Divorzio in Italia: suddivisione tra i coniugi degli averi previdenziali maturati in Svizzera
“Il matrimonio non è un contratto ordinario, perché al momento del divorzio
le due parti in causa non tornano allo stato in cui si trovavano prima di sposarsi”
(Louis de Bonald, politico e scrittore francese, 1754 – 1840)
Se è vero ciò che dice Louis de Bonald, è anche vero che, in caso di divorzio, il diritto matrimoniale ha come fine quello di rendere il più possibile equanime la situazione economica e personale dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio.
E se tale finalità è già di per sé articolata in un divorzio ordinario, tanto più diventa complessa nei casi di divorzi internazionali tra Italia e Svizzera (ossia dove almeno uno dei coniugi è cittadino svizzero o lavora in Svizzera): in questi casi, infatti, interviene il delicato problema dell’applicabilità anche nel divorzio italiano della suddivisione degli averi previdenziali maturati dai coniugi, o da un solo coniuge, in Svizzera nel periodo matrimoniale.
Si tratta di una questione poco affrontata in dottrina e giurisprudenza, ma che ha importanti ripercussioni giuridiche e pratiche, anche solo in considerazione del numero di lavoratori italiani in Svizzera (oltre 120’000 solo in Ticino tra residenti e frontalieri).
Di seguito, una breve disamina degli aspetti più importanti, tenendo presente l’ipotesi di un processo di divorzio celebrato in Italia in cui risulti applicabile la normativa italiana: ad esempio perché i coniugi sono cittadini italiani, o uno di loro vive in Italia, ecc.
1. La normativa previdenziale svizzera
Il sistema previdenziale svizzero è caratterizzato dal c.d. sistema dei tre pilastri:
- 1° pilastro (AVS), obbligatorio per tutti, prevede una previdenza minima
- 2° pilastro (casse pensioni), obbligatorio per i dipendenti e facoltativo per gli indipendenti, rappresenta una previdenza integrativa
- 3° pilastro (assicurativo o bancario), facoltativo per tutti, rappresenta un’ulteriore previdenza integrativa
La previdenza professionale è regolata in Svizzera dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).
La LPP prevede, tra le altre cose, la corresponsione di una rendita di vecchiaia a partire dal momento in cui sono maturati i requisiti di contribuzione e di età (cfr. art. 14) e, tra tali averi di vecchiaia, vengono annoverati anche “gli importi versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’art. 22c capoverso 2 LFLP” (cfr. art. 15). La LFLP è la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993, la quale disciplina nel dettaglio, appunti negli articoli 22 in poi, il diritto al conguaglio degli averi di previdenza, stabiliti di principio dagli articoli 122 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
Ecco dunque e norme di riferimento per la questione affrontata in questo contributo: stabilisce l’art. 122 CCS che “le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio”; in particolare, l’art. 123 CCS precisa che “le prestazioni d’uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un’abitazione, sono divisi per metà”.
Dunque, il conguaglio è previsto per le pretese previdenziali acquisite durante il matrimonio fino al momento del promovimento della procedura di divorzio: è dunque determinante il momento del promovimento della procedura di divorzio, ossia – dal profilo processuale – il momento della litispendenza.
Al fine di conoscere se il coniuge possiede averi di terzo pilastro, la normativa svizzera prevede l’obbligo dei coniugi di dare informazioni all’altro coniuge. Stabilisce infatti l’art. 170 CCS che “ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari”.
2. Il principio di parità di trattamento e l’applicabilità del diritto europeo
Sia la LPP (articoli da 89a a 89d) che la LFLP (articoli da 25b a 25f) prevedono l’applicazione dei seguenti regolamenti comunitari:
- regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale;
- regolamento (CE) n. 987/2009, che riporta le modalità di applicazione del regolamento 883/2004;
- regolamento (CEE) n. 1408/71, che disciplina il sistema di sicurezza sociale per i cittadini europei e loro familiari che si spostano all’interno dei Paesi comunitari;
- regolamento (CEE) n. 574/72, che riporta le modalità di applicazione del regolamento 1408/71.
