La notifica di un atto giudiziario italiano in Svizzera

 

La notifica (o notificazione) è quello strumento che consente di accertare in modo formale la consegna di un documento ad un destinatario.

Questa esigenza è riscontrabile soprattutto nei procedimenti giurisdizionali civili, penali, tributari, amministrativi, dove bisogna garantire il rispetto del contradditorio e, quindi, una parte, o la stessa Autorità pubblica, hanno la necessità di dimostrare in modo ufficiale di aver effettuato una comunicazione richiesta dalla legge. Ad esempio, ciò vale per gli atti di avvio del procedimento giudiziario civile (atto di citazione, ricorso, istanza, ecc.), per le comunicazioni processuali (citazione dei testimoni, comunicazione di termini, ecc.) e così via.

1. La notifica all’estero

Quando la notifica deve essere effettuata nei confronti di un soggetto che non risiede o non è domiciliato in Italia, bensì in un altro Paese, si deve procedere nel rispetto delle norme vigenti che possono essere indicate (in rigoroso ordine di priorità) secondo il seguente schema:

  • in presenza di una convenzione bilaterale tra l’Italia e lo Stato estero, nel rispetto di tale convenzione;
  • in mancanza di una convenzione bilaterale ed in presenza di una convenzione multilaterale, nel rispetto di quest’ultima;
  • in mancanza di una convenzione bilaterale e di una convenzione multilaterale, nel rispetto degli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200 (ossia tramite le autorità diplomatiche-consolari);
  • in mancanza di una convenzione bilaterale, di una convenzione multilaterale, nonché degli strumenti diplomatico-consolari (ad es. Taiwan, Repubblica di Cina), nel rispetto dell’art. 142 del codice di procedura civile italiano (ossia mediante il Ministero degli Esteri).

Prima di procedere alla notifica all’estero, pertanto, andrà individuata la normativa applicabile, verificando dapprima se esistono convenzioni bilaterali o multilaterali stipulate con il Paese destinatario, quindi se è possibile ricorrere alla modalità diplomatico-consolare, o se non sia necessario utilizzare il residuo strumento dell’art. 142 cpc.


2. Le notificazioni in Svizzera.

2.1 La Convenzione dell’Aja 1965

Nei rapporti tra Italia e Svizzera la notifica doveva essere effettuata nel rispetto della Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale, conclusa all’Aja il 15 novembre 1965, entrata in vigore per l’Italia il 24 gennaio 1982 e per la Svizzera il 1° gennaio 1995 (di seguito, Convenzione dell’Aja 1965), che ha sostituito gli articoli da 1 a 7 della precedente Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954.

Tale convenzione prevede che la notifica debba essere eseguita nel modo seguente:

  • la notifica deve essere effettuata dall’Autorità ministeriale legittimata alla notifica all’estero (in Italia, gli Ufficiali giudiziari istituiti presso i singoli Tribunali o presso le singole Corti di Appello);
  • l’Autorità legittimata alla notifica all’estero trasmette le due copie dell’atto da notificare all’Autorità centrale dello Stato richiesto, unitamente ad una richiesta redatta senza formalità ma nel rispetto del modulo allegato alla Convenzione stessa e nella lingua dello Stato destinatario;
  • l’Autorità centrale dello Stato richiesto, ricevuta la richiesta, verifica se siano stati rispettati tutti i presupposti formali (altrimenti rinvia l’atto all’Autorità richiedente specificando i motivi del diniego) e procede alla notifica dell’atto al destinatario;
  • una volta notificato l’atto, l’Autorità centrale dello Stato richiesto trasmette la copia rimasta dell’atto unitamente ad una relazione di notifica.

Concretamente, la parte che intende procedere alla notifica all’estero di un atto in materia civile o commerciale, deve presentarsi all’Ufficio notifiche presso il Tribunale o la Corte di Appello competente, consegnare tre esemplari dell’atto da notificare: un “originalissimo” che viene consegnato al richiedente, una “copia per la notifica” da consegnare al destinatario e un “originale da restituire” che verrà rispedito all’Ufficio notifiche e consegnato al richiedente con la prova di avvenuta consegna.

All’atto bisogna allegare anche la richiesta redatta utilizzando esclusivamente il modulo ufficiale allegato alla Convenzione, senza particolari formalità, ma comunque nella lingua dello Stato richiesto della notifica.

2.2 L’accordo bilaterale del 1988.

Tra i due Paesi, tuttavia, successivamente è intervenuta la stipula di un accordo bilaterale che ha superato la Convenzione dell’Aja 1965 (la quale non è comunque stata abrogata e rimane quindi liberamente applicabile in via alternativa): si tratta dell’accordo del 2 giugno 1988.

