Il Trust – parte 6: l’imposizione fiscale in Svizzera (prima parte)

Nell’ultimo articolo, si è entrati nel merito dei risvolti fiscali legati al trust per quanto previsto dalle leggi in Italia. Nei prossimi e ultimi due articoli, la collega avv. Marzia Bencivinni ci presenta illustra quanto invece prevede la normativa elvetica.

Per rileggere le puntate precedenti: primo articolo, secondo articolo, terzo articolo, quarto articolo, quinto articolo).

1. La normativa di riferimento

Attualmente in Svizzera l’Assemblea federale ha adottato la Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (RS 0.221.371) conclusa all’Aia il 1° luglio 1985, e consente altresì il riconoscimento giuridico di trust stranieri sulla base di norme approvate internazionalmente e prevede che essi siano regolabili dalla legge scelta dal disponente.

Il Trust - Studio Ciamei Lugano #1

Il Palazzo Federale di Berna (foto usata con permesso)

In territorio svizzero, l’Amministrazione federale delle contribuzioni applica chiare regole riferendosi alla circolare n. 30/2007 della Conferenza svizzera delle imposte, relativa all’imposizione dei trust. I trust sono da considerare come un prodotto di successo di esportazione dei paesi anglosassoni verso altre nazioni, generalmente si è regolato il trattamento fiscale prevedendo precisi criteri di tassazione come una tassazione per trasparenza o l’equiparazione alle fondazioni.

L’ordinamento giuridico svizzero individua principalmente tre distinte tipologie di Trust:

  • revocable Trust;
  • irrevocable Fixed Interest Trust; e,
  • irrevocable Discretionary Trust.

Per il trattamento fiscale è determinante definire se il disponente/ settlor si privi definitivamente dei suoi beni tramite l’istituzione del Trust oppure se si riservi anche in futuro l’accesso alla stessa. Infatti, se il settlor costituisce un Trust irrevocabile, si priva definitivamente della sostanza trasferita al Trust e non ha più, di principio, alcun diritto né dovere relativi a questa sostanza. Diversamente, in caso di istituzione di un Trust revocabile, non si tratta di un’alienazione irrevocabile se il settlor nomina sé stesso quale Trustee o beneficiario o se si può ipotizzare un altro tipo di eventuale influenza da parte del settlor sul Trust.

2. Il trattamento fiscale del Trust

Nell’attuale diritto fiscale svizzero non esiste una base legale che permetterebbe di equiparare per scopi fiscali un Trust estero a una persona giuridica. Pertanto la questione dell’assoggettamento fiscale limitato o illimitato del Trust nemmeno si pone. Quanto invece al trattamento fiscale del Trustee, di principio le imposte sulla sostanza elargita al Trust e sui proventi che ne derivano non devono essere pagate dal Trustee. Infatti, non gli può essere attribuito un elemento di reddito o di sostanza sul quale non ha il potere di disporre.

In merito poi al trattamento fiscale del Protector, va detto che una persona che agisce unicamente quale protector non ha diritto giuridico o economico ai valori patrimoniali del Trust. I suoi valori patrimoniali non possono di conseguenza esserle attribuiti.

3. Il trattamento fiscale del Settlor e del beneficiario

I valori patrimoniali e i proventi del Trust (capitale, utili in capitale, proventi correnti) sono attribuiti ai fini dell’imposizione ai beneficiari oppure al settlor (principio della trasparenza). Nel diritto fiscale svizzero, il reddito è definito in base alla cosiddetta teoria dell’aumento della sostanza netta, per cui il reddito comprende la totalità dei proventi (inclusi i diritti di godimento) che “affluiscono” al contribuente durante un determinato periodo. Il reddito è considerato come affluito non già al momento in cui ha origine, bensì solo al momento della sua realizzazione.

Di principio, tutte le prestazioni provenienti dal Trust rappresentano un reddito imponibile del beneficiario in base alla clausola generale sul reddito, a meno che si sia in presenza di una donazione. Una donazione presuppone la realizzazione di quatto condizioni: una liberalità tra vivi, un arricchimento proveniente dal patrimonio di un terzo, la gratuità e la volontà di donare rispettivamente di procurare un vantaggio.

A tale riguardo, dunque, occorre distinguere tra la figura del Settlor e quella del beneficiario:

  • quanto al trattamento fiscale del settlor, va detto che l’imposizione di quest’ultimo dipende dal fatto se egli ha costituito un Revocable o un Irrevocable Trust. A differenza dell’Irrevocable Trust, con il Revocable Trust il settlor non si priva definitivamente della sostanza assegnata al Trust. Se il settlor è domiciliato in Svizzera, secondo il diritto fiscale svizzero vi è un impoverimento del settlor soltanto se un altro soggetto fiscale viene arricchito. Ciò è il caso soltanto con l’istituzione di un Irrevocable Fixed Interest Trust. In tutti gli altri casi, la sostanza e il reddito da sostanza continueranno a essere attribuiti al settlor. Questa attribuzione avviene con la riserva dell’imposizione secondo il dispendio, dato che nel calcolo di controllo confluiscono soltanto la sostanza e i redditi patrimoniali da fonti svizzere
  • quanto al trattamento del beneficiario, i diritti di quest’ultimo in caso di Irrevocable Discretionary Trust sono semplicemente un’aspettativa. Il momento e l’ammontare di eventuali liberalità non sono stabiliti, dato che dipendono dal margine di apprezzamento del Trustee. Talvolta, i beneficiari non sono nemmeno a conoscenza di essere beneficiari di un Trust. Per questo motivo, la liberalità può essere assoggettata all’imposta soltanto al momento del pagamento effettivo, considerato che si deve verificare se si tratta di un reddito imponibile oppure di una donazione esente dall’imposta sul reddito.

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La seconda parte di questo articolo sarà pubblicata la prossima settimana, terminando così l’ampia panoramica sul Trust.

Per ulteriori chiarimenti sull’argomento trattato, lo Studio Ciamei è a disposizione insieme all’avv. Bencivinni. Per contattarci, clicca qui.

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© Avv. Marzia Bencivinni

Studio Legale Armao
Via Noto, 12
90141 Palermo

Via di Capo Le Case, 3
00198 Roma

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