Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il rapporto di lavoro
“Le tre regole di lavoro: 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia, trova armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l’occasione favorevole” (Albert Einstein)
Nel primo appuntamento di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero abbiamo affrontato l’inizio del rapporto di lavoro, esaminando la disciplina normativa del contratto e tentando di consigliare i punti più delicati da controllare al momento della firma.
Ora ci si soffermerà sul lavoro vero e proprio, quindi sulla fase interna al rapporto tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Quest’ultimo dovrà sempre ricordare alcuni propri diritti e, soprattutto, dovrà stare attento ad alcuni propri doveri. Oltre, ovviamente, a ricordare ogni giorno la frase di Einstein sopra riportata!
IL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’orario di lavoro ed il salario.
Il rapporto di lavoro è, nella maggioranza dei casi, regolato dal sistema del compenso ad ore. I contratti, quindi, prevedono un orario normale di lavoro, generalmente nell’ordine settimanale.
Il lavoratore, però, può essere tenuto a lavorare anche per un numero di ore settimanali maggiore rispetto a quello concordato inizialmente. In questo caso di parla genericamente di ore aggiuntive. Il dovere di accettare le ore aggiuntive sorge quando vi è:
- necessità, ossia quando sussistono ragioni oggettive che permettano di “scaricare” sul lavoratore la maggiore domanda di produzione, o perché urgente, o perché imprevedibile, ecc. Tale requisito non è soddisfatto, pertanto, quando il datore di lavoro potrebbe far fronte alla necessità con una migliore organizzazione o assumendo altro personale
- sostenibilità fisica e psichica, ossia l’effettiva possibilità per il lavoratore di sostenere il maggior carico di lavoro, senza che venga compromessa la sua salute psico-fisica. Tale requisito, ad esempio, non è soddisfatto se le ore aggiuntive si sommano ad un orario già di per sé estenuante, magari in lavori delicati (si pensi al carpentiere), mettendo così seriamente a rischio il lavoratore
- legalità, ossia il rispetto dei limiti previsti dalla normativa sul lavoro (soprattutto la legge sul lavoro, LL, e l’ordinanza sul lavoro, OLL), come il lavoro serale, i termini massimi, ecc.
Quando le ore aggiuntive non superano l’orario massimo settimanale stabilito per legge si parla di ore supplementari. Queste sono generalmente retribuite con un aumento del 25% o mediante compensazione con un congedo di pari durata: è possibile, però, che il contratto escluda il compenso. Le ore supplementari sono soggette a retribuzione se sono ordinate dal datore di lavoro o, anche senza ordine di quest’ultimo, sono comunque considerate necessarie dal lavoratore in buona fede, il quale è però tenuto ad avvisare celermente il proprio datore di lavoro.
Le ore aggiuntive che superano l’orario massimo settimanale stabilito per legge sono chiamate invece ore straordinarie. Queste devono essere retribuite o con paga oraria contrattuale aumentata del 25% o con congedo, non potendo in nessun caso il datore di lavoro rifiutarsi di pagarle.
Una delle domande che più spesso viene posta in merito al salario è: quanto si guadagna in Svizzera? Si tratta di una domanda a cui è impossibile fornire una risposta immediata ed univoca. In primo luogo, bisogna considerare il Cantone di riferimento, esistendo a volte anche notevoli differenze tra i Cantoni di lingua tedesca e quelli romandi e ancora quello ticinese. Secondariamente, va tenuto conto dell’effettivo mercato del lavoro: ad esempio, in Ticino è notorio esistere un compenso più basso in ambienti dove è forte la concorrenza lavorativa con la vicina Italia.
Cliccando sul presente link, tuttavia, è possibile ottenere una risposta non troppo lontana dalla realtà.
Il salario corrisposto effettivamente al lavoratore vede detratte automaticamente dal datore di lavoro le trattenute di legge: si tratta dei prelievi per i trattamenti pensionistici (AVS) e previdenziali (primo pilastro, ecc.), delle assicurazioni, ecc. Occorre sempre informarsi bene su quali trattenute vengono applicate dal datore di lavoro per conoscere il salario effettivo.