I regolamenti comunitari richiamati disciplinano il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale nell’ambito dell’Unione europea. Per quanto qui concerne, il regolamento CE n. 883/2004 stabilisce il principio fondamentale di parità di trattamento all’art. 4, secondo cui, “salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato”
Principio ancora meglio definito al successivo articolo 5, secondo il quale:
“laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro”;
Ad ulteriore sottolineatura della vigenza del principio di parità di trattamento tra cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e Svizzera in materia previdenziale, l’art. 89b della LPP (richiamata analogamente dall’art. 25c LFLP) chiarisce ancora una volta che “le persone alle quali si applica l’articolo 89a capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione non disponga altrimenti”.
3. L’applicabilità delle previsioni previdenziali svizzere da parte del giudice italiano
I regolamenti comunitari sono atti vincolanti emanati dalle istituzioni comunitarie, hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili nei singoli Stati membri.
Rappresentano pertanto tipiche norme self-executing, cioè operanti di per sé, senza la necessità di atti di adattamento da parte degli ordinamenti statali. Ciò vale anche per l’Ordinamento italiano, nonostante non esista al suo interno una specifica norma che offra una collocazione sistematica dei regolamenti comunitari tra le fonti del diritto: oramai in modo costante, infatti, dottrina e giurisprudenza costituzionale (dalla sentenza “Granital” n. 170 de 1984 in poi) stabiliscono che i regolamenti comunitari hanno una posizione equiparabile ad una legge nazionale e vi prevalgono in caso di conflitto con la legge nazionale, in quanto viene affermato il principio del primato del regolamento sulle leggi ordinarie interne.
Ritornando, quindi, alla questione del regime previdenziale svizzero in caso di divorzio, alla luce dei passaggi precedenti, si può sinteticamente affermare che:
- dovendo applicare il giudice italiano la normativa europea,
- prevedendo questa – in particolare i Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 – una totale equiparazione tra cittadini degli Stati membri in merito alle normative previdenziali e conseguenti diritti/doveri da esse scaturenti,
- avendo la Svizzera espressamente richiamato la normativa europea predetta
nella procedura di divorzio in Italia si dovranno regolare le questioni previdenziali dei coniugi tenendo conto dei principi e delle norme del sistema previdenziale svizzero, segnatamente del principio della suddivisione degli averi previdenziali del secondo e terzo pilastro accumulati in costanza di matrimonio da uno o entrambi i coniugi.
In altri termini, il giudice italiano dovrà applicare gli articoli 122 e seguenti CCS.
4. Il ruolo fondamentale dell’avvocato
Si tratta, come accennato e come anche di evidenza dall’esame sopra esposto, di questioni molto complesse, che richiamano il diritto europeo, il diritto internazionale, il diritto previdenziale ed il diritto matrimoniale, oltre che il diritto svizzero.
L’avvocato che rappresenta gli interessi dei coniugi (nel caso di divorzio congiunto) o di uno solo dei coniugi (negli altri casi), quando uno dei due è cittadino svizzero o lavora – o ha lavorato – in Svizzera, deve essere a conoscenza di tali istituti, in quanto deve porre il Giudice nelle condizioni di applicare le relative norme. In caso contrario, vi è un doppio rischio:
- da un lato, quello di non rappresentare al meglio gli interessi del proprio cliente, non esercitando in giudizio uno dei diritti a questi riconosciuti dalla legge;
- dall’altro, quello di far giungere il Giudice ad una sentenza di divorzio che rischia di non poter poi essere delibata (=riconosciuta) in Svizzera, dato il conflitto con i principi di ordine pubblico di tale Ordinamento (i Giudici svizzeri non riconoscono le sentenze di divorzio straniere che non si pronunciano sulle questioni previdenziali dei coniugi).
