Casellario giudiziale: 2 strumenti legali per non menzionare le condanne penali

Come si è visto nel precedente contributo, al momento della richiesta del permesso di lavoro in Svizzera è necessario produrre il certificato del casellario giudiziale. Lo straniero aspirante lavoratore, pertanto, dovrà confrontarsi con il problema di aver avuto condanne penali in Italia, specie quando si tratta di fatti risalenti nel tempo e non si desidera che il datore di lavoro o terzi ne vengano a conoscenza.

Una doverosa premessa: all’atto della domanda, è necessario indicare (nell’apposita voce) se si è stati destinatari in Italia o in altro Paese di una condanna penale oppure di essere parte di un procedimento penale. Si tratta di una dichiarazione doverosa, che può avere conseguenze in caso non si dichiari il vero.

In questa sede si esaminano esclusivamente gli strumenti che il diritto italiano riconosce ai suoi cittadini per “ripulire” la cosiddetta fedina penale, eliminando dal casellario giudiziale la menzione della condanna precedentemente subita.

Anzitutto, è possibile consultare il proprio casellario giudiziale, chiedendo alla Procura della Repubblica l’emissione di un certificato in cui sono iscritte tutte le condanne definitive attraverso la presentazione di un’istanza. Ebbene, il codice penale distingue due differenti istituti per mezzo dei quali – al ricorrere di determinati requisiti – è possibile cancellare una condanna dalla fedina penale: quando la sentenza di condanna sia l’esito di un processo ordinario oppure quando sia l’esito di un procedimento speciale conclusosi con una sentenza di patteggiamento o con decreto penale di condanna. Rispettivamente, quindi, è possibile fare ricorso:

  • alla riabilitazione prevista dagli articoli 178 e ss. del codice penale;
  • all’incidente di esecuzione al fine di fare dichiarare estinto il reato per cui il soggetto ha subito una condanna ai sensi degli articoli 444 e ss. e 460 del codice di procedura penale.

 

1. La riabilitazione: cos’è e come funziona

La riabilitazione è un istituto di diritto sostanziale annoverato tra le cause estintive della pena, strumento premiale in vista della risocializzazione del reo. Con questo istituto non viene eliminata la condanna dal casellario, ma viene iscritto il provvedimento di riabilitazione con la relativa estinzione della pena: con la conseguenza che il soggetto privato che richiederà il certificato del casellario giudiziale dopo la riabilitazione non troverà più iscritta la condanna nel casellario.

Si noti, però, che se il certificato del casellario giudiziale fosse richiesto dalla Pubblica Amministrazione o dall’Autorità Giudiziaria, la condanna risulterebbe visibile con l’annotazione del provvedimento di riabilitazione e la relativa estinzione della pena. Lo stesso vale per le pubbliche autorità elvetiche (cantonali o federali) in sede di verifica dei presupposti della domanda di permesso.

L’istanza di riabilitazione dev’essere presentata al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui l’interessato abbia la residenza o il domicilio. Accolta la domanda di riabilitazione, laddove non sussistano condizioni ostative, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione della pena.

La riabilitazione è regolamentata dagli articoli 178 e seguenti del codice penale. In particolare, all’articolo 179 del codice penale sono stabiliti i requisiti di concessione della riabilitazione, temporali e condizionali. La riabilitazione, infatti, è concessa soltanto se siano decorsi:

  • tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita;
  • almeno otto anni nel caso di condannato recidivo;
  • dieci anni dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, se il condannato era delinquente abituale, professionale o per tendenza.

I requisiti condizionali comportano, invece, che il condannato debba aver già scontato la pena principale per intero oppure che la pena debba essersi estinta. Inoltre, dev’essere dimostrata la sua buona condotta.

La riabilitazione non può, invece, essere concessa quando il condannato:

  1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
  2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

Con la riabilitazione il condannato gode del beneficio dell’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale scaturente dalla sentenza di condanna, salvo che la legge disponga diversamente.

2. Incidente di esecuzione per le sentenze di patteggiamento e i decreti penali di condanna

Nel caso in cui la pena sia stata inflitta con una sentenza di patteggiamento o con un decreto penale di condanna, pur potendo attivare il mezzo della riabilitazione, si ricorre preferibilmente all’istituto più snello dell’incidente di esecuzione per mezzo del quale è possibile avanzare la domanda di estinzione del reato.

L’articolo 445, co. 2 c.p.p. stabilisce che con il patteggiamentoil reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.

Con il decreto penale di condanna invece, ai sensi dell’articolo 460, co. 5 c.p.p. non c’è condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. La norma stabilisce che il decreto “anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo” e che “il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.

La domanda di incidente di esecuzione dev’essere presentata allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento o il decreto penale di condanna. Tale giudice sarà, pertanto, giudice dell’esecuzione. All’istanza devono essere allegati:

  • la copia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale;
  • e, nel caso di condanna a pena pecuniaria, l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

La domanda di estinzione del reato può essere presentata solo a condizione che nel termine di cinque o di due anni il richiedente non abbia subito una nuova condanna, rispettivamente, per delitti o contravvenzioni della stessa natura.

Come con la riabilitazione anche con l’estinzione del reato punito con sentenza di patteggiamento o con decreto penale di condanna, il condannato beneficia dell’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali.

3. Cosa fare in caso di precedenti condanne penali

Nel ribadire che è necessario dichiarare, in sede di domanda di permesso, le condanne subìte all’estero, si rimanda al contributo già pubblicato circa le 5 cose da sapere per affrontare il problema delle condanne penali subìte in relazione con il permesso di lavoro in Svizzera.

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L’avvocato Marina Di Dio collabora con lo Studio Legale Ciamei ed è disponibile a fornire consulenza e assitenza in questa materia.

Avv. Marina Di Dio
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Frontaliere in Svizzera: 3 fondamentali informazioni

La domanda di lavoro in Svizzera rappresenta un dato in costante crescita, poiché ancora oggi la Confederazione Elvetica è in grado di offrire un benessere tra i più elevati d’Europa, non solo per quanto attiene alla salubrità dell’ambiente, ma altresì sotto il profilo economico. Il mercato del lavoro in Svizzera è, infatti, estremamente prospero e in continua espansione: la disoccupazione nel Paese è tra le più basse d’Europa e l’occupazione è in crescita da oltre un decennio. Dal momento, poi, che nella Confederazione le tasse sui redditi sono notevolmente inferiori a quelle italiane, la Svizzera è un Paese estremamente competitivo per coloro che vogliano fare impresa.

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Enforcement in Switzerland of a foreign judgment: the Lugano Convention

L’esecuzione in Svizzera di una decisione giudiziaria estera: la Convenzione di Lugano

L’esecuzione in Svizzera di una decisione giudiziaria estera: la Convenzione di Lugano.

Negli articoli precedenti si è esaminato, in modo sommario e puramente descrittivo, il recupero del credito in Svizzera, ponendo l’accento su quanto prevede la normativa e quali siano le procedure da seguire.

 

1. Come portare ad esecuzione un titolo giudiziario estero in Svizzera

In questa sede si affronterà la seguente questione: un creditore in possesso di un titolo esecutivo conseguito all’estero, come può portarlo in esecuzione in Svizzera? Si tratta di una questione specificatamente di diritto transfrontaliero, che è regolata – tra le altre norme – dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, meglio nota come la Convenzione di Lugano, stipulata nella nota città ticinese il 30 ottobre 2007.
Tale convenzione ha visto la partecipazione di tutti gli stati dell’UE e dell’AELS, quindi, nello specifico, anche della Svizzera, che l’ha ratificata nel 2009 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

2. La Convenzione di Lugano del 2007

esecuzione in Svizzera titolo estero - studio ciamei 2

 