2. L’impedimento al lavoro.
Il lavoratore è tenuto a prestare diligentemente la propria attività lavorativa, potendo solo in questo caso pretendere il salario dal datore di lavoro. Evidente, pertanto, l’importanza di comprendere come è gestita dalla normativa svizzera l’aspetto dell’impedimento al lavoro, ossia in quali casi e secondo quali regole il lavoratore è assente giustificato dal lavoro e mantiene il diritto al salario.
L’art. 324a CO prevede che, se il lavoratore è impedito “senza sua colpa” di lavorare, “per motivi inerenti alla sua persona”, il datore di lavoro deve pagargli “per un tempo limitato” il salario.
La causa di impedimento al lavoro più importante e frequente è la malattia. Di regola, il datore di lavoro può chiedere il certificato medico sin dal primo giorno di malattia, ma i CNL ed i CCL prevedono quasi sempre che tale diritto sorga dopo il terzo o il quarto giorno. Il consiglio è di sottoporsi comunque subito a visita medica e di inviare al proprio datore di lavoro il relativo certificato. Quest’ultimo può essere rilasciato dal medico curante del lavoratore, ma il datore di lavoro o l’assicurazione ha il diritto di far effettuare una visita da parte di un medico terzo, specie se la malattia perdura.
In caso di malattia, come si è visto, il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario “per un tempo limitato”. Si tratta di un periodo minimo di obbligo che varia in considerazione degli anni di servizio del lavoratore presso l’azienda: da un minimo di 3 settimane nel primo anno di servizio ad un massimo di 4 mesi dopo il decimo anno di servizio. I Tribunali svizzeri hanno creato delle “scale” (scala zurighese, bernese, basilese, vedi qui) per determinare anno per anno di servizio il termine minimo di obbligo di pagamento del salario: la giurisprudenza ticinese applica la scala bernese.
Nella maggioranza dei casi, comunque, i CNL ed i CCL prevedono l’obbligo per il lavoratore di stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia, che copre almeno l’80% del salario per un arco di tempo che generalmente è di 720/730 giorni entro i 900 giorni. Tali indennità non sono sottoposte alle trattenute di legge.
Occorre ricordare che non tutti gli impedimenti senza colpa del lavoratore danno a quest’ultimo il diritto di percepire il salario. L’art. 324a CO parla, infatti, solo di impedimenti dovuti a motivi inerenti alla persona del lavoratore: sono esclusi quindi gli impedimenti riferibili a terzi, come i problemi di traffico, le soppressioni di voli, ecc. In questi casi, il lavoratore è pur giustificato, ma non ha diritto a percepire il salario.
3. Gravidanza.
Un particolare impedimento al lavoro giustificato, evidentemente, dalla legge è quello della gravidanza. In Svizzera la donna in stato di gravidanza, sia che lavori a tempo pieno che a tempo parziale, ha diritto ad un congedo per 14 settimane (98 giorni), liberamente distribuibili da parte della lavoratrice: di fatto, però, generalmente questo periodo viene concordato con il datore di lavoro in considerazione delle esigenze del lavoro e delle condizioni della lavoratrice. Nelle 8 settimane successive al parto, però, è previsto il divieto assoluto di lavorare.
Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, a determinate condizioni, a ricevere un’indennità giornaliera pari al 80% del salario contrattuale, considerato un massimo di fr. 196.– al giorno.
Durante la gravidanza vige il divieto di disdire il rapporto di lavoro: un’eventuale disdetta è nulla per legge e non produce effetti.
Non è invece previsto alcun congedo di paternità.
4. Assenze e festività.
Il lavoratore, oltre ai casi di infortunio, malattia, obbligo militare o pubblica funzione, ha il diritto di ottenere dal datore di lavoro “le ore i giorni di libero usuali” (art. 329 cpv. 3 CO): si tratta di brevi periodi qualora ricorrano alcune esigenze di carattere personale. Il concetto di motivo particolare o “ore e giorni di libero usuali” è spesso concretizzato nel CCL, in regolamenti aziendali interni o nel contratto individuale di lavoro, che possono disciplinare la durata del tempo libero concesso per un motivo particolare.
