Il lavoratore abbandona il posto di lavoro: può essere licenziato in tronco?

Il caso

Durante l’orario di lavoro il lavoratore Andrea litiga con il proprio datore di lavoro e, nell’impeto della discussione, dichiara di prendersi una settimana di ferie dal giorno dopo. Il datore di lavoro, nell’occasione, prende atto della dichiarazione del lavoratore senza opporsi o chiedere chiarimenti. L’indomani, il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro come aveva preannunciato. Il datore di lavoro gli notifica quindi una disdetta immediata dal rapporto di lavoro per grave inadempimento, segnatamente per abbandono del posto di lavoro.

Di fronte a tale fattispecie si pongono i seguenti quesiti:

  • La disdetta immediata (= licenziamento in tronco) è valida?
  • Quali strumenti ha il lavoratore per contestarla?
  • Che ragioni può far valere il datore di lavoro per difendere il proprio operato?
  • Cosa può chiedere il lavoratore al giudice?

1. La normativa

licenziamento svizzera abbandono lavoro #2La materia del licenziamento immediato è regolata dagli articoli 337 e seguenti del codice delle obbligazioni svizzero. L’art. 337 CO stabilisce che il datore di lavoro e il lavoratore “possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi” (cpv. 1). È considerata causa grave, in particolare, “ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto” (cpv. 2).

Dunque, per poter procedere ad una disdetta con efficacia immediata è necessario che si verifichi una grave interruzione del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, tale da impedire anche solo la prosecuzione del lavoro sino al termine ordinario di disdetta (i cui termini sono regolati dagli articoli 335a e seguenti CO).

Il caso in discussione pone il quesito se sia possibile e come venga disciplinata una disdetta immediata in caso di abbandono del posto di lavoro dal dipendente. Sul punto, stabilisce l’art. 337d CO che, “se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto a una indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile, egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo”.

In questi casi, quindi, la norma prevede esplicitamente delle conseguenze particolari, ossia la decurtazione dello stipendio e il risarcimento del danno suppletivo (che va comunque dimostrato): non viene esclusa la possibilità di procedere con un licenziamento immediato.

 

2. La giurisprudenza

Quest’ultima soluzione viene prevista dalla giurisprudenza in tutti i casi in cui può desumersi, dal comportamento delle parti interpretato secondo i criteri della buona fede, che l’abbandono del posto di lavoro sia repentino, ingiustificato e soprattutto definitivo.

È il datore di lavoro che deve valutare il comportamento e le dichiarazioni del lavoratore secondo i principi dell’affidamento (cfr. art. 18 CO) per ritenerlo un reale abbandono del posto di lavoro. Bisogna infatti tener presente che l’onere di fornire questa prova incombe sul datore di lavoro. In caso di dubbio, quindi, il datore di lavoro deve astenersi dall’intimare una disdetta immediata e, piuttosto, notificare al lavoratore una messa in mora con invito a rientrare nel posto di lavoro.

Il caso che è stato analizzato più volte dalla giurisprudenza attiene proprio a quell’abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore nell’immediatezza di un alterco con il datore di lavoro. I giudici svizzeri hanno più volte ribadito che in questo caso l’intenzione di abbandonare il lavoro deve essere relativizzata, poiché bisogna tener conto dell’eccitazione, dell’impeto e della collera causate dal litigio: tutti elementi che mettono in dubbio la natura definitiva della decisione del lavoratore di non rientrare sul posto di lavoro.

 

3. I diritti del lavoratore

licenziamento svizzera abbandono lavoroNel caso prospettato, pertanto, si può affermare che la disdetta immediata può essere contestata in quanto posta in violazione delle norme del CO, poiché il datore di lavoro avrebbe dovuto prima mettere in mora il lavoratore e solo all’esito – e di fronte al rifiuto formale e definitivo di riprendere l’attività lavorativa –notificargli un licenziamento in tronco.

Il lavoratore è tenuto a contestare la disdetta facendo valere il suo diritto previsto dall’art. 337c CO, ossia di ricevere il pagamento del salario sino all’ordinario termine di disdetta (che comincia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il licenziamento in tronco) e anche l’eventuale indennità, calcolata da uno a sei mensilità di salario.

L’entità dell’indennità sarà valutata in via equitativa dal giudice, il quale valuterà tutte le circostanze del caso concreto (modalità del licenziamento, anzianità lavorativa del dipendente, conseguenze sulla sua vita personale, ecc.) applicando una serie di criteri individuati dalla giurisprudenza.

