Multe in Italia: per i domiciliati all’estero il termine di prescrizione della notifica è di 360 giorni. Cosa e come fare per impugnare quelle fuori termine.

multa-autovelox

Nell’ipotesi di una violazione del codice della strada in Italia da parte di soggetti domiciliati all’estero, per la notifica della contestazione è previsto un termine di prescrizione diverso da quello ordinario vigente per chi è domiciliato nel territorio italiano.

L’art. 201 del Codice della strada italiano (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, successivamente più volte modificato) prevede infatti che, qualora la contestazione della violazione non possa essere effettuata immediatamente, debba avvenire:

  • entro 90 giorni dall’accertamento per i soggetti residenti in Italia;
  • entro 360 giorni dall’accertamento per i soggetti residenti all’estero.

La differenza di tempi è data in ragione della necessità di procedere a più gravose ricerche per individuare l’esatto indirizzo dello straniero ed ai maggiori tempi per la consegna postale del verbale.

Oltrepassati tali termini, ossia se la notifica della violazione avviene oltre il termine di legge, la contestazione diventa nulla. Così dispone infatti il 5° comma dell’art. 201 CdS: “L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.

 

1. Alcune precisazioni.

Allorquando una persona residente (=”domiciliata” per il diritto svizzero) all’estero riceve una contestazione di violazione del codice della strada italiano, deve verificare:

  • la correttezza di tutti i dati identificativi del veicolo e del proprietario;
  • la correttezza dell’indirizzo;
  • la presenza della spiegazione del motivo per cui non è stato possibile procedere a contestazione immediata (a meno che questi non siano legalmente presunti, come nei casi indicati dal comma 1-bis dell’art. 201 CdS);
  • la data del verbale;
  • la data di notifica del verbale.

A quest’ultimo riguardo, è bene chiarire due aspetti importanti.

In primo luogo, secondo il diritto italiano il dies a quo (il giorno a partire dal quale si comincia a computare il termine dei 360 giorni) è quello “dell’accertamento”: non si tratta, quindi, della data della violazione rilevata, quanto piuttosto della data in cui è avvenuto l’accertamento. In altre parole, è la data di redazione del verbale di accertamento, che di regola coincide con quella della violazione (così ha anche di recente puntualizzato il Ministero dell’Interno con la nota n. 0016968 del 7 novembre 2014), ma in alcuni eccezionali casi se ne discosta di un certo tempo: ciò accade, ad esempio, quando l’autoveicolo oggetto della contestazione è in leasing, occorrendo quindi una dichiarazione dell’ente proprietario sulle generalità del locatario; discorso simile per le auto a noleggio. In quest’ultimi casi, peraltro, occorre tenere conto del fatto che l’amministrazione ha 90 giorni di tempo per inoltrare la richiesta di informazioni alla società di leasing/noleggio, che deve rispondere nei successivi 60 giorni.

Secondariamente, in relazione al dies ad quem (il giorno in cui scade un termine legale, nel nostro caso i 360 giorni), bisogna tener conto che la data di notifica del verbale è quella in cui è stato presentato il plico all’ufficio postale italiano e non quella di effettiva ricezione all’estero da parte del destinatario.

Una volta ricevuto un verbale di contestazione di violazione al CdS, quindi, il destinatario deve verificare la data di partenza dall’Italia della raccomandata a.r. Ciò potrà essere fatto tramite l’apposito servizio on line di Poste Italiane spa.

 

2. Cosa fare in caso di contestazione nulla.

Qualora, all’esito dei vari controlli sopra indicati, effettivamente la contestazione debba considerarsi nulla per via del superamento dei termini di prescrizione imposti dalla legge, occorre procedere con la contestazione della multa.

In mancanza di contestazione nei termini di legge, infatti, la multa diviene definitiva e può costituire titolo per l’esecuzione, anche all’estero.

Le modalità di contestazione sono due:

  • ricorso al Giudice di Pace del luogo della violazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale;
  • ricorso al Prefetto del luogo della violazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale.giudice-pace

In questo caso per notifica del verbale si intende la data di effettiva ricezione all’estero della raccomandata di contestazione. I termini di impugnazione sono perentori e non prorogabili.

I due tipi di ricorso sono diversi nella loro natura e nei poteri che la legge riconosce al ricorrente: con il ricorso al Giudice di Pace possono essere fatti valere tutti i motivi di nullità del verbale (da quelli formali a quelli sostanziali), con il ricorso al Prefetto possono essere fatti valere esclusivamente i vizi formali del verbale.

Davanti al Giudice di pace la procedura è giudiziale, con tutte le garanzie di difesa e terzietà che ne consegue: in caso di vittoria il giudice può riconoscere il rimborso delle spese legali affrontate.

Davanti al Prefetto la procedura è amministrativa, in quanto la Prefettura è l’organo superiore delle amministrazioni locali: in caso di vittoria non vengono riconosciuti rimborsi di alcun tipo, mentre in caso di rigetto del ricorso la multa è automaticamente raddoppiata nel suo valore.

In entrambi i casi, il ricorso deve esplicitare i motivi della nullità (nel nostro caso, la prescrizione della sanzione) e deve essere accompagnato dall’originale del verbale unitamente alla busta raccomandata con il quale è stato notificato.

La decisione avviene in tempi medio-lunghi nel caso del Giudice di Pace – a seconda del carico giudiziario dell’Ufficio interessato – ed in tempi relativamente brevi nel caso del Prefetto.

***

In considerazione della complessità della normativa italiana e del carattere formale delle procedure di contestazione, sia giudiziale che amministrativa, è generalmente consigliato rivolgersi ad un legale esperto del settore.

Nel link che segue è possibile leggere l’intervista sull’argomento fatta all’avv. Marco Ciamei dal settimanale ticinese “Il Caffè” nel mese di febbraio 2015:
http://epaper2.caffe.ch/ee/ilca/_main_/2015/02/01/009/ilca-_main_-2015-02-01-009.pdf


Avv. Marco Ciamei

(© diritti riservati)

 

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 18574 del 3 settembre 2014
Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014
nota del Ministero dell’Interno n. 0016968 del 7 novembre 2014

*****

Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

 

 

271 commenti
Commenti più recenti »
  1. Lorenzo
    Lorenzo dice:

    Buongiorno Avvocato.
    E cosa accade nel caso in cui la distanza temporale tra il giorno di notifica (consegna all’uff. postale in Italia) ed il giorno dell’accertamento sia esattamente di 360 gg??

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno a lei.

      Per la sua domanda ci viene in aiuto l’art. 2963 c.c., il quale, occupandosi del computo dei termini, così stabilisce:
      “Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale”.
      Deve quindi operare il calcolo secondo le indicazioni sopra riportate e, se alla fine la notifica è avvenuta “dentro” i 360 giorni, allora è regolare e non è intervenuta la decadenza/prescrizione.

      Si ricordi poi che, sempre secondo la stessa norma, “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.

      Se ha bisogno di altri chiarimenti non esiti a contattarmi.
      Cordialmente

      Rispondi
      • Marco
        Marco dice:

        Buongiorno avvocato,io vivo all’estero da circa tre anni un mesetto fà sono andate le autorità al mio civico vecchio in italia chiedendo se vivo più li per una notifica della patente,vorrei sapere cosa potrebbe succedere se non sono più in Italia cosa potrebbero fare per questa notifica?

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Gentile Marco,

          purtroppo non so darle una risposta, non essendo chiaro il suo problema ed il motivo dell’intervento delle autorità. Le suggerisco di prendere contatto con le autorità cui fa riferimento per capire la questione.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
  2. Michele Toma
    Michele Toma dice:

    Buongiorno avvocato, volevo un chiarimento riguardo un evento di cui sono stato oggetto e precisamente:
    Ho preso un’auto a noleggio con targa straniera da un locatore in italia , nel novebre 2014 i
    il gg 10 2016 mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità con data 30.11.2014
    ho contattato il locatore eche mi ha comunicato che aveva già ricevuto notifica il 26 agosto 2014 e quindi comunicato i miei dati in quanto conducente alla polizia municipale che aveva emesso il verbale di infrazione.I
    Volevo chiederle secondo lei il verbale da me ricevuto l e inviato dalle poste l’8 febbraio è caduto in prescrizione o è meglio che io paghi la multa La ringrazio anticipatamente per la risposta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno.

      Intanto la ringrazio per avermi contattato.

      Il termine di 360 giorni per la notifica del verbale di contestazione decorre non dalla data dell’infrazione, ma dal quella dell’accertamento. Bisognerebbe quindi verificare nel documento se sia indicata tale data, la quale verosimilmente dovrebbe essere successiva al 26 agosto 2015, ossia alla trasmissione del suo nominativo da parte della società di noleggio auto.
      La risposta al suo quesito non può essere netta, poiché da un lato il termine sembrerebbe rispettato (non sono decorsi 360 giorni tra l’accertamento e il deposito della contestazione alle poste italiane), dall’altro i tempi impiegati dall’ente per procedere all’accertamento appaiono sproporzionati (quasi 9 mesi per chiedere informazioni alla società di noleggio).

      Non ho compreso bene il giorno in cui ha ricevuto la multa. Ricordi che ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per fare ricorso al Giudice di Pace (il ricorso alla Prefettura, entro 60 giorni, non può essere fatto per far valere tali tipi di censure), le consiglio di sottoporre il caso ad un avvocato che le saprà dire costi/benefici di un eventuale ricorso.

      Un cordiale saluto.

      Non mi è ben chiaro il giorno in cui ha ricevuto la notifica della multa.

      Rispondi
      • Ina
        Ina dice:

        Salve gentile avvocato in data 9.11.2016 mi arriva la letera raccomandata con una multa di un autovelox di data 16.11.2015 nella mia residenza al estero la letera e stata ricevuta e firmata da mia madre in data fino oggi la multa non e stata pagata.In data 18.02.2021 ricevo altra letera non racomandata dalla nive.spa.
        In questo caso la multa e scaduta o mi toca pagare?

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Gentile signora,

          sulla base di quanto qui riferisce, la sanzione è stata notificata correttamente, dunque sembra valida. Concordi con la Nive spa un pagamento del dovuto, ricordandole che la società di recupero non può aggiungere importi forfetari in suo favore.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
  3. silvano
    silvano dice:

    Buongiorno avvocato, sono italiano residente in svizzera. ho ricevuto una multa e mi è stata notificata dopo qualche mese e fin qui ci siamo, hanno rispettato il termine di 365 gg.
    sono trascorsi 17 mesi dall ultima notifica e ho ricevuto un comunicato da parte di una società privata svizzera (cretincasso ag) che mi sollecita il pagamento della contravvenzione ricevuta in Italia.
    se dall ultima notifica sono trascorsi 17 mesi non dovrebbe essere caduta in prescrizione?

    buona giornata
    SA

    Rispondi
      • Alfonso
        Alfonso dice:

        Buongiorno avvocato in relazione al commento precedente del Signor Silvano, cosa significa “In mancanza di contestazione nei termini di legge, infatti, la multa diviene definitiva e può costituire titolo per l’esecuzione, anche all’estero.” Come viene eseguita l’esecuzione all’estero ?