In detto accordo, i due Paesi hanno stabilito che le notificazioni di cui alla Convenzione dell’Aja 1965 (quindi in materia civile e commerciale) possano avvenire in via diretta tra le autorità designate, quindi nel seguente modo:

  • l’Ufficiale giudiziario italiano individua l’Autorità centrale competente in Svizzera (utilizzando a tal fine il sito internet www.elorge.admin.ch) e spedisce direttamente a tale Ente i due esemplari dell’atto da notificare, accompagnando con una semplice richiesta;
  • l’Autorità centrale competente, una volta ricevuta la richiesta, consegna l’atto al destinatario e rispedisce all’Ufficiale giudiziario italiano la copia con la relazione di avvenuta notifica;
  • l’Ufficiale giudiziario restituisce alla parte richiedente l’atto ricevuto dall’Autorità estera.

Anche in questo caso, concretamente, la parte richiedente dovrà recarsi all’Ufficio notifiche competente, consegnare i tre esemplari dell’atto (originalissimo, originale da rispedire e copia per la notifica).

Alcuni Uffici richiedono la compilazione della richiesta da parte della parte richiedente, altri vi provvedono da sé. Sarà opportuno, quindi, contattare previamente l’Ufficio notifiche per sapere quali modalità adottano.

Ad ogni modo, la richiesta andrà redatta nella lingua ufficiale del Cantone presso cui deve essere effettuata la notifica: in Svizzera le lingue ufficiali sono tre, tedesco, francese e italiano (quest’ultima nel Cantone Ticino e nel Cantone Grigioni).


3. Considerazioni finali.

Bisogna sempre ricordare che, ai fini del rispetto delle regole del contraddittorio vigenti in Italia, l’atto da notificare va tradotto nella lingua del destinatario se quest’ultimo non ha la cittadinanza italiana.

La traduzione deve essere effettuata da professionista abilitato e deve essere asseverata presso un Tribunale secondo le modalità stabilite dalla legge.

 



Avv. Marco Ciamei

(diritti riservati)


Riferimenti normativi e link di interesse:

Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965
Accordi bilaterale Italia-Svizzera del 2 giugno 1988
D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, articoli 30 e 75
Codice di procedura civile italiano, art. 142
Sito per individuare l’Autorità centrale svizzera
Guida alle notifiche all’estero redatte dal Ministero degli esteri italiano
Asseverazione delle traduzioni di atti


Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

6 commenti
  1. guglielmo cascioli
    guglielmo cascioli dice:

    Buongiorno pregiatissimo Studio Ciamei,
    ho letto il vostro articolo relativo alle notifiche tra l’Italia e la Svizzera ed é molto chiaro. Tuttavia non ho trovato come vanno disciplinate le notifiche provenienti da amministrazioni italiane in Svizzera a cittadini italiani e stranieri, tipo, Imu, cartelle esattoriali e altro, I attesa di un Vostra gradita risposta ,porgo i igliori saluti
    Dr. Guglielmo Cascioli
    p.s.
    sarebbe utile anche una sintesi
    notifiche commerciali e giudiziarie per cittadini italiani e stranieri sempre mediante l’accordo bilaterale
    notifiche tributarie ??????

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio dr. Cascioli,

      per le notifiche di atti amministrativi e tributari valgono le norme contenute nelle convenzioni internazionali e bilaterali con la Svizzera, che esulano dal presente contributo. La ringrazio per lo spunto, provvederò prossimamente a pubblicare un nuovo contributo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  2. segni francesco
    segni francesco dice:

    buongiorno,chiedo se la procedura da seguire per le notifiche derivante dall accordo bilaterale tra l’Italia e la Svizzera, sia generale e quindi obbligatorio, o visto che lo stesso modifica gli articoli dal1° al 7°, senza modificare l’8°, che ,forse, permette una scappatoia , e consente la notifica ad un cittadino dello stato di origine.In altre parole nonostante l’accordo bilaterela, un tribunale italiano, puo’ far fare effettuare la notifica, tramite il Consolato, se la stessa è indirizzata ad un cittadino italiano?. Quale é la sua valutazione.

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  3. Avv. Pietro Antonio De Cicco
    Avv. Pietro Antonio De Cicco dice:

    Buongiorno, debbo effettuare la notifica, in Svizzera, di un ricorso ex art. 316 c.p.c. e del relativo provvedimento del giudice. Il destinatario si trova nel cantone di San Gallo (di lingua tedesca), però è cittadino italiano. Ovviamente, la richiesta andrà redatta in tedesco, lingua ufficiale del Cantone. Detto questo, le chiedo se il ricorso ed il menzionato provvedimento del giudice posso spedirli in lingua italiana, visto che il destinatario è un cittadino italiano, come risulta dalla sua carta di identità. Cordiali saluti, collega Pietro Antonio De Cicco

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno Collega,

      le confermo che se il destinatario è cittadino italiano, l’atto giudiziario non va tradotto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi

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