Niente contrabbando di autoveicolo senza la prova
La Commisisone Tributaria Provinciale di Varese, con la pronuncia n. 120/3/2018, ha statuito che per i veicoli ad uso privato immatricolati in un Paese extra UE a nome di persone anch’esse stabilite fuori dal territorio doganale, è possibile circolare negli Stati membri in regime di ammissione temporanea e senza assolvere ai dazi doganali e all’IVA, salvo che l’Agenzia delle Dogane competente fornisca la prova della mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa doganale. In particolare, il caso riguardava una vettura con targa svizzera, di proprietà di una persona fisica ivi residente, condotta da un soggetto anch’egli svizzero.
La normativa di riferimento.
Il reato di contrabbando nell’importazione di autoveicoli è stato depenalizzato dall’art. 1, c. 1, D.Lgs n. 8/2016, stante l’obiettivo di deflazione del sistema penale e l’introduzione di sanzioni proporzionate; ad oggi, è prevista la sanzione amministrativa unica compresa tra Euro 5.000,00 ed Euro 50.000,00.
Con specifico riferimento agli autoveicoli ad uso privato, ossia destinati ad usi non commerciali, gli artt. 232 e 233 delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario, Reg. (CE), n. 2454/93, prevedono che, laddove i mezzi siano immatricolati al di fuori del territorio eurounionale, è prevista l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine al ricorrere di due condizioni:
– a un lato, il veicolo deve essere, appunto, immatricolato al di fuori del territorio doganale unionale, a nome di una persona stabilita (rectius residente) non in uno Stato membro
- dall’altro, il mezzo deve essere utilizzato o dall’intestatario, ovvero da un congiunto entro il terzo grado di parentela parimenti stabilito al di fuori del territorio doganale unionale, o da un’altra persona anch’essa residente extra UE purché debitamente autorizzata dal titolare, o, da ultimo, da una persona stabilita nel territorio unionale, a condizione che il titolare si trovi a bordo del veicolo.
Sussistendo ambedue le condizioni, il veicolo, varcando la frontiera del territorio doganale unionale, si considera ammesso temporaneamente: ciò comporta l’applicazione del regime di temporanea importazione, senza dover assolvere i dazi e l’IVA.
Tale circolazione non è temporalmente illimitata, ma può avvenire per un massimo di sei mesi, anche non consecutivi, a decorrere dal primo ingresso.
La mancata prova della residenza nel territorio italiano del conducente.
Nel caso di specie, la verifica muove dall’errato assunto secondo cui il conducente del veicolo fosse residente in Italia, con la conseguente contestazione del delitto di contrabbando.
Tuttavia, nel corso del giudizio il conducente ha provato l’utilizzo occasionale del veicolo e l’assoluta inesistenza del collegamento lo Stato italiano mediante la produzione delle movimentazioni giornaliere con carte di credito in territorio elvetico, nonché con la certificazione del Comune italiano con cui si comunicava che il conducente era completamente sconosciuto all’anagrafe.
Tali circostanze non sono smentite né contestate dall’Agenzia delle Dogane e hanno portato all’annullamento dell’atto di contestazione da parte della CTP di Varese.
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Avv. Giorgio Emanuele Degani
Ph.D Candidate Business & Law
LL.M. Tax Law
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