 

4. Costi e tempi della difesa in giudizio

Il lavoratore potrà farsi assistere in giudizio da un sindacato, se iscritto, o farsi patrocinare da un avvocato esperto di diritto del lavoro. In caso di patrocinio legale, bisogna considerare le tariffe orarie vigenti nel Cantone di riferimento (in Ticino tra Fr. 250.-/h a Fr. 350.-/h). Il monte orario totale varia a dipendenza della complessità dalla causa ed è compito dell’avvocato preventivarne l’entità al cliente al momento del conferimento del mandato.

Le procedure con valore di causa inferiore a Fr. 30’000.- sono gratuite, nel senso che non vengono chieste all’attore spese e costi di giustizia. All’esito della vertenza, il giudice addebita alla parte soccombente le spese legali affrontate dalla controparte (che in Svizzera vengono chiamate “ripetibili”).

Sia per i residenti in Svizzera che per gli stranieri, ad esempio per i lavoratori frontalieri, è possibile essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria con riconoscimento del gratuito patrocinio. In presenza quindi di determinate condizioni (reddito insufficiente a sopportare le spese di un avvocato, necessità di una difesa legale, verosimile fondatezza della domanda al momento in cui viene proposta), il lavoratore può godere dell’assistenza di un avvocato, i cui compensi vengono pagati dal Cantone.

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Avv. Marco Ciamei
diritti riservati)

Riferimenti normativi e link di interesse:

Codice delle obbligazioni
Indicazioni della SECO su “Risoluzione immediata”

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato

 

11 commenti
  1. Davide Barzaghi
    Davide Barzaghi dice:

    Il mio datore di lavoro inizia a pagare lo stipendio in ritardo.
    1- esiste un elenco pubblico per sapere se sono a lavoro ridotto e mi fa lavorare al 100%?
    2- voglio mandare lettera raccomandata con intimidazioni di pagamanto entro il giorno 6 del mese seguente
    3-cosa fare se al secondo mese accuso un altro ritardo

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      in caso di ritardo lei ha la possibilità di diffidare il datore di lavoro a pagare entro un congruo termine, pena la risoluzione per giusta causa da parte sua. La procedura è molto formale e il suggerimento è di farsi seguire da un esperto. Non esiste invece un elenco pubblico per quanto riguarda il lavoro ridotto, piuttosto se il datore di lavoro commette violazioni è passibile di sanzioni anche gravi e può essere segnalato al competente ufficio cantonale.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
    • Antonio
      Antonio dice:

      Buongiorno Avvocato,
      negli ultimi due giorni lavorativi, tre dei miei dipendenti hanno lasciato prima della fine dell’orario previsto il posto di lavoro senza motivo, marcando addirittura sulle giornaliere 8 ore invece che 7:30.
      Premetto che per lo stesso motivo hanno ricevuto in precedenza un richiamo scritto.
      Posso licenziarli in tronco, visto quanto accaduto e visto che ormai la mia fiducia in loro è zero, anche per altri sospetti che nutro da tempo ma che ora non Le sto a raccontare.
      La ringrazio molto per la risposta.
      Cordiali saluti

      Antonio

      Rispondi
      • Avv Marco Ciamei
        Avv Marco Ciamei dice:

        Egregio signore,

        i requisiti di una disdetta immediata sono molto severi, tra questi anche solo quello temporale (dal fatto alla disdetta non devono trascorrere più du 2-3 giorni, i alcuni casi limite 4-5). Se ha già inoltrato un richiamo che conteneva il preavviso di un licenziamento al verificarsi nuovamente dei medesimi fatti, allora potrebbe procedere con una disdetta immediata. Se come dice ci sono ulteriori motivi, è fondamentale analizzarli nello specifico e valutare il tutto per fare la scelta più opportuna che escluda i rischi importanti di una disdetta ingiustificata.

        Il confronto con un esperto prima di procedere con una disdetta immediata è più che consigliato.