La Convenzione di Lugano del 2007 (che ha aggiornato, sostituendola, l’omonima convenzione del 1988) si applica alle materie civili e commerciali, con esclusione di alcune materie, riferibili per lo più a diritti della personalità, familiari, fallimentari, ecc. Riguarda, inoltre, le sole “decisioni” assunte dagli organi giurisdizionali.
Il creditore in possesso di una decisione giudiziaria esecutiva, quindi, deve prima ottenere una dichiarazione di esecutività del provvedimento da parte dell’Organo giurisdizionale che lo ha emesso. Una volta in possesso di tale dichiarazione, lo Stato estero deve dichiarare l’esecutività della decisione nel proprio Stato: tale procedura (detta di exequatur) è snella, poiché il Giudice estero non deve entrare nel merito della decisione, ma unicamente verificare che vi siano tutti i requisiti formali di riconoscibilità previsti dalla Convenzione di Lugano.
In particolare, la decisione dello Stato estero potrà essere riconosciuta:
– (requisito positivo) se vengono rispettati i requisiti formali previsti nella Convenzione (ad es., presenza della dichiarazione di esecutività, autenticità della copia della decisione, ecc.)
– e se (requisito negativo) se non vengono riscontrate violazioni gravi (ad es., contrarietà della decisione all’ordine pubblico dello Stato riconoscente, mancata garanzia di adeguato contraddittorio nel giudizio dello Stato estero, contrarietà della decisione ad altra emessa e definitiva, ecc.).
La decisione estera viene riconosciuta esecutiva dal Giudice a ciò delegato (in Svizzera la Pretura distrettuale). Una volta dichiarato l’exequatur, la decisione estera viene parificata a tutti gli effetti ad una decisione giudiziaria interna dello Stato “ospitante” e, quindi, soggetta alla normativa di quest’ultimo in materia di esecuzione di un titolo esecutivo: Svizzera la Legge sulla esecuzione e fallimenti LEF.

3. Il sequestro e i provvedimenti cautelari

Durante la procedura di exequatur, dunque nelle more della procedura volta al riconoscimento dell’esecutività di una decisione straniera nel proprio Stato, il creditore può chiedere l’emissione dei provvedimenti cautelari, di tipo conservativo, nel rispetto della normativa interna allo Stato presso cui deve essere riconosciuta la decisione straniera.

esecuzione in Svizzera titolo estero - studio ciamei 3A tal riguardo, bisogna segnalare una particolarità nell’esecuzione in Svizzera delle decisioni estere, riconosciute ai sensi della Convenzione di Lugano. La legislazione svizzera prevede un’autonoma causa di sequestro nella citata LEF legata unicamente all’essere il creditore in possesso di una decisione per l’appunto riconosciuta ai sensi della Convenzione di Lugano. Dunque, il creditore che ha ottenuto una decisione di exequatur in Svizzera, può direttamente procedere con sequestro contro il debitore ivi domiciliato, a prescindere dalle motivazioni di periculum in mora e di fumus boni iuris ordinariamente richiesti.
Si tratta di uno strumento di sicura efficacia nel recupero del credito in Svizzera, poiché permette al creditore di ottenere, in poco tempo e senza eccessive formalità, un immediato strumento coercitivo di particolare forza contro il debitore domiciliato all’estero.

4. Quanto costa far riconoscere ed eseguire una decisione estera in Svizzera?

Per tale tipo di procedimento è vivamente consigliato rivolgersi ad un legale, trattandosi di materia che coinvolge il diritto internazionale. Pertanto, ai costi di giustizia, legati al valore del credito fatto valere, bisogna aggiungere i compensi di patrocinio in giudizio.
Quanto ai costi di giustizia, questi sono anticipati da parte del creditore, ma vengono poi posti dal giudice interamente a carico del debitore e quindi recuperati nella fase esecutiva vera e propria. Anche gli oneri legali vengono recuperati in parte, seppure in parte.
Ciò che più conta è che le chance di recupero del credito sono in Svizzera molto alte, come si evince dalla prassi e dalle considerazioni che precedono.

