Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il contratto di lavoro
“Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo” (art. 319 cpv. 1 CO)
La definizione del contratto di lavoro è data dal Codice delle obbligazioni svizzero (CO) e prevede, come è noto, un rapporto tra l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa al servizio del datore di lavoro e l’obbligo di quest’ultimo di pagare il salario stabilito a tempo o a cottimo.
Da questo rapporto di obblighi nascono tutta una serie di diritti in capo ad entrambe le parti, generalmente disciplinati dagli ordinamenti giuridici secondo un equilibrio delicato, variabile in funzione soprattutto del grado di tutela che si vuole offrire alla parte debole del rapporto, il lavoratore.
In questo contributo si affronterà la disciplina del rapporto di lavoro dall’ottica del lavoratore, ponendo quindi l’attenzione soprattutto ai suoi diritti ed alle modalità con le quali farli valere. Data la complessità dell’argomento e la necessità di informare puntualmente il lavoratore dei suoi diritti, oltre che per non appesantire eccessivamente la lettura, si dividerà il contributo in tre parti.
La presente e prima parte affronterà l’inizio del rapporto di lavoro.
L’INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il periodo di prova (art. 335 ss CO).
L’avvio di un rapporto di lavoro coincide generalmente con il periodo di prova, la cui caratteristica è quella della reciproca verifica sulla definitiva prosecuzione del rapporto. Nel lavoro a tempo indeterminato è considerato periodo di prova il primo mese, ma le parti possono escluderlo o ampliarlo sino a massimo tre mesi. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato non è generalmente previsto un periodo di prova, anche se le parti possono stabilirlo.
È importante ricordare che in questo lasso di tempo sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere liberamente, con il solo obbligo di rispetto del termine di disdetta di 7 giorni (art. 335b cpv. 1 CO)
2. Il contratto di lavoro.
In Svizzera il contratto di lavoro può avere anche forma verbale, con la sola eccezione di alcuni rapporti di lavoro (ad es. è prevista la forma scritta obbligatoria per il contratto di tirocinio). È evidente, però, che il lavoratore abbia una maggiore tutela se ottiene di formalizzare il contratto in un documento: la prova di un diritto è sempre il punto più delicato nella tutela del lavoratore, specie in giudizio.
Alcuni diritti o obblighi, peraltro, hanno validità esclusivamente se pattuiti per iscritto: è il caso, tra gli altri, del patto di non concorrenza o del compenso specifico per il lavoro straordinario.
La Segreteria di Stato per l’economia (SECO) ha pubblicato alcuni modelli di contratto di lavoro (scaricabili qui) che, seppure non possano tout court essere utilizzati per ogni ambito lavorativo, rappresentano un punto di riferimento informativo prezioso per il lavoratore che si appresta a firmare un nuovo contratto di lavoro.
Il rapporto di lavoro è disciplinato in via generale dalle norme del CO e da quelle della legge sul lavoro (LL), insieme ad altre normative che verranno via via ricordate avanti. Alcuni tipi di lavoro, però, sono disciplinati in modo più puntuale e specifico: si tratta dei contratti speciali di lavoro (art. 344 ss. CO), come ad esempio il contratto di tirocinio, del commesso viaggiatore, ecc.
Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro possono concludere contratti collettivi di lavoro (CCL, paragonabili al CCNL italiano), i quali fissano le condizioni minime che i contratti individuali non possono derogare. Possono avere efficacia obbligatoria (per il settore di riferimento) o facoltativa (per gli iscritti alle rispettive associazioni firmatarie). In questo link possono essere visualizzati i vari CCL vigenti nella Confederazione ed in questo link quelli vigenti nel Cantone Ticino.
Anche la Confederazione e i Cantoni possono intervenire in determinati settori a disciplinare il rapporto di lavoro più nel dettaglio (ciò accade soprattutto in quegli ambiti in cui si riscontrano violazioni sistematiche). In questo caso si parla di contratti normali di lavoro (CNL). In questo link possono essere visualizzati i CNL attualmente vigenti.
3. A cosa stare attenti quando si firma un contratto individuale di lavoro?
Passando alla parte pratica, in linea di massima il consiglio è di verificare innanzitutto se nel settore di riferimento esista un CNL o un CCL.
In caso positivo, è opportuno controllare il rispetto delle garanzie minime obbligatorie previste nei citati CNL o CCL, ricordando la differenza sopra descritta tra CCL settoriali obbligatori e CCL vincolanti solo per gli iscritti.
In caso negativo, sarebbe auspicabile far controllare il contratto ad un sindacato cui si è iscritti o ad un esperto legale. In mancanza, occorre controllare soprattutto quelle clausole aggiuntive, non coperte dal diritto imperativo, le quali sono spesso causa di conflitti, potendo incidere, e non poco, sulla disciplina del rapporto di lavoro:
- copertura o meno delle spese di lavoro (ad es. spese di viaggio, costo posto auto, spese di mensa, ecc.)
- stipula o meno di un’assicurazione aggiuntiva
- previsioni di responsabilità aggravata per il lavoratore in caso di danni (ad es. nei contratti di trasporto o nei lavori a contatto con il pubblico)
- orario di lavoro
- compensi per ore straordinarie
- obblighi informativi a carico del lavoratore(ad es. certificato medico sin dal primo giorno di malattia)
- ecc.
Il prossimo contributo affronterà la seconda parte del diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del datore di lavoro, precisamente i diritti del lavoratore “durante il rapporto di lavoro”: verrà pubblicato il prossimo 30 gennaio.
Avv. Marco Ciamei
( © diritti riservati )
Riferimenti normativi e link di interesse:
Codice delle obbligazioni svizzero, CO
Legge sul lavoro, LL
Sito istituzionale SECO
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