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Buongiorno Alfonso.

          In presenza di convenzioni tra la Svizzera ed il Paese terzo, la sanzione emessa da un ente pubblico può essere oggetto di esecuzione, sia civile (precetto esecutivo e conseguente procedura di recupero) che amministrativa (intervento dell’autorità elvetica). E’ questo il caso, tra gli altri, della Francia e, in parte, della Germania.

          Invece, nel caso dell’Italia tale convenzione allo stato non esiste, per cui l’esecuzione su territorio elvetico non è possibile, tranne che per le contestazioni che non riguardano enti pubblici: ad esempio, ciò accade in caso di mancato pagamento del pedaggio autostradale.

          Spero di aver fornito risposta esauriente.
          Un cordiale saluto.

          Rispondi
      • Luigi
        Luigi dice:

        Buongiorno Avv.,
        Sono certo di essere stato oggetto di un autovelox, ovvero di aver preso una multa con una vettura intestata al sottoscritto. Sono attualmente residente all’estero ed iscritto All’Aire.
        Se dovesse giungere il.verbale all’ indirizzo di cui sul certificato di proprietà anziché all’indirizzo estero come mi devo comportare?
        Grazie per la risposta.
        Luigi

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Egregio signore,

          la contestazione deve essere inviata all’indirizzo risultante nei pubblici uffici, quindi all’AIRE.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno Silvano.

      Nel suo caso la sanzione amministrativa è divenuta definitiva, per cui può essere oggetto in Italia di azioni esecutive (pignoramento dei suoi beni da parte dell’ente o di società incaricata) e amministrative (sequestro del mezzo in caso di controlli di polizia).
      Al contrario, ciò non è possibile in Svizzera, non essendovi convenzioni tra i due Paesi: la società incaricata per l’incasso, pertanto, non potrà avviare l’azione esecutiva, se non incorrendo in un abuso, eventualmente punibile anche penalmente (art. 271 CP).

      Un cordiale saluto.

      Un cordiale saluto.

      Rispondi
      • Luigi
        Luigi dice:

        Buongiorno Avvocato,
        ricapitolando, se a me residente in svizzera, arriva una multa da una società di recupero crediti italiana, io posso evitare di pagarla?

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          L’unico sistema riconosciuto è la raccomandata con ricevuta di ritorno spedita tramite le Poste Italiane. Gli enti di recupero possono agire, ma solo se l’Ente ha rispettato il requisito formale anzidetto e, ovviamente, i termini di legge.

          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
  4. enrico giordano
    enrico giordano dice:

    Buongiorno avvocato, sono un italiano residente in Gran Bretagna (per intenderci iscritto all’AIRE)
    due anni fa circa, mentre riportavo la mia macchina in italia, sono passato dalla svizzera, Mentre guidavo ho visto un flash e ho subito pensato di aver preso una multa. Ora, vivendo in inghilterra e non vivendo al mio ex indirizzo di casa in Italia, non posso avere la certezza della notifica della multa (o meglio non so se mi he mai arrivata una lettera, anche oridnaria che mi contestasse la multa. Ovviamente non ho ricevuto niente anche al mio indirizzo di residenza Inglese. Mettiamo io abbia ricevuto per posta ordinaria la multa al mio indirizzo italiano, e il postino non trovando nessuno l’ha rimandata al mittende, rischierei qlc? se si, devo contattare la polizia svizzera?
    grazie e buona giornata

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Giordano,

      se lei risulta regolarmente iscritto all’AIRE del suo Comune quale residente all’estero, nel suo caso in Inghilterra, la notifica dell’eventuale multa doveva essere effettuata all’indirizzo di attuale sua residenza all’estero.
      Le comunicazioni dalla Svizzera, però, non devono necessariamente essere effettuate con raccomandata, per cui è possibile che la multa sia stata comunque spedita dalla competenze polizia svizzera.

      Se lo ritiene, anche per evitare un possibile avvio delle procedure in rogatoria (contatto tramite la polizia italiana o inglese), può contattare la polizia del Cantone in cui ricorda di aver visto il flash e chiedere se esiste una multa a suo nome. In caso positivo, provvedere al pagamento di quanto dovuto.

      Un cordiale saluto.

      Rispondi
  5. Paolo Tomasi
    Paolo Tomasi dice:

    Cosa succede se la notifica viene fatta con lettera semplice e non raccomandata AR? Puo’ essere tranquillamente ignorata?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore Tomasi,

      la notifica di una sanzione amministrativa non può che avvenire per raccomandata con ricevuta di ritorno, l’unico strumento, secondo il diritto italiano, che garantisce la certezza della comunicazione e della data. In presenza di una multa notificata mediante lettera semplice, l’amministrazione rischia di non avere la prova dell’avvenuta notifica: decorsi i termini di legge, quindi, in assenza di una comunicazione con raccomandata si può dare per avverata la causa di prescrizione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  6. Miom miomissimo
    Miom miomissimo dice:

    Buonasera a tutti. Avrei una domanda : cosa succede con le multe italiane spedite all’estero che non trovano il destinatario? In altre parole, se un individuo si vede recapitata al indirizzo di residenza estero (Romania) una raccomandata contenente una multa da parte di un comune italiano italiano, ma per motivi diversi non la può ritirare e di conseguenza non firma nulla ne lui, ne qualcun’altro a nome suo. Cosa succede con quella multa? Grazie per la sua risposta. Sono certo che farà chiarezza su una serie di argomenti commentati in tutti i forum di specialità.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      la legge italiana prevede che la notifica venga considerata per avvenuta quando l’invio viene effettuato all’indirizzo risultante dagli elenchi AIRE, a prescindere dalla effettiva ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario: dopo il periodo di giacenza di legge (10 giorni), l’atto è a tutti gli effetti notificato.
      Discorso diverso sarà poi l’eventuale esecuzione della sanzione nel Paese destinatario, poiché varranno le diverse leggi in vigore in quello Stato (ad esempio in Svizzera vi sono regole parzialmente diverse sulla notifica degli atti) e soprattutto le convenzioni bilaterali eventualmente presenti.

      Sperando di aver risposto al suo quesito, saluto cordialmente.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  7. Patrick Bernhard
    Patrick Bernhard dice:

    Buongiorno Avvocato,
    mi scusi ho una domanda.
    Ho ricevuto oggi dalle ditta Creditreform un sollecito di pagamento per un pedaggio non pagato a Como in data 12.05.2013 per un importo di Fr. 69.15. Sembra che siano stati incaricati dalla Nivi Credit Srl di incassare questa cifra.
    Questa prassi è giusta? Dato che io non mi ricordo dove fossi in quella data se non pago cosa succede?
    Grazie per la risposta.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno Signor Bernhard.

      Nel suo caso non valgono i limiti previsti dall’esecuzione in Svizzera di multe italiane. Si tratta, infatti, di un credito di natura privata, per il quale è sempre prevista la possibilità di procedere all’esecuzione in Svizzera secondo le regole del diritto svizzero.
      Lei può certamente chiedere alla Creditreform la prova della domanda di pagamento, ossia, nel suo caso, la foto scattata dal casello autostradale, o altra documentazione a supporto della loro richiesta. All’esito valuterà se l’importo sia dovuto o meno.

      Sperando di aver fornito risposta alle sue domande, la saluto cordialmente.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  8. Monica serpone
    Monica serpone dice:

    Buongiorno Avvocato,
    Le scrivo da parte di una amica inglese che ha contratto due multe in zona ZTL a Torino con auto noleggiata.
    Le date del rilevamento della infrazioni sono 19/5 e 22/5 2015.
    L’agenzia di noleggio le ha comunicato il 17/8/15 e il 3/9/15 che ha segnalato I Suoi dati alla Polizia.
    La notifica le e’ stata inviata il 12/12/2016 ma datata 14/10/2016.
    Nonostante i tempi molto lunghi le multe vanno pagate vero? Perche I 360 gig decorrono dal 12/12/16 timbro postale……
    Grazie per la risposta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Serpone,

      se ho letto bene le date che mi ha indicato, il termine di 360 giorni è stato superato: anche considerando le date del 17.08.2015 e 03.09.2015 quale dies a quo, l’invio della contestazione il 12.12.2016 si pone oltre i 360 giorni previsti dalla legge. Le sanzioni, quindi, sono da considerarsi prescritte e devono essere impugnate con ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni o alla Prefettura entro 60 giorni (unica soluzione ora praticabile, peraltro consigliata in questi casi).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  9. Andrea Miglio
    Andrea Miglio dice:

    Buongiorno Avvocat,
    Grazie per il servizio che offre. Come tutti le sottopongo il mio problema.
    Sono residente AIRE in Congo da parecchi anni, ho affittao una macchina a milano il 31/07/2016, in aeroporto sono passato dove non dovevo probabilmente. Ho ricevuto all’indirizzo di Milano una raccomandata con il verbale datato 17/01/2017.
    Se aspetto e passano i 365 gg da lei menzionati, quindi sino al 18/01/2018 corretto? , la multa va in prescrizione e io non sono tenuto a fare nulla? Oppure c’é comunque una prassi / procedura da fare? Non ho assolutamente voglia per 100 euro di perdere tempo con giudici di pace ecc…
    La ringrazio e le auguro una buona giornata.
    Andrea Miglio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Miglio,

      se lei è regolarmente iscritto nelle liste AIRE del suo Comune di ultima residenza in Italia, la multa doveva essere notificata all’indirizzo risultante dagli elenchi AIRE. Ritengo, pertanto, che la multa non sia stata notificata correttamente, quindi non produca i suoi effetti.
      Il termine di 360 giorni decorre dalla violazione o, come più verosimilmente nel suo caso, dal giorno in cui l’ente accertatore ha ricevuto il suo nominativo dalla società di noleggio.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  10. Giorgia
    Giorgia dice:

    Salve, sono italiana e residente in svizzera. Ho ricevuto una richiesta di pagamento per una multa presa a Milano nel ottobre 2013. Dopo aver chiesto spiegazioni alla società richiedente (Creditreform), mi è stata inviata una copia della comunicazione del comune di Milano speditami in svizzera per sollecitare il pagamento e datata settembre 2014. Quest ultima però non mi e’ stata mai recapitata perché nel maggio 2014 io avevo cambiato domicilio mentre la comunicazione e’ stata inviata al vecchio indirizzo. Dato che io non l’ho mai ricevuta, devo pagarla comunque? Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora Minelli,

      deve verificare se la multa sia stata spedita all’indirizzo risultante, all’epoca, dagli elenchi AIRE. E’ infatti solo quest’ultimo ad essere rilevante, quindi quello che lei ha comunicato al Comune di ultima residenza.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  11. Federico
    Federico dice:

    Egregio Avvocato,
    Sono residente in Svizzera, ho ricevuto una multa per ingresso in ZTL. Vorrei capire cosa succede se non la pago, capisco che in Svizzera non ci sono metodi per la riscossione ma siccome sono spesso in Italia vorrei evitare di avere sorprese. Avevo letto che non ci sono sistemi di riscossione coattiva. E’ corretto?
    Grazie
    Federico

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno Federico.

