Il Trust – parte 3: il Trust “interno”, cosa è? qual è la sua (grande) utilità?
Dopo aver presentato il trust e aver osservato i soggetti in causa (leggi qui la prima e la seconda parte dell’argomento), oggi la collega avv. Marzia Bencivinni inizia ad illustrarci le possibili tipologie di trust, cominciando dal Trust interno e a tutela dei beni familiari.
1. Il primo vantaggio del trust rispetto al fondo patrimoniale
Il trust consente di superare le molte e importanti limitazioni previste in ambito familiare dal tradizionale strumento del ‘fondo patrimoniale’. Il primo limite elemento che viene in considerazione è quello del concetto di “bisogni della famiglia“. Per famiglia, infatti, l’obsoleto fondo patrimoniale intende soltanto quella ‘nucleare legittima’, mentre discusso è invece cosa debba intendersi per “bisogni”, soprattutto viste le esigenze nascenti dall’impresa familiare o individuale.
Già questi primi aspetti inducono a preferire il trust, strumento che può legittimamente essere utilizzato anche per le famiglie di fatto, istituito da persone vedove o nubili; o ancora da persone coniugate ma a favore di un figlio naturale. Il trust quindi non presenza alcuna limitazione oggettiva, mostrando peraltro una vasta operatività per qualsiasi tipo di bene (mobili, denaro, quote sociali, ecc.), a differenza del fondo patrimoniale che può avere ad oggetto solo beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati.
2. Il secondo vantaggio del trust rispetto al fondo patrimoniale
Altro limite del fondo patrimoniale è la temporaneità che lo caratterizza, in quanto, essendone la durata legata a quella del matrimonio (nel caso del fondo patrimoniale), rispettivamente al compimento della maggiore età dei figli, al verificarsi di queste condizioni cessa il vincolo di destinazione a cui è legato, determinando perdita di cespiti utili a soddisfare i bisogni della famiglia. Ma questi ultimi non si esauriscono né con il verificarsi di una crisi matrimoniale, né tantomeno con il raggiungimento della maggiore età dei figli.
L’unico strumento applicabile alle relazioni affettive e dunque alla famiglia ‘latu sensu’ appare il trust, il quale non ha questo vincolo della temporaneità. Il trust, infatti, resta indifferente a ogni circostanza ‘patologica’ delle relazioni: basti pensare che con l’atto istitutivo si può persino prevedere l’applicazione di regole in caso di cessato matrimonio, determinando pertanto i beneficiari finali.
3. La duttilità del trust nel tutelare i bisogni familiari
Il trust, in una disamina oggettiva è dunque lo strumento ottimale per la pianificazione familiare e l’individuazione dei beneficiari, considerata la sua ampia duttilità. E’ lo strumento in grado di poter soddisfare i bisogni nascenti dai rapporti familiari, poichè consente di mantenere e perpetrare il vincolo di destinazione a cui sono legati i beni facenti parte del fondo, per assicurare ai componenti della famiglia lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza e/o fino all’indipendenza economica dei figli. Finalità non realizzabili con i tradizionali istituti civilistici.
Essendo il trust uno strumento giuridico non previsto in tutti gli ordinamenti interni, la Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985 (vigente sia in Italia che in Svizzera) si è occupata del riconoscimento del trust negli ordinamenti che non lo prevedono e di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust.
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Nel prossimo articolo, continuerà la presentazione di altre circostanze in cui è vantaggioso adottare il Trust.
Per ulteriori chiarimenti sull’argomento trattato, lo Studio Ciamei è a disposizione insieme all’avv. Bencivinni. Per contattarci, clicca qui.
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© Avv. Marzia Bencivinni
Studio Legale Armao
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