Il divorzio in Svizzera, procedura e diritti

 

Il diritto svizzero è di tipo “liberale” con riferimento alla disciplina della cessazione degli effetti del matrimonio. Quest’ultimo istituto resta un valore primario e ciò lo si desume dalla impossibilità di chiedere unilateralmente il divorzio, se non in casi particolarmente gravi.

Tuttavia, l’Ordinamento giuridico elvetico assume una posizione realista nei confronti della crisi della vita comune, concedendo la possibilità ai coniugi di chiedere il divorzio se entrambi d’accordo o prevedendo la possibilità di chiederlo anche unilateralmente laddove la convivenza sia cessata da tempo.

La volontà dei coniugi, dunque, espressa o tacita, assume valore preminente nel sistema svizzero.

Si possono individuare quattro ipotesi:

  1. volontà comune di divorziare e accordo completo sugli effetti
  2. volontà comune di divorziare e accordo parziale / mancanza di accordo sugli effetti
  3. volontà unilaterale di divorziare dopo sufficiente sospensione della vita comune
  4. volontà unilaterale di divorziare per rottura del vincolo coniugale

Esaminiamo quindi ognuna delle quattro possibilità.

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La separazione personale dei coniugi in Svizzera

Il diritto svizzero prevede (art. 159 CC) che, con la celebrazione del matrimonio, i coniugi si assumano una serie di obblighi e doveri:

  • cooperare alla prosperità dell’unione
  • provvedere in comune ai bisogni della prole
  • reciproca assistenza e fedeltà

Come si può notare, nel novero dei doveri coniugali non è compreso il dovere di coabitazione, previsto invece nel diritto italiano (art. 143 CCita). La conseguenza più importante è che, in Svizzera, i coniugi possono liberamente sospendere la coabitazione, con o senza l’avvio di una apposita procedura giudiziaria. Infatti, ai sensi dell’art. 175 CC, un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia: l’interpretazione giurisprudenziale di tale ultimo requisito (“il bene della famiglia”) è piuttosto estensiva e comprende, di fatto, ogni ipotesi di impossibilità di proseguire con la convivenza. Continua a leggere

La separazione personale dei coniugi e il divorzio in Svizzera: aspetti nazionali e transfrontalieri con l’Italia

 

La celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale. I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell’unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà
(art. 159 del Codice civile Svizzero, di seguito CCS).

 

L’art. 159 appena riportato evidenzia la natura del matrimonio, quale atto giuridico che crea l’unione coniugale, fonte dei diritti e dei doveri riconosciuti dall’Ordinamento giuridico a tutela della cellula fondamentale della società.

Tuttavia, come è noto, l’unione coniugale può estinguersi, gli obblighi di cooperazione tra coniugi venire meno, il reciproco impegno all’assistenza ed alla fedeltà non essere più rispettato. In questi casi generalmente tutti gli Ordinamenti giuridici moderni prevedono una disciplina normativa della fase di crisi del matrimonio.

Ciò vale, evidentemente, anche per la Svizzera. In questo Paese la normativa in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio – quindi più in generale di tutte le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali connesse alla cessazione del vincolo matrimoniale – è diversa rispetto a quella italiana, sia a livello sostanziale che a livello procedurale: una delle conseguenze più importanti è il naturale riverbero su tutta una serie di regole ed eccezioni di diritto internazionale qualora si sia in presenza di coniugi di diversa nazionalità.

Con i tre contributi che verranno pubblicati a partire dalla prossima settimana (ogni lunedì) si ha l’intenzione di offrire una panoramica riassuntiva – per tal motivo quindi non esaustiva – delle varie questioni sottese alla disciplina della cessazione del matrimonio, con particolare attenzione alla disciplina di diritto transfrontaliero tra Italia e Svizzera. Continua a leggere