        Un cordiale saluto.
        Avv. Marco Ciamei

        Rispondi
  2. Antonio
    Antonio dice:

    Buongiorno Avvocato,
    le vorrei sottoporre questa situazione un pò articolata.
    Malattia durante licenziamento.
    Licenziamento avvenuto il 27 maggio con 2 mesi di preavviso . 31.luglio disdetta naturale.
    Malattia dal 27 luglio al 18 agosto ancora in essere.
    Prolungamento disdetta al 30 settembre 2021 da ex datore di lavoro.
    Dal 20 luglio dopo ricovero in ospedale sopraggiunta altra patologia con prognosi dal 20luglio al 10 agosto.
    Produce qualche effetto questa seconda patologia? va comunicata alla compagnia?si prolunga il termine del 30settembre?
    Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      ciò che rileva è l’impossibilità di lavorare per malattia e il relativo periodo, non il motivo della malattia o eventuali sovrapposizioni di diverse patologie. Lei comunichi tutto all’assicurazione malattia del datore di lavoro.
      Tenga conto che solo un’esame accurato dei documenti può fornire una risposta affidabile al suo quesito.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Antonio
        Antonio dice:

        Salve Avvocato, la ringrazio della sua cortese risposta. Ho inviato tutto al datore di lavor0.La mia domanda era nata dalla lettura casuale di questo articolo AXA Assicurazione che pone un esempio dove si parla di somma dei periodi in caso di seconda patologia diversa dalla prima sempre nel caso di malattia sopraggiunta durante la disdetta. Trattandosi di un caso simile al mio è corretto dire che dovrei avere una proroga di un mese in base a quello che ho riassunto? o subentra anche in questo caso il periodo di blocco che in base all’inizio del mio contratto sarebbe di 90 giorni ? e avrei comunque diritto ad una proroga di un’ altro mese?
        AXA Esempio pratico di termine di disdetta
        A maggio 2019 e al suo nono mese di servizio, il signor Leutenegger riceve la disdetta per fine giugno 2019, con termine di disdetta di un mese. Dal 1° al 21 giugno 2019 si ammala di influenza, il 15 giugno si sloga una caviglia e viene giudicato inabile al lavoro da tale data e fino al 31 luglio 2019. Il primo periodo di protezione va dal 1° al 21 giugno 2019: il termine di disdetta viene interrotto per 21 giorni. La caviglia slogata è un evento diverso dalla malattia (influenza) e perciò il 15 giugno inizia un secondo periodo di protezione di 30 giorni. Il rapporto di lavoro termina così a fine agosto 2019.

        Grazie mille per la specifica

        Rispondi
  3. rossella lucà
    rossella lucà dice:

    Buongiorno, sono la proprietaria di un locale estivo sul mare . Da qualche anno lavorano da me un gruppo di studenti egiziani . Il 10 di agosto uno di loro ha litigato con un altro ragazzo italiano che lavora in sala e mprovvisamente sono andati via tutti e 4 . Hanno firmato le dimissioni dopo qualche giorno. Questo naturalmente ha compromesso tutta la stagione estiva, in modo particolare la settimana di ferragosto,provocato una riduzione del fatturato a causa delle prenotazioni che non abbiamo potuto piu accettare .
    Come devo comportarmi ora ? Verrò tutelata per le perdite?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      le dimissioni immediate senza giustificato motivo le danno il diritto di chiedere i danni ai lavoratori. Devo rivolgersi al più presto ad un legale della sua città, che saprà consigliarla al meglio sulle procedure, chance di esito positivo e effettive possibilità di recupero dei danni.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  4. Simone
    Simone dice:

    Buongiorno,
    Sono appena stato assunto da un’impresa di trasporto con un contratto indeterminato ed un periodo di prova di 3 mesi .
    Date varie circostanze dopo 5 gg di lavoro non ho ancora in mano fisicamente né permesso G nè patenti convertite .
    Io e altri colleghi Esercitiamo lo stesso la mansione anche se non potremmo.
    Vorrei dare la disdetta del contratto perché le condizioni non sono favorevoli per poter lavorare in questo periodo di prova .
    Sono obbligato a prestare servizio per
    7gg dalla disdetta lo stesso ?
    Se non dovessi prestare servizio a cosa vado incontro ?
    Cosa rischio ?
    Grazie per la cortese
    Cordiale saluti
    Simone

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      di principio, lei può dare disdetta e deve rispettare il termine di 7 giorni. Solo circostanze gravi possono giustificare la mancata presentazione sul posto di lavoro. Non si può escludere, in base a quanto riferisce, che possano darsi le condizioni per questo tipo di soluzione.

      Ogni indicazione senza esaminare il caso specifico rischia di farle fare errori che hanno conseguenze economiche a suo carico. Le suggerisco di sottoporre immediatamente il suo caso ad un sindacato o a un legale.

      Cordiali saluti.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi

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