Ad ulteriore riprova della complessità della materia, vi è da aggiungere che, di principio, la normativa svizzera prevede la suddivisione a metà tra i coniugi dei relativi averi previdenziali. Sono previsti, però, numerosi adattamenti e varie eccezioni, che possono cambiare di molto il criterio di ripartizione fra coniugi, sino ad arrivare anche a far escludere del tutto ogni emolumento.
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Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)
Riferimenti normativi e link di interesse:
- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP)
- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS)
- Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993 (LFLP)
- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
- Trattato istitutivo della Comunità europea (e s.m.i.)
- Costituzione della Repubblica italiana
- Opuscolo della Repubblica del Cantone Ticino sul secondo pilastro
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Lo Studio Legale Ciamei tratta tali questioni ed è disponibile per essere contattato
Bongiorno avv.io sto facendo la separazione in italia chiesto da mia moglie ,io lo chiesto dopo in svizzera che mi e stato rifiutata x che dici che chi deposita x prima deposita ?ma adesso stiamo alla giudiziare inquando nn ci siamomesso d’accordo.x che qui lei a fatto l’abbandono del tete conjugale e in piu svuotando casa del tutto e bancaria che in italia x loro quello che e successo in svizzera non conta niente anche con le prove che o depositato (quando ero in vacanza ) e de quello che stavo facendo con un avvocato ma purtroppo e stato rifiutato dal tribunale di fribourg.adesso la mia domanda e a lei gli spetera ugualmente la meta del mio lpp2 in qui lei e anche proprietare di un immobile in italia e a piu redditti di me .a dimenticavo io o sia la residenza che il domicilio in svizzero permesso c e mia moglie permesso b in quando lei e venuta nel 2015 tutto questo e successo nel 2018 grazie x un vostro riscontro Rizzo Giuseppe
Egregio signore,
scusandomi se le rispondo con ritardo e sperando di aver compreso bene la sua situazione, posso risponderle che la suddivisione degli averi di previdenza (II e III pilastro obbligatorio) sono decise secondo il diritto svizzero e unico giudice competente è il giudice svizzero. Tale questione sarà comunque decisa in sede di divorzio e, se la causa sarà incardinata in Italia, resterà di competenza del giudice svizzero.
Alla domanda se gli averi verranno divisi a metà non mi è possibile rispondere, poiché il principio della suddivisione a metà contempla alcune importanti eccezioni. Dovrà quindi sottoporre tale questione ad un avvocato in Svizzera.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Mio marito ha aperto un’attività commerciale in Ticino usufruendo del secondo pilastro che ho dovuto firmare anche io. Lui ha abbandonato il tetto coniugale ed è ancora residente in casa mia in Italia. Lui abita in Ticino da 3 anni. In caso di separazione posso recuperare qualcosa sul secondo pilastro? Posso avere dei diritti sulla sua attività?
Gentile signora,
la situazione che sottopone è complessa e non sono in grado di poterle dare una risposta univoca. E’ necessario che sottoponga la questione ad uno studio legale, anche il nostro eventualmente, perché bisogna verificare la situazione familiare e il tipo di prelievo.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno,sono separato da 20 anni nel frattempo mi sono trasferito in svizzera e vorrei divorziare gli averi del avs spettano comunque alla mia ex dal momento che alla separazione eravamo tutti e 2 in italia”
Buongiorno,
la suddivisione riguarda tutti gli averi previdenziali maturati dai coniugi in Svizzera (II pilastro) o in Italia (ad es. TFR) dalla data del matrimonio alla data di presentazione della domanda di divorzio.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno, mia sorella di quasi 60 sta divorziando da suo marito che lavora in Svizzera,hanno la comunione dei beni ma voleva sapere se per avere la metà del secondo pilastro dovrà aspettare che lui vada in pensione oppure può averne diritto anche ora essendo in grosse difficoltà economiche. Grazie
Cordiali saluti
Sara Resmini
Gentile signora,
sua sorella ha diritto già dal momento in cui avvia le pratiche di divorzio. Se queste sono in Svizzera, il giudice vi si pronuncerà; se sono in Italia, dovrà poi rivolgersi al giudice svizzero. Non deve aspettare la pensione, anzi deve proprio agire prima.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
buongiorno, sto per divorziare e mio marito lavora in Svizzera ed io in Italia. L’avvocato che ci segue nel divorzio consensuale non ha specificato nulla in merito alla ripartizione del 2 pilastro
perchè asserisce che con la sentenza di divorzio basti andare ai sindacati svizzeri e che saranno loro in automatico a fare la pratica per la divisione al 50% tra me e lui. E’ corretto? non ho ancora firmato perchè ho dei dubbi.