I casi più comuni sono:
- trasloco (1 giorno)
- visite mediche (ore necessarie)
- nascita di un figlio
- matrimonio (2 giorni)
- decesso di un parente (3 giorni)
- esami professionali (fino a 6 giorni)
- cura di un parente prossimo
Con riferimento particolare a quest’ultimo caso, i genitori possono assentarsi dal lavoro per curare i figli malati sino ad un massimo di tre giorni (a seconda dell’età e dello stato di salute del figlio): ciò per ogni caso di malattia. È generalmente richiesta la presentazione di un certificato medico. Sui lavoratori genitori, tuttavia, incombe un obbligo tendenziale di attivarsi per risolvere altrimenti il problema della cura dei figli in caso di malattia perdurante (affidando il figlio a conoscenti, a baby sitter, ecc.), tranne che non ricorrano ipotesi di particolare gravità.
In linea generale, e se si tratta di assenze per motivi usuali o comunque concordati tra le parti, le assenze sono pagate. Ipotesi particolari riguardano i lavoratori pagati ad ore.
Quanto alle festività, l’unico giorno di festività federale è il 1° di agosto (festa nazionale). Ogni Cantone può poi determinare liberamente le altre festività, sino ad un massimo di otto. Di principio, durante le festività non è consentito occupare i lavoratori.
In questo link è possibile consultare le principali festività previste dai Cantoni svizzeri.
Il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni: egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo (art. 20a cpv. 2 LL).
Il prossimo contributo affronterà la terza parte del diritto del lavoro svizzero esaminando i diritti del lavoratore ne “Il licenziamento” e verrà pubblicato il prossimo lunedì 1° febbraio.
Avv. Marco Ciamei
( © diritti riservati )
Riferimenti normativi e link di interesse:
Codice delle obbligazioni svizzero, CO
Legge sul lavoro, LL
Ordinanza sul lavoro, OLL
Sito istituzionale SECO
Sussidio protezione delle lavoratrici
Calcolo del salario in Svizzera
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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.
Buon giorno. Lavoro all’80% (lavoro indeterminato a tempo parziale verticale, con il giorno lunedì a casa). Se un giorno festivo (es. Lunedì di Pentecoste, lunedì dell’Angelo, 1. Maggio…) cade di lunedì, che è il mio giorno di riposo, ho diritto a recuperarlo? Preciso che ho un salario fisso, durante tutto l’anno. Grazie e saluti
Buongiorno a lei signora Bongiovanni.
Purtroppo, ai sensi della LL (legge sul lavoro svizzero), se il giorno festivo cade nel suo giorno di riposo non è previsto un diritto a recuperarlo.
A disposizione per ulteriori richieste.
Cordialmente.
Buonasera.
Se sono in possesso di una certificazione medica che mi impone di lavorare massimo 32 ore a settimana (percepisco anche indennizzo dall’assicurazione) a causa di un infortunio, ma spesso lavoro oltre, ho diritto a dei supplementi di salario?
Gentile signor Tosini,
sono ore supplementari, e danno diritto a maggiore retribuzione, tutte le ore prestate dal lavoratore in aggiunta a quelle definite nel contratto di lavoro. Nel suo caso, quindi, deve verificare quale sia l’orario normale di lavoro stabilito contrattualmente.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buona sera avv.Ciamei io ho un contratto dal 40 al 60% ad ore la mia domanda è, il sabato è di obbligo che io debba lavorare? oppure se lavoro lavoro debbano pagarmi il 25% in più come molte altre ditte la ringrazio attendo una sua pronta risposta le auguro una buona serata
Gentile Signora,
il sabato è di per sé un giorno feriale, dovrà concordare con il datore di lavoro all’inizio del rapporto o in seguito se tale giorno deve lavorare o meno.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno, ho un lavoratore in infortunio da 30 giorni nel primo anno lavorativo!
Mi chiedevo: è possibile licenziarlo per legge? Grazie Mille
Emanuele Inzerillo
Gentile signor Inzerillo,
nel primo anno di servizio può dare disdetta nel periodo successivo al 30mo giorno di infortunio.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno, sto lavorando in un bar a Chiasso e contemporaneamente sto studiando da privatista per il diploma di gerente. La mia titolare è a conoscenza che la richiesta di alcuni giorni liberi è specifica per gli esami che sostengo di volta in volta ma non li conteggia come congedo di formazione. È anche vero che il corso da gerente è una mia iniziativa e presso di noi è già presente un gerente. Considerando che il corso mi da una formazione più completa al lavoro svolto, ho diritto ai 6 giorni di congedo (distribuiti in corrispondenza degli esami)? Grazie
Buongiorno signor Roberto,
secondo quanto stabilito dall’art. 19 del CCL del settore alberghiero e della ristorazione svizzera, lei ha diritto a 3 giorni di congedo formazione all’anno per la sua formazione professionale, oltre ad un totale di 6 giorni di congedo formazione all’anno per svolgere esami. Il suo datore di lavoro deve riconoscerglieli. Verifichi prima, però, se gli esami di gerente rientrino nei 6 giorni di congedo ulteriori.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno, se un lavoratore è ammalato e con regolare certificato medico rilasciato dal medico ed inoltrato al suo datore di lavoro, lo stesso può inviare controllo medico al proprio domicilio? In caso positivo, esistono fasce orarie di controlli da parte delle autorità preposte competenti? Grazie e cordiali saluti e auguri di buon lavoro.