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

 

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento
Codice processuale civile svizzero

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Il presente articolo è consultabile anche nelle seguenti lingue:

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recupero del credito in Svizzera

Il recupero del credito in Svizzera

Il recupero del credito in Svizzera

Chi ritiene di vantare un credito nei confronti di una persona, sia essa fisica o giuridica (società, enti, ecc.), può far valere il suo diritto in Svizzera attraverso una serie di strumenti molto efficienti che porta, il più delle volte – come si vedrà alla fine – ad un esito positivo del recupero.

 

1. La procedura: dalla domanda di esecuzione al pignoramento/fallimento

La procedura può essere avviata dal creditore sulla base di una sua mera richiesta, che avvia l’esecuzione e che non deve essere motivata. Il debitore che riceve l’intimazione di pagamento, chiamata “precetto esecutivo”, ha un termine di 10 giorni per interporre opposizione: anche in questo caso, non è tenuto a fornire una motivazione.

A fronte dell’opposizione, il creditore ha un anno di tempo per chiederne al giudice il rigetto. La procedura amministrativa prevede due strade:

  1. il creditore può avviare la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione se è in possesso di un titolo chiamato, appunto, di rigetto definitivo (art. 80 LEF). Si tratta delle decisioni giudiziarie esecutive e di tutti quei provvedimenti ad essa equiparati, come le transazioni giudiziali, i riconoscimenti di debito giudiziali, i documenti pubblici esecutivi, le decisioni delle autorità amministrative svizzere, ecc.
  2. il creditore può avviare, altresì, la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione se è in possesso di un riconoscimento di debito del debitore constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 LEF). In questo caso, il debitore può opporre unicamente quelle eccezioni che infirmano il riconoscimento del debito.

Se, invece, il creditore non è in possesso dei sopra descritti due tipi di documenti a sostegno del suo credito, deve avviare una causa giudiziaria secondo le norme ordinarie del codice processuale civile (CPC). Nella sentenza finale, il Giudice, nell’accogliere la domanda attorea, dichiarerà il rigetto definitivo dell’opposizione.

Una volta ottenuta la pronuncia di rigetto dell’opposizione, il creditore chiede all’ufficio di esecuzione di continuare l’esecuzione. La procedura è seguita interamente dall’Ufficio di esecuzione, se il debitore è una persona fisica, o dall’ufficio fallimenti, se il debitore è una persona giuridica o comunque iscritto a Registro di commercio. In quest’ultimo caso, sarà necessario che il fallimento venga prima deciso dal Pretore competente.

Salvo le particolarità delle due diverse procedure di esecuzione, queste si concluderanno con l’individuazione di alcuni o tutti i beni del debitore necessari per soddisfare il credito, con esito positivo o negativo a seconda del grado di solvibilità del debitore.

 

2. Quanto costa recuperare un credito?

Il creditore è tenuto ad anticipare i costi di esecuzione, che di volta in volta gli vengono richiesti dall’Ufficio di esecuzione e che sono parametrati al valore del suo credito (qui si possono verificare le tabelle dei costi di esecuzione). Parimenti è tenuto ad anticipare le spese processuali della procedura di rigetto. Il giudice del rigetto, se accoglie la domanda, porrà poi a carico del debitore l’integralità delle spese esecutive e giudiziarie anticipate dal creditore.

recupero del credito in SvizzeraLa procedura esecutiva presenta numerose insidie, specie se il debitore è soggetto che conosce il diritto, come generalmente capita per le società o che sono patrocinate da avvocati. L’ausilio di un legale è quindi fortemente consigliato.

I compensi dell’avvocato in Svizzera sono regolati in genere secondo il sistema della tariffa oraria, andando da un minimo di Fr. 200.-/h ad un massimo di Fr. 350.-/h, o anche di più se il credito è particolarmente elevato. L’avvocato e il cliente possono altresì concordare un compenso forfetario e anche un compenso a percentuale: in quest’ultimo caso, è sempre previsto un importo fisso minimo a cui si aggiunge una percentuale che, di regola, diminuisce all’aumentare del credito da azionare.

