Il Trust – Prima parte: cosa è, quali i suoi (notevoli) vantaggi
Pubblichiamo il primo di una serie di contributi dell’Avv. Marzia Bencivinni riguardanti un argomento che desta sempre molto interesse: il Trust. In questo primo articolo, introduciamo il concetto di Trust e perché farne ricorso.
1. Definizione
Il Trust è un istituto giuridico di derivazione anglosassone con cui uno o più soggetti (disponenti) trasferiscono beni e diritti sotto la disponibilità di un fiduciario (trustee), il quale assume l’obbligo di amministrarli nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato.
Il trust è uno strumento estremamente attraente e competitivo che consente di affrontare le più diverse esigenze poste dall’attuale momento economico e sociale, potendo rivelarne molteplici applicazioni.
2. Finalità
Può essere infatti validamente impiegato:
- in ambito familiare, dalla famiglia ‘more uxorio’ come da quella di diritto e in tutte le più svariate declinazioni che la società ci consegna; così come trovare applicazione nella tutela di particolari soggetti all’interno della famiglia o essere utilizzato per la trasmissione del patrimonio familiare o aziendale;
- in campo imprenditoriale per la costituzione di garanzie patrimoniali o per segregare partecipazioni societarie o in situazioni di crisi d’impresa.;
- la prassi professionale infine ci consegna lo strumento del trust per finanziare progetti industriali, così come diverse altre applicazioni ne hanno assolto ampie funzioni di garanzia.
Se si pensa inoltre che chiunque per definizione è esposto al rischio di credito, allora istituire un fondo in trust in condizioni fiscalmente in bonis e secondo tempi e modalità previste, significa tutelare il proprio patrimonio o azienda da rischi futuri.
3. Il regime in Italia
In Italia il trust è applicabile dal 1992, anno in cui il Paese ha ratificato la convenzione dell’Aja del 1985 e il suo successo con ogni probabilità deriva dalla flessibilità e duttilità che lo rende idoneo a raggiungere risultati giuridico-economici di notevole rilievo. Di volta in volta infatti il trust potrà conseguire legittimamente finalità similari ai tradizionali e spesso limitati istituti di matrice civilistica, quali ad esempio il fondo patrimoniale, il patto commissorio o qualsiasi altro negozio di garanzia, coniugando esigenze reali con tutele ampie ed effettive.
Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente (articolo 6) o in assenza, dalla legge con cui il negozio istitutivo del trust abbia più stretti legami (luogo di amministrazione, situazione dei beni, residenza del trustee, e altro ancora). E’ consentito inoltre prevedere che taluni aspetti dell’istituto siano alternativamente disciplinati da una previsione normativa e in parte da quella di un altro Paese.
La prassi ci consegna dunque il trust come un formidabile strumento di autonomia privata, più duttile ed efficace di molti altri istituti tipici del civil law.
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Nel prossimo articolo tratteremo di come costituire un trust e chi può essere il disponente.
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Per ulteriori chiarimenti sull’argomento trattato, lo Studio Ciamei è a disposizione insieme all’avv. Bencivinni. Per contattarci, clicca qui.
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© Avv. Marzia Bencivinni
Studio Legale Armao
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