      Ogni qualvolta si reca nel Comune che le ha elevato la sanzione rischia, in caso di controlli di polizia, l’obbligo di pagamento sul posto e/o il sequestro del veicolo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  12. Genova Giuseppe
    Genova Giuseppe dice:

    Egregio Avv. Ciamei ,
    La ringrazio anticipatamente per i suoi consigli utilissimi .
    Volevo chiedere una cosa ,
    Premettendo che risiedo in germania da tre anni, sono stato lo scorso anno in vacanza a novembre in Italia con la mia vettura targata tedesca.
    Ho attraversato la sp Telesina e mi hanno fatto una multa .
    Premesso che non mi sono accorto di essere stato fotografato ma mi sono documentato e il posto dell´infrazione e secodo me una vera e pripria trappola per polli (come me).
    Sulla statale quasi tutta a 90 km/h per ca. 500mt un limite di 60km/h.
    Mi é stata notificata dalla germania , volevo chiedere che succede se non pago , puó la germania vantare crediti o solo se mi fermano nel comune che ha elevato l´infrazione possono bloccarmi.
    la ringrazio anticipatamente Giuseppe Genova

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Genova,

      purtroppo non conosco la normativa tedesca. Mi spiace non poterle essere di aiuto.

      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  13. Patrizio
    Patrizio dice:

    Salve Avvocato,

    Visto che ha gentilmente risposto a molte persone le sottopongo anche il mio caso.
    Risiedo negli stati uniti e sono iscritto all’AIRE.
    Ho commesso un’infrazione in una ZTL di Torino con un auto a noleggio in data 18-11-2015.
    Non so quando la polizia municipale di torino abbia tentato di spedirmi la multa, dopo aver ottenuto il mio indirizzo dalla compagnia di autonoleggio.
    La busta che ho ricevuto pero’ e’ datata 2-12-2016 e mi e’ stata recapitata a gennaio 2017.
    La ricevuta di ritorno e’ rimasta attaccata alla busta, in quanto il postino locale non sapeva cosa fosse, quindi Poste Italiane e Polizia municipale non l’hanno mai ricevuta.

    Cosa consiglia di fare?

    Se non ho capito male la data chiave e’ quella di notifica della multa da polizia a poste, quindi sono ancora tenuto a pagare, corrretto?

    In caso negativo per chiudere il procedimento devo ricorrere ad un giudice di pace in qualsiasi caso?

    La ringrazio e la cordialmente la saluto.

    Patrizio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Patrizio,

      dal sito di Poste Italiane può controllare il percorso della raccomandata inviata dalla polizia municipale, quindi la data di spedizione.

      Invece, l’inizio del termine dei 360 giorni decorre, nel suo caso, da quando la polizia ha ottenuto i suoi dati dall’agenzia di autonoleggio.

      Deve quindi verificare tali dati.

      Ricordi che il termine di ricorso è per il giudice di pace 30 giorni dalla ricezione della raccomandata, al Prefetto 60 giorni.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  14. Mirella Sborgia
    Mirella Sborgia dice:

    Avvocato buongiorno
    Sono iscritto all’Aire di Bogotà Colombia, oggi mi è arrivata una multa presa in Italia il 7 gennaio 2107 per accesso a zona traffico limitato senza permesso
    In ambasciata è arrivata il 24 febbraio e a me è stata consegnata il 6 marzo (come scritta sulla busta)
    Siccome sulla multa c’è scritto che se pago dopo 5 giorni dalla notifica del presente verbale ho uno sconto del 30%, vorrei sapere a quale data devo fare riferimento a quella dell’ambasciata o a quella della consegna?
    Resto in attesa di cortese riscontro
    Cordialmente
    Mirella Sborgia

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      la data utile è quella di effettiva consegna al suo indirizzo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  15. Ester B.
    Ester B. dice:

    Buongiorno Avv. Ciamei,
    ho un caso analogo a quello del Sig. Genova Giuseppe: vivo in Germania-Sassonia da diversi anni e sono regolarmente iscritta all’AIRE di un comune in provincia di Napoli. Ho patente tedesca e la mia auto ha ugualmente targa tedesca e lo scorso Luglio mi sono recata in Italia per le vacanze. Solo ieri ho ricevuto una multa di 183 euro da pagare in 5 giorni, o di 248 in caso di decorso di tali 5 giorni, per non essermi fermata al rosso nella città di Prato. Purtroppo la data di attestazione risulta essere il 24.07.2016 e la notifica è arrivata il 20.03.2017, ma sembra ingiusto dover pagare una multa salata e non aver alcuna possibilità di contestare un fatto avvenuto 8 mesi fa e di cui non sono certa di essere colpevole, non ricordo infatti di aver infranto il codice della strada essendo normalmente molto attenta, soprattutto ai semafori. In caso di mancato pagamento, può lo stato Italiano procedere all’esecuzione coattiva dell’obbligo o fermo del veicolo o vige lo stesso procedimento previsto in Svizzera come leggevo sopra? In pratica, esiste un accordo tra Italia e Germania? Leggevo altrove che ne esiste uno tra Italia e Austria.
    La ringrazio in anticipo per l’aiuto.
    Ester B.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Salve signora Ester,

      non sono a conoscenza della normativa tedesca, né dell’esistenza di convenzioni tra l’Italia e la Germania in materia di esecuzione delle sanzioni amministrative.

      Lei può chiedere documentazione probatoria (fotografie, ecc.) all’ente che ha elevato la sanzione prima di valutare se pagarla o impugnarla. Quanto alle conseguenze, fermo restando quanto precisato al punto precedente, rimangono ferme le possibili sanzioni pecuniarie e di sequestro in Italia.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  16. Vincenzo
    Vincenzo dice:

    Buongiorno Avvocato,

    sono un cittadino Svizzero, residente in Svizzera, con doppia cittadinanza italiana. Mi sono imbattuto nel vostro forum e vorrei porle il mio caso:
    Nel 2013 ho ricevuto delle multe (al domicilio svizzero da parte della Nivi) risalenti al 2012 nella zona di Milano, dopo che sono passato 4 volte in una via riservata ai bus (100 metri, messa da un giorno all’altro e che inoltre da qualche anno è stata riaperta al traffico), per un importo di 455 euro che nell’anno successivo è raddoppiato. Nell’aprile 2014, siccome avevo qualche difficoltà, ero studente e vivevo a Milano, avevo chiesto di poter pagare solo l’importo base a rate, quindi le 455 euro e questo mi era stato concesso. Non ho mai iniziato e quindi mai pagato. Dall’aprile 2014 ad oggi non ho ricevuto più nulla. Ora rivivo in Svizzera, vado spesso a Milano a trovare amici e mi hanno già fermato e fatto controlli, l’ultimo fermo risale a 2 mesi fa, ma non mi è stato MAI detto nulla. Devo aspettarmi altro, anche se non ho ricevuto più nulla dal 2014?

    Spero di essermi spiegato bene, grazie della gentile risposta.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Vincenzo,

      posso solo rispondere che dal punto di vista giuridico potrebbe subire un provvedimento di sequestro se, in caso di controllo di polizia in Italia, non corrisponde immediatamente il totale delle sanzioni divenute definitive.

      Tenga presente che la prescrizione per le sanzioni del codice della strada italiano è di 5 anni dal giorno in cui è commessa l’infrazione ed il decorso di tale termine viene rinnovato ogni qual volta viene inviata una richiesta di pagamento.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  17. Marilena
    Marilena dice:

    Buongiorno Avvocato
    Sono una italiana residente in Francia . In data 21/4/2016 ho preso in Italia una multa (tramite foto)con un auto noleggiata (società hertz.). In data 19/4/2017 la società nivi incaricata alla riscossione della multa mi ha inviato una raccomandata a/r qui in Francia per il pagamento.
    Si tratta di una lettera dove ci sono tutti gli estremi del verbale che ha come titolo: constat de violation des règles du code de la route italien.
    Preciso che il verbale di questa multa non l ho mai ricevuto , hertz ha provveduto solamente ad abbebitarmi l importo di 42 euro per comunicare i miei dati alla polizia municipale in Italia( mi sono informata telefonicamente).
    Alla luce dei fatti posso contestare la multa dato che il verbale non mi è mai stato inviato?
    Preciso che la data di verbalizzazione indicata nella lettera è del 27/7/2016.
    La ringrazio in anticipo per una sua gentile risposta.
    Marilena

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Marilena,

      devo premettere che il mio ambito di competenze si limita ai rapporti tra Italia e Svizzera. Per quanto riguarda la Francia, mi risulta esserci un accordo con l’Italia che disciplina le regole di scambio informazioni, di notifica e di pagamento. Mi spiace non poterle essere di maggiore aiuto, le consiglio di verificare in internet su siti specializzati o di rivolgersi ad un avvocato che conosca la questione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  18. Daniele
    Daniele dice:

    Buongiorno Avvocato, grazie fin da adesso per le informazioni che rende qui disponibili.
    A giugno 2008 (4 anni e 4 mesi dopo) ho commesso infrazione di eccesso di velocità rilevata da autovelox in autostrada non lontano da Zurigo, ho ricevuto notifica di ciò dopo un mese e mezzo ma non ho mai saldato la mia posizione.
    Nel febbraio 2013 facendo scalo a Zurigo di ritorno da Dubai mi hanno bloccato durante il controllo passaporti esigendo pagamento della sanzione ma senza poter esibire alcuna prova di ciò (domenica mattina ore 05:30 terminali non operativi) mi hanno lasciato proseguire. A giugno 2017 dalla data della sanzione saranno passati nove anni: posso considerare il tutto prescritto?

