Il Trust – parte 2: come si istituisce un trust e quali i suoi protagonisti
In questo secondo appuntamento riguardante il Trust (leggi qui il primo articolo), la collega avv. Marzia Bencivinni analizza le modalità con cui costituirlo e i soggetti coinvolti.
Il trust si costituisce con atto scritto o con testamento, con il quale il disponente esprime la volontà di vincolare beni e diritti dettando le regole per la loro gestione. Potranno essere necessari uno o più atti traslativi la cui funzione è quella di trasferire la titolarità dei beni al fiduciario, previa accettazione dello stesso.
Vista la molteplicità delle forme di trust riconosciute dagli ordinamenti e la complessità delle vicende legate alla fattispecie legale, si consiglia sempre una precisa e attenta disamina legale delle fattispecie concrete al fine di valutarne fattibilità e legittimità.
1. Come funziona un trust
Il trust ricorre quando un soggetto (disponente/settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, al controllo di un fiduciario (trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (cfr. Art. 2 Convenzione dell’Aja). Va tenuto presente, al riguardo, che:
- i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona);
- il trustee è investito del potere ed ha l’obbligo di gestire il fondo del trust in conformità alle disposizioni dell’atto istitutivo e della legge;
- il trustee deve rendere conto della gestione.
La fisionomia concreta dei singoli trusts può essere assai diversa. Ad esempio:
- il trustee può essere un terzo o addirittura lo stesso settlor che vincola alcuni suoi beni in trust;
- oltre al trustee può essere nominato un altro soggetto, detto protector, che svolge funzioni di controllo e supplenza del trustee;
- oggetto del trust possono essere beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati, diritti e crediti;
- il trust non deve necessariamente avere un beneficiario, potendosi infatti istituire trust cosiddetti di destinazione, in cui i beni sono destinati a uno scopo ritenuto meritevole di tutela per l’ordinamento del Paese di riferimento;
- i trust possono essere ‘a beneficiario determinato o indeterminato’ (in questo secondo caso sarà determinato successivamente dal settlor);
- si distinguono i beneficiari immediati, cioè quelli che traggono immediata utilità dai beni del trust, godendone i frutti, da quelli mediati o finali, che possono coincidere o meno con i destinatari immediati.
2. Caratteristiche del trust
Come anticipato sopra, i beni del trust costituiscono un patrimonio separato e non sono parte del patrimonio del trustee. Non possono essere aggrediti né dai creditori del trustee né dai creditori del settlor. La finalità di tale caratteristica risiede nella circostanza che, in questo istituto, i beni del trust non sono di proprietà del trustee, né del settlor, né tantomeno del beneficiario. In tal senso infatti, i beni del trust non possono essere aggrediti neanche dai creditori del beneficiario, nel caso in cui il beneficiario sia indeterminato, in quanto rispondono unicamente delle obbligazioni contratte dal trustee nell’interesse del trust (cd. segregazione patrimoniale).
Il trustee non è obbligato nei confronti del disponente, come avviene nel negozio fiduciario, ma solo verso il beneficiario. Ciò avvicina la figura in esame al contratto a favore di terzo, da cui tuttavia si discosta per il fatto che il trust non si costituisce per contratto ma anche per atto unilaterale e nessun rilievo ha la dichiarazione del beneficiario di voler profittare della stipulazione.
Il trust può essere istituito per beni immobili, mobili e per diritti che garantiscano un beneficio o il raggiungimento di uno scopo. Il trust può essere stipulato per: capitali finanziari (risparmi, quote di investimento, fondi di investimento); partecipazioni (titoli azionari, obbligazionari e titoli di credito); beni immobili e beni mobili (case, oggetti di valore, opere d’arte); attività d’impresa o parte di essa; diritti di godimento (es. usufrutto).
3. Chi è il disponente (Sedlor) e chi il fiduciario (Trustee)
Il disponente è chi, avendo la proprietà di specifici beni o la libera disponibilità di diritti, decide di conferirli in un fondo in trust, dettandone le regole di gestione e devoluzione e scegliendone la legge regolatrice.
Il disponente dunque:
- crea il trust stabilendone le regole, i beneficiari ed eventualmente lo scopo;
- sceglie il fiduciario e i beni che costituiranno una massa distinta rispetto al patrimonio personale del trustee;
- trasferisce al fiduciario la titolarità dei beni contenuti nel trust avvalendosi o di un atto, oppure del testamento.
Il fiduciario, o trustee, al momento dell’accettazione della nomina diventa titolare dei beni patrimoniali o dei diritti previsti dal disponente con la stipula dell’atto. Deve attenersi ad una serie di obblighi inerenti la gestione del patrimonio. Egli amministra i beni a favore dei beneficiari, oppure per il raggiungimento di uno scopo. Pur essendo titolare dei beni, il fiduciario non può disfarsene, né servirsene per uso personale. Se il fiduciario muore, rinuncia alla carica o si dimette, può essere sostituito con nomina.
4. Chi sono i beneficiari
I Beneficiari sono coloro ai quali l’atto di trust attribuisce diritti o aspettative sul fondo o sul reddito del trust. Occorre subito far presente che definire i Beneficiari in modo generico e senza aggiungervi alcuna qualifica può comportare problemi di non facile soluzione sia in relazione aspetti di diritto tributario sia in relazione ad aspetti di diritto dei trust. La posizione beneficiaria, se non ben definita, potrebbe dar luogo ad equivoci in grado di compromettere la validità stessa del trust.
Al riguardo, le posizioni beneficiarie possono essere diversamente qualificate e possono attribuire al titolare sia una semplice aspettativa che un vero e proprio diritto di credito nei confronti del trustee. Ad esempio, se il beneficiario è titolare di diritti sul fondo in trust o sul reddito del fondo in trust, lo stesso è definito vested; se invece potrà esercitare immediatamente il suo diritto sarà vested in possession; se di contro potrà esercitarlo solo in conseguenza di un evento futuro la sua posizione sarà vested in interest.
Il diritto del beneficiario può essere condizionato all’accadere di eventi in conseguenza dei quali la sua posizione giuridica si estinguerà: in tal caso il beneficiario sarà definito contingent.
E’ dunque improbabile definire in termini generali e aprioristicamente la posizione giuridica dei beneficiari, in ragione del fatto che agli stessi competono diritti e potestà diversi a seconda delle specifiche disposizioni dell’atto istitutivo.
Da ultimo, va ricordato che la posizione beneficiaria o può essere determinata sin dall’origine nell’atto istitutivo oppure essere rimessa alle determinazioni del trustee, del guardiano, o ancora di un terzo soggetto. Nel primo caso (c.d. fixed trust), la posizione beneficiaria è quella determinata dal disponente in sede di stipula dell’atto istitutivo, mentre nel secondo (discretionary trust) la posizione beneficiaria è subordinata all’esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti. Tale diversa qualificazione comporterà effetti e conseguenze diverse in capo al beneficiario.
Nel caso invece in cui la posizione beneficiaria sia contingent o addirittura oggetto di trust discrezionale, la stessa non potrà essere considerata direttamente esigibile da parte dello stesso
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Nel prossimo articolo, si tratteranno le varie tipologie di Trust.
Per ulteriori chiarimenti sull’argomento trattato, lo Studio Ciamei è a disposizione insieme all’avv. Bencivinni. Per contattarci, clicca qui.
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© Avv. Marzia Bencivinni
Studio Legale Armao
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