Il giudice dell’esecuzione può riconoscere in favore del creditore una indennità per ripetibili, ossia per le spese di patrocinio che deve affrontare. Si tratta di importi che, generalmente, coprono una parte degli importi effettivamente affrontati dal creditore per l’assistenza di un legale.

 

3. Quali sono le chance di un recupero positivo.

Salvo l’ordinario rischio di insolvenza di una persona o una società, le chance di esito positivo sono generalmente alte in Svizzera. Vi sono una serie di elementi che depongono in tal senso:

  • da un lato, l’intervento in fase esecutiva di un ufficio pubblico con pieni poteri di indagine su tutti i beni del debitore;
  • dall’altro, i tempi processuali fortemente competitivi (2/3 mesi nel caso di procedura amministrativa di rigetto, uno massimo due anni per una causa giudiziaria ordinaria);
  • ancora, l’applicazione severa da parte dei giudici del principio della soccombenza in causa (chi perde paga anche le spese della controparte)

Sono tutti elementi che spingono il debitore nella maggior parte dei casi a trovare un accordo con il creditore o, comunque, a pagare ciò che è dovuto al più tardi prima che intervenga il pignoramento o il fallimento.

Avv. Marco Ciamei
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Riferimenti normativi:
Legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento
Codice processuale civile svizzero

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Sentenza importante: possibile ottenere, ora, il rimborso dell’IRBA pagata

A gennaio 2020 abbiamo pubblicato un articolo in cui si richiamava una importante sentenza della Corte di Cassazione dell’ottobre 2019 (la n. 27101 del 23.10.2019). Si spiegava che, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011, era (ed è oggi) possibile richiedere al fornitore professionale la restituzione dell’addizionale provinciale, in precedenza addebitata in bolletta.

Nell’articolo si spiegava, soprattutto, come procedere per richiedere concretamente la restituzione dell’addizionale provinciale. Le richieste sono state innumerevoli.

Ora si affaccia una nuova possibilità a cui prestare molta attenzione, in quanto contempla nuovamente un diritto ad ottenere la restituzione di importi pagati e non dovuti: diritto quantomai prezioso in questi tempi di emergenza Coronavirus.

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rimborso addizionale provinciale energia elettrica 01

Come ottenere rimborso addizionale provinciale energia elettrica

Possibile il recupero dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per le forniture operate negli anni 2010 e 2011 in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Come è noto, le forniture di energia elettrica ricevute negli anni 2010 e 2011, erano sottoposte all’imposizione tanto dell’accisa quanto dell’addizionale provinciale sui consumi effettuati.

Difatti, il D.L. n. 511/1988, e successive modifiche, ha previsto l’applicazione dell’addizionale provinciale ai consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Tale addizionale è stata soppressa nel 2012, stante la possibile apertura di una procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, per via dell’incompatibilità della stessa con il diritto eurounitario.

Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27101/2019 del 26 marzo 2019, depositata il 23 ottobre 2019, i Giudici di legittimità hanno rilevato l’effettiva incompatibilità della norma italiana istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica rispetto alla normativa dell’Unione Europea.

rimborso addizionale provinciale energia elettricaIl principio di diritto reso è il seguente: “L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui all’art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l’art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio 2018, Causa C-103/17”.

Inoltre, con la contestuale sentenza n. 27099 del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale sia state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio”.

Come procedere per ottenere il rimborso addizionale provinciale.

Sulla base di tali principi, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011, è possibile oggi richiedere al fornitore professionale la restituzione dell’addizionale provinciale, in precedenza addebitata in bolletta.

Tuttavia, è necessario procedere nell’immediato.

Difatti, su tali importi, matura il termine di prescrizione ordinario decennale, con la conseguenza che è necessario attivarsi quanto prima per mettere in mora il fornitore professionale e interrompere il decorso di tale termine di tempo.

Se d’interesse, lo Studio è a disposizione per offrirVi assistenza con riguardo al recupero delle predette somme.