Salve,
il datore di lavoro ha sempre la possibilità di verificare le condizioni di salute del dipendente tramite valutazione medica, rispettivamente tramite la propria assicurazione di perdita di guadagno. Non mi risulta che valgano le regole delle visite fiscali, normalmente il dipendente viene chiamato a visita medica.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno Avvocato,
se un lavoratore è in infortunio, il datore di lavoro può scalare le ore nei giorni infortunio e sostituirli con giorni di recupero a zero ore?Lo stipendio pagato dal DL è al 100% in primo caso, lo stipendio pagato dal DL nel secondo caso è 80% ? Praticamente, vengono scalati le ore di lavoro e GR come normalmente dai turni prestabiliti, senza tener conto dell’infortunio.
Grazie e cordiali saluti.
Gentile Signora,
non sono sicuro di aver compreso bene la sua domanda. Il datore di lavoro non è libero di qualificare le ore come infortunio o altro, deve attenersi alla realtà dei fatti.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno Avvocato, se un lavoratore è ammalato e con regolare certificato medico di 4 giorni da Giovedì a Domenica, rilasciato dal medico ed inoltrato al suo datore di lavoro,
Il lavoratore quando e da che ora può sentirsi libero di uscire di casa la Domenica essendo l’ultimo giorno di malattia per sbrigare le sue incombenze e rispettare le regole secondo la legge ? .
Grazie
Lavisio
Egregio Signore,
le regole della malattia in Svizzera non seguono quelle della visita fiscale in Italia. In altri termini, non è soggetto agli orari della visita fiscale. In base al tipo di malattia ed alla certificazione medica, il lavoratore può o non può compiere determinate attività.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buonasera Avvocato,
Se un lavoratore lavora per una ditta Svizzera da quasi 3 anni ed è in malattia da 4 mesi per un operazione al menisco puó essere licenziato dal datore di lavoro? Se si dopo quanto tempo e dal giorno della communicazione quanto tempo ha prima di ritrovarsi senza un salario mensile… grazie
Gentile signore,
dal secondo al quinto anno di servizio il lavoratore, in caso di malattia, è protetto dalla disdetta per 90 giorni. Scaduto tale termine, il datore di lavoro può dare disdetta.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buon giorno avvocato sono stato assunto per una ditta Svizzera per 3 mesi come stuccatore ma ho svolto altri lavori che mi hanno arruinato la schiena(credo di aver ernie al disco).. La domanda è posso chiedere alcun risarcimento? Grazie
Egregio Signore,
è necessario avere più informazioni per rispondere alla sua domanda. Le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno,
il datore di lavoro può detrarre le ore (8h in questo caso) se per un giorno si rimane a casa in malattia perché non ci si sente bene? È un lavoro al 70% (ma non credo questo influisca in alcun modo).
Grazie mille
Buongiorno,
se l’assenza dal lavoro è causata dalla malattia, in alcun modo il datore di lavoro può operare detrazioni di alcun tipo.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno,
È “legale” ricevere una lettera di richiamo per avere effettuato ritardi ripetuti nel periodo inizio covid dovuti all intenso traffico per il controllo alle frontiere?
Grazie
Egregio signore,
se allude, come mi sembra di aver capito, ad un richiamo per essersi presentato in ritardo sul posto di lavoro, si tratta di atto legittimo del datore di lavoro. Sulla eventuale opportunità di tale richiamo, difficile dire perché bisogna capire il suo ruolo, se aveva alternative valide, ecc.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno, se ci si assenta per un giorno lavorativo causata da febbre, è obbligatorio portare un certificato medico?