    Grazie nuovamente per la sua disponibilità.

    Daniele

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Daniele.

      Il termine di prescrizione per le multe previste dalla Legge sulla circolazione stradale in Svizzera è di 3 anni. Nel suo caso, quindi, la prescrizione dovrebbe essere data.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  19. Daniele
    Daniele dice:

    Errata Corrige: la parentesi (4 anni e 4 mesi dopo) va considerata dopo “Nel febbraio 2013…” e non dove è posta adesso

    Rispondi
  20. Raoul
    Raoul dice:

    Buonasera, sono residente all’estero con auto in leasing da compagnia estera, ricevo una multa con una differenza di oltre 9 mesi tra data di infrazione e data di accertamento. La compagnia di leasing ha dato comunicazione all’ente dei miei dati entro 360 gg, ma dalla data della comunicazione alla notifica a me sono trascorsi altri 6 mesi, un tempo inspiegabile. il tempo totale tra infrazione e notifica al sottoscritto è Ben oltre 360gg, ci sono gli estremi per fare ricorso? La ringrazio per la sua risposta ed il tempo dedicato.
    Saluti Cordiali
    Raoul

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Raul.

      Ai sensi dell’art. 201 del Codice della strada italiano, l’amministrazione ha 90 giorni di tempo per chiedere alla società di leasing i suoi dati. Nel suo caso, questo termine è stato superato. Per il calcolo della prescrizione, dunque, deve considerare 360gg+90gg. Qualora tali termini risultino superati, può (anzi, deve) impugnare la multa.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  21. alfredo
    alfredo dice:

    salve avvocato io sono domiciliato a lugano e la mia compagna il 11.4.2017 ha ricevuto una raccomandata da posta svizzera contenete una multa della polizia municipale di comò ove risultava che il 009.04.2016 aveva oltrepassato la zona a traffico limitato in COMO con relativo fotogramma. voglio precisare che la consegna da parte dell’ufficio postale è avvenuta il 11.4.2017 mentre allo smistamento internazionale di ZURIGO è giunta il 7.4.2017 (abbiamo richiesto il tracciamento della raccomandata) ora quale principio si attua per il conteggio dei 360 giorni..? la data della violazione come dice la cassazione italiana……la data dell’accertamento dei dati anagrafici ( che ö inverosimile) oppure la data della spedizione dall’Italia..? voglio precisare che la raccomandata é stata spedita da un organo privato a cui la polizia municipale di como fa riferimento, per cui tutto questo è legittimo..? se si tiene conto della data della violazione siamo fuori termine di 3 giorni considerando l’arrivo in ZURIGO il 7.4.2017 mentre se si tiene conto della spedizione dall’Italia tramite il sito poste italiane stata presa in carico il 4.4.2017 cioè ultimo giorno dei 360 a disposizione per la notifica. Ora le chiedo un’ultima cosa se ü vero che nel verbale debba essere specificata la data della spedizione per esteso ossia in cifre in quanto non ci sta, ma esiste solo un codice a barre che inserendo nel sito delle poste italiane nella pagina delle ricerche ti fa vedere la tracciabiàita’ della raccomandata. per questo motivo le faccio la seguente domanda ossia se deve essere scritto per esteso la data oppure va bene il codi a barre in quanto si deve essere tecnologicamente preparati per sapere che tale codice a barre fa risalire alla tracciabiàita della raccomandata. in attesa di risposta le porgo i miei cordiali saluti e le chiedo una risposta quanto prima in modo da non andare fuori dai temi nel caso avessi qualche possibilità di fare ricorso. Cordiali Saluti.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signor Alfredo,

      il termine di prescrizione è rispettato se il verbale di sanzione viene consegnato alla posta italiana entro il 360° giorno, non rileva invece la data di smistamento a Zurigo o la data di effettiva consegna. La prova della data di consegna alla posta è oggetto dell’attività di accertamento delle Poste italiane, quindi fa stato quanto da essa attestato e risultante pubblicamente dalla pagina internet dove poter inserire il codice cui lei fa riferimento.
      Le amministrazioni italiane possono affidare a terzi l’attività di comunicazione, non invece quella postale.

      Senza visionare il verbale e la relativa documentazione non è possibile dire di più.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  22. Martina
    Martina dice:

    Buongiorno Avvocato.
    sono tedesca e ho una macchina con targa tedesca. Per motivi di lavoro mi trovo spesso in Italia, in particolare a Milano.
    Nei anni ho preso varie multe, secondo me discutibili, per come e quando mi sono state recapitate in Germania.
    Solo un 5% delle multa arriva tramite raccomandata!
    Non sono stata in Germania nei ultimi 9 mesi e nel frattempo sono arrivate 2 multe per le quali mi piacerebbe sapere la Sua opinione:
    1) apparentemente il 15 febbraio 2016 ho preso una multa per eccesso di velocita’ a Milano. Circa 3 settimane fa e’ arrivata la notifica “ultima richiesta di pagamento” di Euro 239,03 con data sulla lettera del 27 marzo 2017. Nella lettera viene indicato che il comune di Milano mi aveva gia’ mandato una notifica l’ 8 febbraio 2017 (quindi appena prima del termine di scadenza) , la quale non e’ mai arrivata. Le mie domande sono: a) posso/devo fare rincorso per non osservanza dei termini? b) in caso di rincorso sono ancora in tempo? E’ meglio tramite prefetto con il rischio che la multa raddoppi o meglio tramite giudice di pace? c) cosa succede se pago la somma scontata del 30% sul sito del emo.nivi.? Mi lasceranno poi in pace? o cercheranno di ricvere anche la differenza? Magari Lei ha qualche esperienza sul comportamento del comune in seguito?

    2) Le seconda multa di Euro 117,01 e’ arrivata dalla polizia locale di ponte di Legno perche’ ho parcheggiato in un parcheggio a pagamento non pagando il 29 luglio 2015. Anche qui apparentemente mi hanno gia’ mandato una notifica il 31 maggio 2016 che non e’ mai arrivata. Poi e’ arrivato un’ ingiunzione di pagamento il 28 febbraio 2017, che ho visto solo inizio maggio quando sono rientrata in Germania. Una settimana fa poi e’ arrivato un’ altra notifica da parte di una azienda di incasso tedesca, raddoppiando la somma della multa.
    Faccio presente, che nessuna comunicazione e’ arrivata tramite raccomandata e quindi non esistono prove che queste multe siano mai state recapitate. Pero vorrei evitare un continuo di notifiche nella mia assenza e chiedo anche qui gentilmente il Suo consiglio come comportarmi. Faccio presente che per la multa di Ponte di Legno non esistono piu’ dati sul sito di emo.nivi e quindi non posso nemmeno verificare qualcosa .

    La ringrazio tantissimo per la sua attenzione
    Cordiali saluti
    Martina

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Martina,

      il nostro studio si occupa di diritto transfrontaliero Italia-Svizzera, per cui non posso darle risposte sicure in merito ai rapporti tra Italia e Germania. Per maggiore sicurezza, quindi, la invito a voler chiedere informazioni agli enti competenti nel suo Paese.

      In questa sede posso dirle solamente che l’unica modalità ufficiale in Italia per l’invio della contestazioni di violazione del Codice della Strada è la raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalle Poste italiane. Ogni altra modalità non è ammessa e, soprattutto, non dà prova dell’invio nei termini di legge. Nel suo caso, quindi, le suggerisco di effettuare una verifica informale presso gli Enti che hanno elevato le contestazioni al fine di verificare se hanno o meno inviato una raccomandata al suo indirizzo e, in caso positivo, con quali date.

      La sola notifica di contestazioni mediante società di recupero crediti non ha valore e non richiede ricorso, trattandosi di notifiche giuridicamente “inesistenti”.

      Sperando di poterle essere stata di aiuto, porgo un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Martina
        Martina dice:

        Grazie mille Avvocato.E’ stato utile sapere che la raccomandata e’ un MUST che apparentemente non viene osservato per inviare multe all’estero.
        Saluti

        Rispondi
  23. Riccardo
    Riccardo dice:

    Buongiorno Avvocato,
    ho ricevuto un avviso di pagamento per violazione amministrativa il 22 maggio 2017, concernente il mancato pagamento di un parcheggio in data 05 giugno 2015. La comunicazione mi è stata recapitata dalla Finale Ambiente S.P.A. e il pagamento dovrebbe essere fatto attraverso la Nivi Credit S.r.l. Ho letto che le società di riscossione private hanno tempo 2 anni e non 360 giorni per notificare la violazione e il pagamento dovuto. Ciò corrisponde al vero? Inoltre, sull’avviso di pagamento c’è questa avvertenza”Il presente avviso non costituisce notificazione di violazione, e non è ammesso ricorso alla presente”. Significa che non mi è ancora stata notificata l’infrazione?
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Riccardo,

      l’unica modalità ammessa per la notifica delle contestazioni amministrative in Italia è la raccomandata con avviso di ricevimento. Se lei non l’ha ricevuta nel termine di legge (360 giorni dall’accertamento), la sanzione è nulla. Non vi sono altri termini, compreso quello di 2 anni cui fa riferimento.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  24. Lisa
    Lisa dice:

    Buongiorno Avvocato,
    ho ricevuto una lettera raccomandata dalla polizia stradale Torino e controllando il verbale mi sono accorta che il nome della società è sbagliato poichè manca l’ultima lettera ricontrollando anche nella busta che ho ritirato alle poste è sbagliato il nome della società, posso far ricorso o è inutile?
    Cordiali Saluti,
    Mori Lisa

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Mori,

      se dalle altre informazioni presenti nel verbale di contestazione risulta chiaramente individuabile il destinatario (ad esempio, nome del titolare, indirizzo, ecc.), a mio avviso si stratta di un mero errore formale che non comporta la nullità del verbale.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  25. David
    David dice:

    Buongiorno Avvocato,
    nel 2014 ho ricevuto dalla Nivi Credit Srl una notifica di pagamento per un mancato pagamento di un casello autostradale nel settembre 2013.
    Nel mese di maggio 2017 , dopo aver ignorato la Nivi , ricevo da Creditreform la richiesta di pagamento.
    Inoltro per email l ‘ estratto pagamenti carta di credito che certifica il pagamento ma mi viene risposto ” il nostro cliente dice che lei ha pagato per un ‘ altra pratica” !!!!
    Ho contattato il mio avvocato tramite protezione giuridica , il quale non può trattare il caso essendo una bagattella inferiore ai 300 Fr. e , sostanzialmente, mi invita a pagare per evitare un fastidioso precetto esecutivo…. Io non lo ritengo giusto!
    Grazie mille

