Autodenuncia fiscale e scambio automatico di informazioni: la guida completa per non sbagliare

Non pagare le tasse è peccato. Poterle pagare è miracolo
(M. Bochicchio)

Vi è da tempo un utile strumento a disposizione dei contribuenti svizzeri (domiciliati e non, cittadini e non) che – per qualsivoglia motivo – hanno omesso di dichiarare al fisco svizzero redditi o sostanze detenute all’estero.

La Svizzera prevede dal 2010 la possibilità per i contribuenti di denunciare in modo spontaneo redditi e sostanze detenute all’estero e non dichiarate nei 10 anni precedenti, godendo così della possibilità di evitare sanzioni di natura penale. Si parla in questo caso più propriamente di “denuncia esente da pena“, che è regolata dagli articoli 175 LIFD (legge federale sulle imposte dirette) 56 LAID (legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette) e 258 LT (legge tributaria ticinese). Continua a leggere

L’Italia può perseguire i domiciliati in Svizzera per le multe stradali? La risposta è no … ma anche sì

In un precedente contributo si sono descritte le regole di validità delle notifiche in Svizzera delle sanzioni al codice della strada rilevate in Italia. In quella sede, in particolare, si sono indicate le norme cui gli Enti pubblici italiani sono tenuti a rispettare e, al contempo, si sono descritti gli strumenti che il diritto italiano offre ai domiciliati all’estero per contrastare la violazione delle medesime norme.

Tuttavia, date per assodate le regole di validità delle notifiche verso l’estero, molto più spesso viene richiesta la consulenza del nostro studio in merito alla possibilità giuridica che gli enti pubblici italiani procedano direttamente in Svizzera – e secondo gli strumenti esecutivi elvetici – con l’incasso delle sanzioni divenute esecutive.

La risposta, come anticipa il titolo, è no per un verso e sì per un altro. Vediamo meglio come stanno le cose.

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