Gentile signora,
assenze fino a tre giorni di regola non richiedono l’obbligo di presentare un certificato medico. In determinate circostanze, il datore di lavoro può però richiederlo.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno, lavoro a Lucerna da piu di 3 mesi e non ho ricevuto nessuna busta paga ,quando la chiedo il titolare mi risponde che arriveranno e io devo pensare al mio lavoro.
Cosa posso fare ?
Grazie
Egregio Signore,
il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente il conteggio di salario. Se il suo datore di lavoro persiste in questo atteggiamento, contatti i sindacati o al limite anche gli uffici dell’ispettorato del lavoro del suo Cantone.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno avvocato
Sono in malattia per depressione data dal posto di lavoro da 2 mesi sono dimissionario cambierò lavoro ho ancora 1 mese di lavoro ma sono in malattia posso andare in vacanza con certificato medico
Egregio Signore,
in linea di principio è possibile adottare ogni comportamento che favorisca la guarigione dalla malattia. Nei casi di depressione, un breve periodo di ristoro in “vacanza” può entrare di conto. Deve ottenere una prescrizione medica precisa in tal senso da parte del medico psicologo/psichiatra che l’ha in cura e segnalare l’intenzione all’assicurazione perdita di guadagno del suo datore di lavoro, che deve acconsentire.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buonasera avvocato
Io sono in malattia da circa un mese e il mio datore di lavoro ha affidato il mio lavoro subito ad un‘altra persona. Questa persona siederà al mio posto e farà il mio lavoro. É corretto da parte del datore di lavoro fare questo? Io sono in malattia e non ho ricevuto al momento millanta parte della ditta
Gentile Signora,
il datore di lavoro è libero di ovviare alla sua assenza ricorrendo al lavoro di altro dipendente. Lei avrà diritto a rientrare sul posto di lavoro alla fine del periodo di malattia.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno Avv. Ciamei,
Lavoro da circa 7 anni presso una societa’ Farmaceutica in Svizzera tedesca. Per la prima volta da quando ho iniziato a lavorare per questa azienda, Il manager a cui riporto attualmente, mi chiede di iniziare a registrare quotidianamente il tempo da me impiegato nello svolgere specifiche attivita’, e mi chiede di fargli avere tale report dettagliato, con frequenza giornaliera o almeno settimanale.
Desidero cortesemente sapere se cio’ puo’ essere legalmente richiesto al lavoratore e se mi e’ possibile rifiutare senza incorrere in sanzioni e/o licenziamento.
La ringrazio in anticipo per la Sua cortese risposta
Egregio Signore,
si tratta a mio avviso di una richiesta del tutto legittima, peraltro in linea con gli obblighi di registrazione dell’orario di lavoro in capo all’azienda.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Bunasera Avvocato Ciamei,
piacere. Ho letto il suo articolo e lo trovo molto esaustivo, mi chiedevo però se può darmi un parere sulla mia situazione: lavoro in Svizzera come vecchia frontaliera e ora sono in malattia per sindrome ansioso depressiva reattiva. L’azienda per cui lavoro ha l’assicurazione per i dipendenti. Posso ottenere un certificato che mi esenta dalle visite fiscali (se ci sono) o dall’obbligo di rimanere nello stesso domicilio (ad esempio, per tornare dai miei genitori per un breve periodo)? Devo comunicarlo solo all’assicurazione o anche al datore di lavoro?
La ringrazio in anticipo
Gentile Signora,
non può sottrarsi agli accertamenti dell’assicurazione di perdita di guadagno del datore di lavoro, ma può chiedere al suo medico curante se ricorrono le condizioni per un trasferimento o una vacanza a fini terapeutici. Di ciò è bene informare l’assicurazione del datore di lavoro, in ogni caso deve fare in modo di essere raggiungibile al suo domicilio per la corrispondenza del datore di lavoro o dell’assicurazione stessa.
Un cordiale saluto.
Avv. Marco Ciamei
Buongiorno,
il datore di lavoro ha dato disdetta del contratto lavorativo ma, ormai all’ultimo mese, si rifiuta di concedere le ferie restanti e non risponde alle richieste. Per legge dovrebbe concedermele o perlomeno pagarle, giusto? Come faccio ad avere una risposta o a far valere il mio diritto?
Grazie, sempre molto utile e gentile.
Saluti