Il Trust - Studio Ciamei Lugano

Il Trust – parte 4: soluzioni interessanti per successioni, debiti e tutela dei deboli

Continuando l’analisi delle varie aree di applicazione del Trust, in questo articolo la collega avv. Marzia Bencivinni ci presenta ulteriori possibilità e vantaggi derivanti da questa tipologia di contratto (articoli precedenti: primo articolo, secondo articolo, terzo articolo).

1. Normativa italiana

Abbiamo concluso il precedente contributo citando la Convenzione dell’Aja riguardante il riconoscimento del trust. In Italia tale Convenzione è stata resa esecutiva dalla L. n. 364/1989, ove sono rinvenibili solo trust consensuali, di comune accordo tra le parti, le quali possono validamente istituire due macrocategorie di trust:

  1. i “trust solutori”, che sono quelli che derivano da un trasferimento che estingue il debito. In tal caso, chi era debitore diventa eventualmente beneficiario del trust alle condizioni previste nel trust stesso. I trust solutori possono essere istituiti solo per accordo delle parti, essendo preclusa al giudice la possibilità di operare d’ufficio la corresponsione di una somma di capitale ovvero il trasferimento di beni con funzione solutoria;
  2. i “trust di garanzia”, che sono invece istituiti per garantire l’adempimento di obbltra i quali in particolare il principio della par condicio creditorum, il principio di tipicità delle garanzie reali e delle cause di prelazione.

2. Trust e disciplina dei rapporti successori

Il Trust - Studio Ciamei LuganoLa gestione del patrimonio, in ottica successoria, impone scelte soggette ai consueti vincoli posti dall’Ordinamento giuridico in tema di successione legittima.

Può accadere che in sede successoria un legittimario possa sentirsi danneggiato dalle scelte poste dal de cuius e ritenere di non avere ricevuto quanto per legge gli spetta. Potrebbero esservi casi in cui un figlio legittimo o naturale rimanga escluso dalla ripartizione dell’attivo ereditario così come qualche coniuge – separato senza che sia intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio – possa reclamare diritti. Allo stato attuale il legittimario leso nei propri diritti dovrà rivolgersi al giudice per ottenere quanto le norme sulle successioni gli assegnino.

Attraverso il conferimento in trust dei beni è possibile regolare, nel rispetto delle norme imperative e non derogabili poste dall’ordinamento in tema di successioni e donazioni, il passaggio del patrimonio familiare preservandone eventualmente l’unitarietà attraverso l’utilizzo di uno strumento capace di adattarsi alle mutevoli situazioni ed ai diversi interessi degli eredi.
Attraverso l’utilizzo del trust è possibile configurare clausole che facilitino la risoluzione di controversie e contestualmente prevengano un oneroso procedimento giudiziario consentendo nelle more una gestione del patrimonio funzionale agli interessi della famiglia.

3. Trust di scopo per operazioni commerciali

Il trust si caratterizza per la duttilità delle disposizioni che il disponente può legittimamente assumere per cui, riesce ad offrire un ventaglio di soluzioni che soddisfano le più diverse esigenze. Ciò rende i trust particolarmente idonei a regolare fattispecie di ordine commerciale.Il Trust - Studio Ciamei Lugano
Il trust, ad esempio, può essere utilizzato come strumento di garanzia in luogo di pegno od ipoteca. Il pegno e l’ipoteca costituiscono una garanzia reale in favore del creditore il quale, in caso di inadempimento, può rivalersi sul ricavato dalla vendita del bene.
Mediante l’utilizzo del trust, il bene non entrerà nel patrimonio del creditore e non sarà quindi soggetto alle variabili vicende della vita del creditore. Inoltre, in caso di insolvenza, potrà essere attivata una procedura extragiudiziale di vendita del bene posto in garanzia con conseguente risparmio di tempi e costi.

4. Trust in favore di soggetti deboli

 

Il Trust - Studio Ciamei LuganoRisulta spesso di tutta evidenza l’inadeguatezza di norme che non hanno come focus la vita del soggetto da assistere, bensì si occupano quasi esclusivamente dei problemi di rappresentanza e di gestione del patrimonio del soggetto debole.

Attraverso l’utilizzo di tradizionali strumenti civilistici, non sempre è possibile provvedere all’assistenza del soggetto debole nel momento successivo alla scomparsa della famiglia di origine. Attraverso l’utilizzo del trust, invece, sarà possibile disporre, in favore della persona da assistere, beni e diritti/utilità superando così il vincolo di durata. Il trust consentirà dunque di conciliare la gestione patrimoniale con le reali esigenze di assistenza medica e terapica.

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Nel prossimo articolo, si analizzeranno le implicazioni del Trust in ambito di fiscalità.

Per ulteriori chiarimenti sull’argomento trattato, lo Studio Ciamei è a disposizione insieme all’avv. Bencivinni. Per contattarci, clicca qui.

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© Avv. Marzia Bencivinni

Studio Legale Armao
Via Noto, 12
90141 Palermo

Via di Capo Le Case, 3
00198 Roma

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