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno David,

      le consiglio di verificare attentamente per quale pratica (numero, giorno e ora del viaggio non pagato, ecc.) ha effettuato il pagamento, in un secondo momento chieda a Creditreform di dimostrare a quale pratica fanno riferimento. Se le due pratiche coincidono, lo faccia semplicemente presente a Creditreform, diffidando dal proseguire con la richiesta o avviare esecuzioni (dei cui danni risponderanno).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  26. Marco
    Marco dice:

    Buongiorno Avvocato,
    Le scrivo in quanto pochi giorni fa ho ricevuto una contravvenzione (via raccomandata tramite la socetà ‘nivi’) nella quale mi viene contestata una sosta in zona regolamentata da parcometro senza esposizione del ticket, in provincia di Bari. Ora…io a Bari non ci sono mai stato e la marca del veicolo indicata abbinata al mio numero di targa non corrisponde (indicata una Citroen mentre io posseggo ina subaru).
    Quale prassi devo seguire per il ricorso? Possibile che vi sia un veicolo con la mia targa (clonata?) In circolazione on Italia?
    Grazie 1000 e cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Marco,

      deve innanzitutto verificare se la contestazione le è stata intimata dal Comune (polizia municipale) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – unica modalità ammessa – nel termine di legge. Se ciò non si è verificato, e mi sembra il suo caso, la contestazione è “inesistente”, è come se non l’avesse mai ricevuta, non deve nemmeno essere impugnata. Al limite, se lo ritiene, faccia presente gli errori e l’inesistenza della multa via email alla società di recupero.

      Se la notifica è regolarmente avvenuta, si danno due ipotesi:
      – notifica in ritardo, il verbale va impugnata nel termine di 30 giorni (Giudice di pace) o 60 giorni (Prefetto) dalla ricezione;
      – notifica nei termini, deve comunque proporre ricorso contestando l’errore.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  27. Leo
    Leo dice:

    Egregio Avv. Ciamei,
    Sono iItaliano residente in Canada, volevo un chiarimento riguardo un evento di cui sono stato oggetto e precisamente:
    mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità in data del 15.06.2016; la lettera di notifica che ho ricevuto e datata del 21.04.2017 ed e stata presentata all’ufficio postale il 15.06.2017 (verificato online)
    Volevo chiederle secondo lei il verbale da me ricevuto e inviato dalle poste il 15 giugno è caduto in prescrizione? La ringrazio anticipatamente per la risposta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Leo,

      dalle informazioni che mi dà mi sembra di poter dire che la raccomandata sia stata spedita nel rispetto dei termini di legge.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  28. Mario Simone
    Mario Simone dice:

    Salve Avv. Marco Ciamei.
    Sono in possesso di un Motoveicolo targato svizzero in quanto io risiedo gia’ in Sviyyera. Ho effettuato varie modifiche tutte riconosciute qui in Svizzera.
    Cosa succede se al controllo della polizia o dei carabinieri in Italia mi contestano queste modifiche?
    Grazie mille e distinti saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno Signor Simone,

      per quanto a mia conoscenza, se l’Ufficio della circolazione svizzero ha accettato tutte le modifiche, non dovrebbe avere problemi in Italia. Verifichi eventualmente contattando direttamente l’Ufficio della circolazione, sapranno fornirle ogni informazione ed eventualmente le rilasceranno le attestazioni necessarie.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  29. Daniela Marcantonio
    Daniela Marcantonio dice:

    Egregio Avv. Ciamei,

    La ringrazio anticipatamente per la gentile risposta che vorrà darmi. Sono cittadina italo-tedesca residente a Lugano. In data aprile 2017 la Nivi Credit mi manda un avviso di mancato pagamento (il fatto sarebbe avvenuto il 22.6.2014) ad un pedaggio autostradale in direzione entrata Milano Nord, richiedendo circa 5 euro (il costo del suddetto pedaggio è di 1,70 euro) senza specificare come si sommano questi costi. Purtroppo però mio marito, ritenendola una truffa ha buttato via la lettera, così che a maggio 2017 mi arriva il secondo avviso, ma questa volta richiedono 13,65 euro.
    Io cerco la documentazione e quando la trovo mando per posta una lettera di reclamo e i tagliandi della tratta da me effettuata quel giorno nei quali non risulta nessuna entrata Milano Nord, ma uscita Milano Nord. (la tratta in questione che percorro quando mi reco in Italia è Lugano – Cavenago di Brianza andata e ritorno).
    Bene, in data 18.7.2017 mi arriva una lettera da una società recupero crediti svizzera, Schuldtitel- Online AG, intitolata “ingiunzione di pagamento” e vogliono 63,88 CHF.
    Ovviamente questa società non è contestabile telefonicamente, ma si attiva una segreteria telefonica che invita a mandare una mail. Email di contestazione inviata e vengo ricontattata, stavolta via mail, nuovamente dalla Nivi Credit che asserisce di non aver ricevuto la mia lettera e mi invia una foto della targa posteriore della mia auto asserendo che non mi sarei fermata al casello.
    Ora, lasciando perdere che è abbastanza difficile sfondare le sbarre del casello, ma non dovrebbero dimostrarmi che io non mi sia fermata? Cioè una foto della targa posteriore dell’auto senza che si vedano né la strada, né il casello in questione, né l’atto di attraversarlo a velocità senza fermarsi basta come prova?
    Io ho sempre pagato tutti i pedaggi, a volte con le monetine a volte con carta di credito. Una volta c’era sciopero e gli automatici non mi hanno dato il biglietto d’entrata così che in uscita ho dovuto pagare tutta la tratta e non per colpa mia. Un’altra volta c’era sia la sbarra alzata che il semaforo verde, quindi tutte le auto passavano e l’ho fatto anche io.
    Da qui nasce un’altra domanda: in caso di sciopero da parte del personale autostradale oppure guasto del casello per cui la sbarra è alzata e la macchinetta non permette il pagamento, possono mandare ugualmente un avviso di mancato pagamento?
    Nel scusarmi per la lunghezza della richiesta, le porgo i miei più cordiali saluti,
    Daniela

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora Daniela,

      la ringrazio per il quesito, che peraltro è molto comune e riguarda un problema assai frequente.
      A rigore, in autostrada bisogna fermarsi al casello sempre, anche se la sbarra è per qualche motivo alzata (ebbene sì!), poiché vi è l’obbligo di pagare la tratta percorsa. In caso contrario, la targa viene fotografata e successivamente si ricevere una richiesta di pagamento.

      Nel suo caso, poiché le è stato dimostrato il passaggio senza pagamento (e anche lei non ha la prova del pagamento), sarebbe tenuta a pagare. Tenga conto, però, che lei deve pagare solo l’importo che avrebbe dovuto pagare al casello, maggiorato delle spese “ragionevoli” di recupero. Le suggerisco, pertanto, di chiedere chiarimenti sulla somma esagerata che le hanno intimato da ultimo e, se vi è una voce “spese”, queste devono essere documentate e ragionevoli. In caso contrario, può contestarle.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Daniela Marcantonio
        Daniela Marcantonio dice:

        Egregio Avv. Ciamei,

        la ringrazio per la risposta.
        Dopo uno scambio di email con la NiviCredit, ho versato sul loro conto 5,15 Euro (1,70 EUR pedaggio in questione + 3,50 EUR spese). In una mail la NiviCredit mi dice su mia richiesta che i 13,65 euro si compongono di 1,70 pedaggio, 3,50 spese e 7,50 altre spese (?). Suppongo loro commissione.
        Mi scrivono inoltre, che il recupero crediti per l’estero lo fanno loro e non l’ente autostrade (quindi i cittadini stranieri non hanno la possibilità di pagare il pedaggio mancato più i 2,58 Euro di spese accertamento, ma ricevono direttamente il tutto maggiorato dalle commissioni di tale agenzia).
        Nonostante lo scambio email con la NiviCredit e il mio pagamento direttamente a loro, mi arriva un’altra lettera dell’agenzia incasso svizzera intimandomi di nuovo al pagamento di 64 CHF.
        Sicuramente la comunicazione interna non funziona bene, poiché solo così mi spiego questa altra lettera. Già questo modo di agire fa sospettare la disorganizzazione, ma soprattutto la poca professionalità dei due enti. Comunque sia, come dovrei agire con questa società recupero crediti svizzera?
        Premetto che non sono raggiungibili telefonicamente e la mail che gli avevo scritto chiedendo chiarimenti la hanno girata alla NiviCredit che successivamente mi ha ricontattata. Quindi pensavo che la società svizzera fosse oramai fuori gioco.
        La ringrazio ancora per la sua gentile risposta.

        Un cordiale saluto,
        Daniela

        Rispondi
  30. Terenzio Tafani
    Terenzio Tafani dice:

    Egregio Avv. Ciamei,
    ho ricevuto dala Schulditel-online la richiesta di pagamento di 2 pedaggi.
    uso sistematicamente la carta di credito per tutto, pedaggi inclusi ..
    il primo del 2012, un uscita a Milano Nord per la quale non ho nemmeno traccia dell’ingresso in autostrada, antecedente di oltre 5 anni rispetto alla data della lettera,

    ed il secondo in data 6.2.2013 per un passaggio dalla barriera di Capriate, anche questo senza il corrispondente ingresso registrato dalla carta di credito.

    Da un controllo dell estratto conto della mia carta di credito, da cui risulta evidente che l’ utilizzo costantemente in autostrada, e di cui ho inviato copia anche alla società di recupero crediti, risulta che ho percorso, il 6.2.13, in andata e ritorno la A9, il tutto mentre la mia auto era in officina a Milano e non ho idea di chi e o perchè sia stata usata fino alla suddetta uscita. In ogni caso non la stavo usando io.

    la tratta autostradale Milano est / Capriate ha un costo di € 2.40

    La Schuditel mi ha formulato una richiesta iniziale di 70 chf

    Ho contestato il primo pedaggio dicendo che è prescritto
    e che per il secondo pur non ammettendo alcuna responsabilità , ero disposto a pagare il pedaggio senza sanzioni o spese.
    mi hanno risposto riducendo la richiesta a 50 chf , ma non motivando il perchè ed ignorando la mia proposta..
    Sollecitati a fornire una ragione per la richiesta, hanno parlato di responsabilità solidale del proprietario, e di un termine di prescrizione di 10 anni.
    dato che mi ero reso disponibile al pagamento del pedaggio , la risposta mi è apparsa fuori contesto.

    Per cui ho deciso dio scrivere che avrei pagato i 2.75 chf per il pedaggio ma mi sono rifiutato di pagare altri importi .

    Le chiedo se come ho trovato in alcuni articoli , il termine di prescrizione per il primo pedaggio è di 5 anni
    e se , avendo dimostrato la mia presenza in un altra autostrada , in assenza di altre comunicazioni, sia nel giusto a pagare l’importo del pedaggio ma non di tutto il resto di cui non sono responsabile..
    NB abito in Svizzera da 20 anni e non ho mai cambiato indirizzo.
    grazie per la risposta
    cordialmente saluto Terenzio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Tafani,

      il termine di prescrizione è di 10 anni.

      Riguardo ad entrambe le contestazioni, la società deve dimostrare il passaggio della sua auto e il mancato pagamento, non deve essere lei a dimostrare il contrario. Dunque, sino a che lei non riceve una prova (foto, testimonianze, ecc.) del passaggio al casello – NB: della SUA auto, non di altre (non esiste responsabilità solidale fondata sul pagamento con carta di credito) – e del mancato pagamento, lei ha il diritto di non pagare quanto richiesto.

      Quanto alle spese, non possono essere forfetarie e devono essere giustificate nel dettaglio (spese di raccomandata, gestione pratica, ecc.) e generalmente sono riconosciute nella misura di CHF 15/20 per pratica.

      Voglia gradire un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Terenzio Tafani
        Terenzio Tafani dice:

        grazie per la risposta, ma non capito il concetto di “responsabilita solidale fondata sul pagamento con carta di credito”.
        ho chiesto e ricevuto due foto nelle quali si vede la parte posteriore della mia auto.
        dato pero che non ho il dono dell ubiquità, e la mia carta di credito ha registrato per la stessa giornata in cui mi viene contestato il passaggio a Capriate, la percorrenza in andata a ritorno su un altra tratta, la A9 . mi chiedo se possono legalmente addebitarmi un uso dell’auto che mi era ignoto e che non ho autorizzato, e di cui soprattutto non sono stato avvisato da nessuno prima della società di recupero crediti in CH. Ora io ho pagato l’addebito per uno dei due pedaggi, nell’ottica di una responsabilità solidale quale proprietario del veicolo, ma le carenze della societa autostrade o i costi generati dai suoi incaricati non dipendono da me e non sono stati prodotti da me ergo non mi ritengo debitore di tali spese
        Lo stesso ragionamento vorrei fare per l’altro addebito, anche lui anomalo perchè singolo , cioè in giornata risulterebbe solo l’uscita e non l’ingresso in autostrada , condizione per me impossibile visto che parto comunque sempre dalla svizzera e che mi fa escludere di poter essere stato io al volante.

        In sintesi, indipendentemente dai dettagli asserisco di non essere stato io al volante in entrambe le circostanze, e di non averne in ogni caso autorizzato l’uso in autostrada, per cui chiedo se potrei , a ragione, chiedere il solo addebito delle tratte autostradali, visto che da quanto leggo la società autostrade avrebbe avuto questo approccio se mi avesse scritto.
        ps si tratta di un auto quasi d’epoca, che di norma affido solo ad un officina di Milano, ma non ho idea di chi abbia potuto eventualmente usarla, per giunta non pagando i pedaggi autostradali.
        grazie
        cordiali saluti
        T. T.

        Rispondi
  31. claudio
    claudio dice:

    Buongiorno Avvocato,
    approfitto anche io della sua disponibilita’ in merito ai 90 giorni di prescrizione per la ricezione delle multe.
    Sono residente (fiscalmente) in Gran Bretagna iscritto AIRE, la moto di mia proprieta’ e’ registrata al mio indirizzo italiano (attualmente casa dei miei genitori, dove ritorno spesso).
    In questo caso il termine valido e’ di 90 o 360 giorni?
    Grazie
    Distinti Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      non sono sicuro di aver capito cosa significhi che la sua moto è registrata all’indirizzo italiano. A mio avviso, essendo lei residente all’estero, il termine di prescrizione è di 360 giorni.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  32. claudio
    claudio dice:

    Buongiorno,
    grazie per la risposta e mi scusi l’imprecisione, intendo dire che l’indirizzo dichiarato nel CDP e nell’assicurazione e’ quello della mia ex residenza italiana,ovvero casa dei miei genitori..

    Grazie!
    Distinti Saluti
    Claudio

    Rispondi
  33. Antonio
    Antonio dice:

    Buonasera Sig Ciamei,
    sono cittadino italo svizzero residente nel cantone Argovia. Lunedì 02.10.17 mi hanno recapitato una Raccomandata dalla polizia municipale di Rocca Imperiale per una trasgressione del limite di velocità avvenuta 01.11.2016. questa multa è prescritta? cosa devo fare?come mai non viene calcolato un margine di errore nel rilevamento della velocità?
    Ringraziandola per il suo tempo Le porgo i più’ Cordiali Saluti Antnoio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Antonio,

      deve verificare se siano trascorsi o meno 360 giorni dalla data dell’infrazione alla data di spedizione della raccomandata (non rileva il giorno in cui l’ha ricevuta). In caso positivo, la multa è prescritta e va impugnata nei termini indicati nell’articolo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  34. Giovanni
    Giovanni dice:

    Buongiorno Avvocato Ciamei,

    sono italiano residente in Svizzera ed iscritto all’AIRE. Ieri ho ricevuto una lettera (posta ordinaria NON raccomandata) da parte del “Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige” (con richiesta di contattare l’Internationales Dienstleitstungzentrum” c/o Eurodata srl a Verona in caso di contestazione).
    La lettera mi contesta una violazione per eccesso di velocità e richiede il pagamento di una multa (infrazione commessa ad Aprile 2017, meno di 360 giorni fa). La mia domanda è se la contestazione è valida NON essendomi stata recapitata per raccomandata con avviso di ricevimento. Se non lo fosse, posso “tranquillamente” evitare di pagarla ? Cosa rischio ? Grazie mille

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Giovanni,

      le contestazioni di infrazione al Codice della Strada devono essere inviate per raccomandata postale con ricevuta di ritorno, poiché solo tale sistema fornisce la prova del rispetto dei termini. Qualora decorrano i termini di prescrizione, la violazione è da ritenersi prescritta, quindi non più dovuta per legge.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  35. ferdinando
    ferdinando dice:

    Buongiorno Avv.to Ciamei,

    nel mio caso i termini per un eventuale prescrizione devono superare i 360 giorni.
    Il mio problema é solo conoscere la data in cui inizia l`accertamento, questi sono i dati: il 31.08.2106 (entro i 90 giorni data infrazione) l`ente impositore notifica alla sociétá di autonoleggio la multa. La societá di leasing comunica i miei dati con lettera datata 26.10.2016, spedita con a.r. a mezzo vettore TNT il 31ottobre e ricevuta dall`ente impositore (con timbro sulla cartolina di ritorno) il giorno festivo 1.11.2017. La suddetta lettera é poi protoccolata dal Comune impositore il 7.11.2017, ma penso che questo non conta.

    Il conteggio.per l´eventuale pescrizione, che secondo art.2963 C.C “non si computa il giorno nel quale cade il momento iniziale.del termine….” su quale giorno deve iniziare?

    Invece, l´accertamento scade con la presa in carico della raccomandata a.r. da parte dell`ufficio postale il 27 ottobre 2017, pertanto un giorno in piú o in meno mi la differenza.

    Confidando in una Sua risposta, cordialmente con i migliori saluti.

    Ferdinando

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione decorre dal giorno successivo alla ricezione “effettiva” della raccomandata da parte del Comune. Se quest’ultimo è stato il 1/11/16 (mi pare improbabile che il Comune abbia ricevuto la raccomandata in giorno festivo) il termine di prescrizione decorre dal giorno feriale successivo, il 2.11.2016 scade il 28.10.2017; se è stato il 7/11/17, come attestato dal protocollo, il termine scade il 2.11.2017.

      Le devo fare presente, al riguardo, che i dati di consegna del vettore TNT non fanno piena prova al contrario della raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Nel dubbio, pertanto, va data preminenza alla data di protocollo (attestazione di pubblico ufficiale, piena prova sino a querela di falso).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  36. Roberta
    Roberta dice:

    Gentile Avvocato,

    grazie mille intanto per le informazioni come sempre utilissime.
    Vorrei un suo parere in merito ad una multa ricevuta all’estero (vivo in UK con il mio partner inglese) con raccomandata a/r, per una infrazione al codice della strada (circolazione in ZTL), compiuta con vettura a noleggio a Ottobre 2016 in Italia. Io credo manchi dei requisiti minimi di legge e che vi sia una arbitraria sanzione, ma vorrei un suo parere.I termini (di 90 e 360 giorni) invece mi sembra siano stati rispettati.
    Ecco i fatti e i dati e le mie perplessità in parentesi.

    Data infrazione: 8/10/2016, città italiana.
    La società di autonoleggio mi ha informata di aver ricevuto la notifica del verbale il 20/12/2016 e mi ha inoltrato una lettera datata 14/2/2016 dove la stessa comunica alle autorità i dati del conducente, il mio partner inglese.
    Il mio partner ha ricevuto quindi racc. a/r in data 4/12/2017 da parte di società di recupero crediti italiana, la quale contiene, in inglese mal scritto, le seguenti minime informazioni:
    – data/tempo/luogo e numero di infrazione compiuta il 8/10/2016
    -data accertamento 23/2/2017 (non allegano nulla per provarne la veridicità; non c’e’ in effetti alcun allegato)
    -tipo veicolo noleggiato
    -dati conducente
    -info su società noleggio
    -articolo violato: art. 7 9 – 140 0 0 (che cosa significa, non e’ il codice della strada? posso indicare cosi’ male una legge? non e’ illegittimo?) con la seguente precisazione “circolava senza autorizzazione in ztl” (non mi pare una sommaria indicazione dei fatti! e’ davvero sufficiente dire cosi?)
    -informazione che non era possibile la contestazione immediata perche’ fatta con apparecchiatura ad hoc (questa non e’ una motivazione, ma una descrizione della modalità; e’ sufficiente ai sensi della legge?)
    – Informazioni su come pagare la somma di 107.68 euro entro 5 giorni dalla ricezione della Racc. a/r o 131.98 entro 60 giorni (senza riferimento alcuno a nessun articolo di legge che indichi questa sanzione; non e’ arbitraria e dovrebbe essere 56 euro entro 5 giorni o 81 successivamente?)
    – indicazioni su come pagare (collegarsi ad un sito, con ID, password, o bonifico)
    -se non si paga, si dice che il documento costituisce titolo esecutivo della somma di 212.98 (da dove viene? non e’ indicato! chi stabilisce l’importo di una sanzione, la legge o il vigile?)
    -indicazioni su come fare ricorso al GdP or Prefetto e termini relativi.
    – ASSENTI: allegati del verbale, rilevazioni fotografiche, informazioni sull’apparecchiatura usata (era un cellulare?), esatta indicazione della legge violata e articolo indicante la sanzione.

    In breve,a me sembra solo un pezzo di carta mal scritto, inviato per raccomandata a/r. Cosa mi consiglia di fare?
    Grazie mille in anticipo!

    Roberta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Salve Roberta,

      non è possibile in questa sede fornire consulenze su specifiche questioni. Nell’articolo troverà risposte a molte sue domande.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  37. tina
    tina dice:

    Buongiorno Gentile Avvocato,
    vorrei esporle il mio caso, sperando di poter ricevere aiuto.
    Siamo una coppia italiana residente in Francia (iscritta all’AIRE).
    Il 24/07/2017 a mio marito viene notificato un verbale per un’infrazione avvenuta in Italia il 01/05/2016 con auto con targa francese (accesso a ZTL, € 93,00).
    Il 07/08/2017 inviamo ricorso al prefetto chiedendo l’annullamento del verbale in quanto illegittimo perché notificato oltre i 360 gg.
    Il 07/12/2017 riceviamo ingiunzione dal prefetto al pagamento della sanzione (€ 180,80) poichè il verbale è legittimo in quanto “i termini per la notifica sono stati rispettati così come previsto dall’art. 201 cds, in quanto i dati sono stati richiesti alla motorizzazione francese in data 07/09/2016 e sono stati forniti in data 02/05/2017″… “l’articolo 201 comma 1 stabilisce chiaramente che, qualora i soggetti interessati vengano identificati successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può comunque avvenire entro 360 gg dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
    Quindi nel nostro caso i 360 gg si contano a partire dal 02/05/2017. (corretto?)
    Le chiedo se ci sono per legge motivi per opporsi all’ingiunzione.. ad esempio: i nostri dati sono stati richiesti alla motorizzazione francese oltre 120 gg dalla data dell’infrazione.. è ammesso un così lungo periodo?
    Oppure.. l’ingiunzione del prefetto è datata 14/11/2017 (ricevuta il 07/12/2017).. oltre 90 gg dal nostro ricorso..
    La ringrazio in anticipo per le risposte che potrà fornirci e le auguro una buona giornata.
    Cordialmente
    Tina.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      il decorrere dei termini per la notifica della sanzione è stato sospeso per tutto l’arco di tempo impiegato dallo Stato francese per fornire le informazioni richieste. Nello specifico, sulla base dei dati da lei forniti, i termini per la notifica sono rimasti sospesi dal 07.09.2016 al 02.05.2017, dunque per 237 giorni. Pertanto, l’amministrazione aveva tempo sino al 14.12.2017 (giorni 360+237 a partire dal 01.05.2016).

      La decisione della Prefettura appare pertanto corretta e non sarebbero margini per impugnarla.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  38. Laura
    Laura dice:

    Gentile avv. Ciamei,
    le scrivo per chiederle una consulenza. Sono da tempo tampinata da società quali Credit Reform e Schulditel on line ai quali ho versato cifre davvero robuste – per caselli autostradali non pagati, somma 22 euro, cose come 500 franchi. Ora però giungiamo al paradosso. Per una serie di multe prese fra il 2014 e il 2015 mi sono arrivate cifre da pagare pari a 5000 franchi, se io non le pago, cosa può succedere?
    Se mi dovessero fermare a Milano, in Comune, con il quale ho il debito, per evitare il sequestro basterebbe pagare l’importo delle multe. Sono certa che, pur trattandosi di più di 10 multe, non si può trattare di una cifra superiore ai 150 euro. Le raccomandate inviatemi spesso non le ho ritirate. A cosa vado incontro se non pago?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Laura,

      ovviamente un parere puntuale può essere fornito solo dopo esame della documentazione in suo possesso. In linea generale posso dirle che, qualora si tratti di violazioni del codice della strada (ad es. eccesso di velocità, sosta in zona vietata, ecc.), le sanzioni non possono essere recuperate in Svizzera, ma in Italia potrebbe subire il sequestro dell’autoveicolo se non paga immediatamente all’eventuale controllo di polizia; se si tratta invece di mancato pagamento dei pedaggi autostradali, le società di recupero crediti potrebbero avviare azioni esecutive a suo carico anche qui in Svizzera.

      In linea di principio, lei è tenuta a pagare le sanzioni o gli importi dei pedaggi e gli interessi legali, non le spese aggiuntive (se non quelle legate alla notifica mediante raccomandata). Chieda il dettaglio degli importi richiesti e paghi solo quelli dovuti.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  39. Mariarosa
    Mariarosa dice:

    Buongiorno Avvocato ,
    Ricevo dalla Schuldtitel incaricata dalla Nivi credito Srl , multe risalenti al 2015 e al 2016 a causa di circolazione in ZTL, o superamento limite di velocità . Ovviamente sono decorsi due anni e mi chiedevo se non saldo il debito a quali potrebbero essere le conseguenze …. è il caso che nomino un avvocato per tutelarmi ? Ringrazio anticipatamente della risposta .
    Mariarosa

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Mariarosa,

      il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative italiane è di 5 anni. Diverso è il discorso se lei ha preso notizia formale solo ora di tali sanzioni, poiché il termine di decadenza di 360 giorni sarebbe superato. Solo un esame attento della documentazione in suo possesso può garantire una risposta sicura in merito ai suoi diritti.

      Voglia gradire un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  40. Milena
    Milena dice:

    Buongiorno, ho ricevuto un avviso di pagamento da parte di una società di recupero crediti svizzera per una multa che non avrei pagato alla Polizia locale di Milano pe il superamento della velocità inferiore a 10 km/h. La presunta infrazione risale a maggio 2014 e io non ho ricevuto né la multa né i relativi richiami. La società in questione (Schuldtitel-Online AG) mi chiede 262.89 franchi per conto della Nivi Credit Srl di Milano senza fornirmi prove né dell’infrazione né della ricevuta di ritorno. È legale questo? Cosa posso fare per contestare una multa secondo me ingiusta (nessuna prova, quasi quattro anni passati dal presunto evento -non ricordo dove fossi quel giorno-, nessuna multa ricevuta, società recupero crediti svizzera)?
    La ringrazio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Milena,

      risponda alla società contestando il loro diritto di esigere in Svizzera il pagamento di una multa italiana, chieda comunque copia della multa e soprattutto copia della raccomandata che le sarebbe stata inviata. In base alla risposta che riceverà ed ai documenti trasmessi, potrà valutare se pagare o meno.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  41. Angela Emme
    Angela Emme dice:

    Gentile Avvocato,
    Residente in Germania, ricevevo in data 20.12.17, con racc. A/R Internazionale spedita in data 13.12.2017, una missiva in tedesco dal comando di Polizia Locale Municipale di Salerno dove mi dicevano che avevo commesso un’infrazione al codice della strada. Mi indicavano, elencandoli schematicamente,
    il numero del verbale (mai ricevuto, infatti la raccomandata non conteneva alcunverbale nè relata di notifica);
    la data dell’infrazione (30.09.2017);
    la data del verbale di accertamento (24.12.2017);
    la targa dell’auto (che avevo preso in noleggio);
    il tipo di infrazione (art 7 co. 1 e 14 cds).

    La raccomandata è stata inviata entro i 360 gg dall’accertamento ma l’ho ricevura il 361° giorno.
    la mia domanda é: la notifica è fuori termine?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      solo un’esame del verbale di contestazione può permettere di darle una risposta precisa, poiché bisogna verificare se è giustificata una data di accertamento così posticipata rispetto alla data dell’infrazione (quasi 3 mesi). In linea di principio l’accertamento deve seguire immediatamente l’infrazione, ma ogni caso deve essere considerato a sé: nella fattispecie, potrebbero esserci indizi di un mancato rispetto del termine di legge.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  42. Max
    Max dice:

    Gentilissimo Avv.Ciamei

    Le scrivo perche ho un autovettura in leasing con una societa estera in comunita europea, per cui con targa straniera.
    Stanno arrivando multe per ecesso di velocita prese in italia da ottobre 2016 a gennaio 2017, ho controllato l`invio delle notifiche e risultano passati i 365 giorni, ora cosa devo fare??? La societa di Leasing propietaria dell`auto mi sollecita i pagamenti.

    grazie mille

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signor Max,

      quando le sanzioni riguardano un’auto in leasing, i termini sono diversi (nello specifico, maggiori, poiché bisogna contare anche il tempo di risposta della società di leasing). Inoltre, se davvero le sanzioni sono fuori termine, lei è comunque tenuto a contestarle mediante ricorso al Prefetto e al Giudice di pace, nei termini di legge. In caso contrario, le multe divengono definitive e deve pagarle.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  43. Alfredo
    Alfredo dice:

    Buongiorno Avvocato,

    io sono residente all’estero e l’anno scorso ho noleggiato presso l’Avis in Italia una macchina con targa italiana.
    Mi è arrivata la notifica da parte dell’Avis di aver ricevuto una multa per un’infrazione da me effettuata durante il periodo di noleggio.
    Ora sono in attesa di ricevere il verbale dalla polizia italiana al mio indirizzo di residenza comunicatogli da Avis.
    La mia domanda è questa: ipotizzando che il verbale mi arrivi entro i 360 gg disposti dal cds, l’importo della multa sarà quello originario o sarà maggiorato? In altre parole, per il solo fatto di risiedere all’estero e che i tempi di accertamento sono allungati dalla ricerca dei miei estremi, la polizia mi addebiterà la loro lungaggine come se fosse colpa mia escludendomi il diritto al pagamento ridotto entro i primi 5 gg come tutti i normali residenti italiani?

    Grazie e cordiali saluti,
    Alfredo

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno Alfredo,

      i tempi dei pagamenti decorrono dalla data di notifica del verbale, a prescindere dalla residenza in Italia o all’estero.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Alfredo
        Alfredo dice:

        Buongiorno Avvocato,

        La ringrazio per la risposta riguardo ai tempi dei pagamenti.
        Invece l’importo della multa (quando mi arriverà il verbale a casa) sarà maggiorato secondo lei?

        Cordiali saluti,
        Alfredo

        Rispondi
  44. JDP
    JDP dice:

    Egregio Avv. Ciamei,

    innanzitutto i miei piu’ cordiali ringraziamenti per questo suo esaustivo lavoro per i casi antecedenti ivi sopra.

    Fine 2015, un mio parente, che non parla l’ italiano e dunque ha chiesto assistenza a me, ha comesso un’ infrazione del CdS in Italia, piu’ precisamente su un cavalcavia all’ entrata di Milano, passibile di 187.20 EUR di infrazione. Tale infrazione non viene messa in discussione, in quanto il mio parente e’ assolutamente d’ accordo nel pagarla subito.

    Ora, la prima notifica mai avvenuta al conducente, residente in Svizzera, senza legame alcuno con l’ Italia (cittadinanza/residenza), risale all’ inizio 2018 da parte di una Schuldtitel-Online AG di Chur che ovviamente ha caricato l’ importo originale, allora non visibile nella documentazione, di diverse centinaia di franchi aggiuntivi per “spese”. Esiste in Svizzera la legge contro l’ eccessiva mora (Verzugsschaden), ma loro fanno finta di niente.

    Una breve ricerca su Internet ha subito dato esito che tali aggiunte non sono permissibili e in un forum veniva consigliato di farsi dare tutta la documentazione del caso, ottenere cosi l’ importo originale della multa del Comune di Milano, per poi pagare questa. Detto fatto, nella giornata di ieri ho, quindi fine marzo, ho ottenuto tutto quanto.

    Fra le tante documentazioni inviate in forma telematica da Schuldtitel-Online AG, c’e’ anche una serie di lettere, fra cui una strana ricevuta di raccomandata, senza firma ne’ conferma di non-ritiro. In sostanza, il mio parente non ha mai avuto la possibilita’ di essere informato dell’ infrazione e pagare questa senza maggiorazioni di societa’ private.

    Va inoltre detto che fra la documentazione inviata, c’e’ anche un lungo atto notarile irrilevante (perche’ legato ad Autostrade per l’ Italia Spa) cosi come una schermata del sito della Polizia Federale, che non ha nesso alcuno. Nell’ email stessa viene richiesto un pagamento entro 15 giorni del debito su un conto della Schuldtitel-Online AG.

    La polizia cantonale dei Grigioni, che ho contattato per via della sede della societa’, mi conferma che tale procedura, dunque incasso via societa’ estere, e’ solo valido per debiti di societa’ private, es. Autostrade per L’ Italia Spa oppure Pedemontana Spa. Nel caso di sanzioni civilistiche come un’ infrazione per eccesso di velocita’ in un comune, non e’ lecita questa procedura, ma infatti va attesa la rogatoria internazionale della Polizia Municipale e poi quella svizzera.

    Detto questo, il mio parente mi ha subito chiesto di pagare la cifra originale italiana e ho versato questo ieri stesso al conto indicato in una delle tue lettere, recapitate ieri da Schuldtitel-Online AG in forma telematica, ma ovviamente al Comune di Milano risultanti come inviate a fine 2016 (sollecito ca. un mese dopo).

    Ora, la mia domanda e’ semplice: ho pagato la sanzione, senza neanche la riduzione del 30% prevista dalla legge, al Comune di Milano, pertanto pero’ la societa’ svizzera di questo poco se ne potra’ fare e presumo andranno avanti nella richiesta dell’ importo molto maggiorato di diverse centinaia di franchi. La polizia competente mi ha detto che non e’ lecita questa richiesta, ma lei sa che in Svizzera chiunque puo’ pignorare chi vuole (Betreibung).

    Avendo pagato il Comune di Milano, con tanto di raccomandata a loro inviata (copia bonifico), siamo a posto?

    La ringrazio di nuovo per il suo aiuto e spero che questo caso aiuti anche altre persone.

    Cordialmente,

    JDP

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      le confermo che non sono dovute spese ulteriori rispetto all’importo della sanzione, se non quelle strettamente necessarie per la notifica (in genere € 15/25). Se lei paga alla Schuldtitel-Online AG, deve verificare che sia realmente stata incaricata dall’ente italiano (probabilmente il rogito notarile cui fa riferimento potrebbe essere l’atto di cessione del credito). Se paga direttamente all’ente italiano, è importante verificare che non abbia ceduto il credito alla società svizzera: le consiglio di contattare l’ente italiano e verificare se la pratica per loro è chiusa.

      Quanto alle azioni che può intraprendere la società di recupero svizzera, se si tratta di violazioni amministrative (violazioni del codice della strada italiano), non ha potere di agire e può rischiare oltre al risarcimento dei danni anche una denuncia penale.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  45. Diana
    Diana dice:

    Buongiorno Avvocato ,

    Prima di tutto voglio offriLe la mia stima per il suo aiuto attraverso questo blog. Ora ovviamnete ho un problema anche io . Vivo in Inghilterra ma non ho mai cambiato la residenza dall’Italia.Sono solita affittare una macchina ogni volta che vengo a casa attraverso l’agenzia di car sharing Car2Go .L’anno scorso il 21 Novembre ho preso una multa passando in una via ZTL adibita per Trasporto pubblico ma non ne ho saputo nulla finche Car2Go mi ha solecitato un pagamento di 20 euro per aver preso questa multa nel mese di febbraio. so che mi e stata mandata la multa tramite posta a casa di mia madre che pero non essendo lei a casa in quel giorno la “corrispondenza” e stata rimandata alla posta . mia madre non la puo ritirare e la posta vuole un fax con la mia carta d-identita e delega per mia madre ma il loronr di fax non funziona. non ho nessun dettaglio della multa oltre alla targa e la data della sanzione . non saprei come procedere e non vorrei andare a finire a pagare somme esagerate per questi motivi.
    Spero di essermi spiegata abbastanza da poter avere un consiglio da parte Sua .
    Le porgo i miei piu cordiali saluti
    Diana

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Diana,

      grazie per i suoi apprezzamenti. Le suggerisco di inoltrare la delega a sua madre con documento di identità per il ritiro della raccomandata (le notifiche avvengono solo dietro delega espressa), quindi esaminare la sanzione. Non ho capito bene se la sanzione è stata pagata da Car2Go, immagino di sì se le chiede la somma. In caso contrario, paghi la sanzione direttamente all’Ente che l’ha irrogata.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  46. Ahmet
    Ahmet dice:

    Buongiorno avvocato, mio padre che vive in Slovenia l’anno scorso e venuto da me e ha preso due multe una alle 11.08 e l’altra 11.10 e entrato nela zona dove vanno solo quelli che abitano li, le multe sono arrivate 2 giorni fa quasi dopo 1 anno. Posso avere un consiglio da parte sua. Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      deduco che le infrazioni siano state commesse in Italia. Rimango all’articolo, dove indico il giorno a partire dal quale far decorrere i termini di legge, se i termini non sono stati rispettati può fare ricorso.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  47. Marco
    Marco dice:

    Buongiorno avvocato,
    sono un italiano residente in Belgio e ho ricevuto proprio oggi in lettera non raccomandata, dalla parte della polizia municipale di Firenze una multa presa in ZTL il 16 11 2016 e notificata il 13 12 2016. La data sulla lettera é del 01 06 2018. In questo caso si può contestare?
    In oltre nelle varie propose di pagamento potrei pagare 78,66€ entro i 5 giorni che credo facciano riferimento la 1 06 2018, se no aumentata a 102,96€ come nel mio caso. Vorrei contestare anche questa situazione assurda.

    La ringrazio e le invio i miei cordiali saluti,

    Marco

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno Marco,

      i termini di prescrizione, come precisato nell’articolo, non decorrono necessariamente dalla violazione, ma dall’accertamento. Dovrebbe far visionare ad un legale la lettera di contestazione e verificare quale debba ritenersi la data di decorrenza. Da lì calcola i 360 giorni e valuta l’eventuale ricorso.
      i diversi termini di pagamento decorrono dal giorno in cui lei ha ricevuto la contestazione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  48. Marco rossi
    Marco rossi dice:

    Egregio avv le scrivo per quanto riguarda 2 multe che mi sono state recapitate al mio domicilio dal Comune di Milano Polizia Locale, io risiedo in svizzera a Lugano , dapprima mi sono arrivate 2 raccomandate , successivamente mi sono arrivati al mio domicilio 2 avvisi di scadenza di pagamento, adesso tramite una societa’ di recupero crediti svizzera mi e’ arrivato un Avviso di pagamento di tali multe, premetto che i 360gg per la notifica sono stati rispettati, quindi la pratica non puo’ ritenersi nulla. La mia domanda e’ ,che potere effettivo ha una societa’ di recupero crediti svizzera nel riscuotere questo credito, possono effetivamente farlo per conto di una societa’ italiana ( NIVI CREDIT SRL) . Possono chiedere il fermo della mia auto in territorio italiano, qualora oltrepasso la dogana con macchina targata svizzera? Posso avere delle ripercussioni legali o giuridiche in territorio svizzero da questa societa’ elvetica? Alla Nivi Credit Gli conviene avviare una procedura internazionale per riscuotere tale credito o gli costerebbe troppo ? Calcoli che l ammontare dalle multe in questione si aggira intorno ai 900 euro attualmente…

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Rossi,

      le società di recupero crediti non anno alcun potere in Svizzera, come specificato nel mio articolo. In Italia, in caso di controlli di polizia, le potrebbero chiedere il saldo immediato di tutte le multe, sotto pena di sequestro dell’automezzo su cui viaggia. Generalmente la soluzione migliore è quella di proporre alla società di recupero crediti svizzera di pagare l’importo delle multe e degli interessi, non invece le spese che aggiungono immotivatamente.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  49. Giuliano
    Giuliano dice:

    Egregio Avvocato,
    ieri 16.10.2018 mi è pervenuta dalla Polizia Municipale di Terracina una raccomandata con ricevuta di ritorno, datata 02.10.2018, che notifica la violazione dell’art. 142-8 del codice della strada, avvenuta in data 09.07.2017. La data dell’accertamento risale al 15.09.2017. L’art. 201, comma 5, lascia intendere che una notifica di violazione al codice della strada deve pervenire al più tardi entro 360 giorni dall’accertamento, ad un cittadino residente all’estero. Inoltre la notifica è priva di diversi dati che -sempre secondo il Codice stradale- dovrebbero obbligatoriamente comparire. Chiedo a lei Egregio Avvocato se devo effettivamente pagare la contravvenzione.
    La ringrazio, distinti saluti.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Giuliano,

      evidentemente solo l’esame del provvedimento di contestazione può garantire una risposta chiara ed esauriente. In base alle informazioni che ha fornito, la notifica sembra essere effettuata oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge. La presenza di tale errore formale evidente sembra permettere pertanto il ricorso che consiglio di proporre alla Prefettura competente.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
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