Gentile Signora,
il giudice italiano potrebbe in realtà pronunciarsi sulla suddivisione, in tal modo facilitandola al momento di chiedere la suddivisione. Ma è altrettanto vero che il suo diritto ad ottenere la suddivisione degli averi LPP non è pregiudicato dal fatto che la sentenza italiana nulla afferma in proposito.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buonasera. Sono in fase di separazione. Mio marito ha doppia cittadinanza. Lavora ancora da casa in Italia ma l’azienda è Svizzera.Si rifiuta di dividere la pensionkasse. Come posso fare per far valere il mio diritto? A chi mi devo rivolgere in Svizzera.? Spero in una risposta esaustiva. Grazie mille
Gentile Signora,
il suo diritto alla suddivisione a metà degli averi previdenziali discende dalla legge e suo marito non può opporvisi. Consideri però che sorge dal divorzio, dovrà quindi attendere che venga emessa la sentenza di divorzio, poi potrà rivolgersi ad un avvocato in Svizzera per avviare le pratiche davanti al Tribunale competente.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buona sera,sono in fase di divorzio in tunisia sono risedente in italia mia moglie ha chiesto del risarcimento in Tunisia,la mia domanda po chiedere anche la metà del secondo pilastro in Svizzera visto che ho lavorato per 8anni in Ticino grazie
Buongiorno,
di principio sua moglie potrebbe richiedere in Svizzera l’integrazione della sentenza di divorzio estera, con suddivisione degli averi previdenziali. Per rispondere a questa domanda bisogna comunque verificare quali siano gli accordi tra Svizzera e Tunisia.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Salve,
la legge svizzera per LPP prevede che si sommino gli LPP di entrambi (ipotizzando che siano entrambi svizzeri) e si ripartisca al 50% la somma e questo ha un suo senso. Il problema sorge quando si ignora il TFR in italia della moglie che si frega le mani sapendo di poter cosi prendere il 50% del LPP del marito (tra l’altro unico dei due coniugi a poterne fruire liberamente da subito senza aspettare l’età pensionabile o le eccezioni del caso). Non bisognerebbe tenere in considerazione anche il TFR nel calcolo della divisione? Altrimenti a me il tutto sembra sproporzionato, come al solito, verso il lasciare il solito marito in mutande
Egregio signore,
da tempo la giurisprudenza tiene conto, nell’ambito del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, del TFR maturato dal coniuge in Italia durante il matrimonio, seppure con alcune precisazioni relative al tipo di TFR.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buonasera.
Mia madre è separata e non ha mai ricevuto gli alimenti da mio padre perchè disoccupato. Ora visto che mio padre da qualche anno lavora in Svizzera spetterebbe qualche sussidio a mia madre anche se sono separati da prima del trasferimento di mio padre in Svizzera?
Grazie mille per l aiuto.
Cordiali saluti
Egregio Signore,
se sua madre ha diritto ad avere un contributo di mantenimento e suo padre è ora in grado di provvedervi, sono dati i presupposti per chiedere una modifica della decisione di separazione e quindi per ottenere il mantenimento a carico di suo padre.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei