Rientro dei capitali e autoriciclaggio: sanatoria per i patrimoni non dichiarati detenuti all’estero (e non solo)
Il Senato della Repubblica italiana ha approvato in via definitiva, ieri 4 dicembre 2014, il Disegno di legge n. 2247-2248 A a firma dei deputati Causi, Sottanelli, Sberna e Gebhard, precedentemente approvato dalla Camera dei deputati, dal titolo emblematico “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione. Disposizioni in materia di autoriciclaccio”.
La nuova normativa, che entrerà in vigore quando verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana, intende sostanzialmente riproporre il contenuto dell’art. 1 del D.L. 4/2014 (emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, lotta all’evasione fiscale), articolo allora soppresso durante l’iter parlamentare per essere trasfuso nel Progetto di legge sfociato nella normativa in esame. Si tratta di un intervento normativo inserito in un più vasto programma di lotta ai fenomeni di illecito fiscale internazionale in attuazione delle raccomandazioni dell’OCSE (settembre 2010) e dalla relazione della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per lo studio sull’auto-riciclaggio (c.d. Commissione Greco).
Con la legge in parola si introduce per la prima volta nell’Ordinamento italiano lo strumento della collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure): in sostanza, i soggetti che detengono attività e beni all’estero o in Italia, ed hanno omesso di dichiararli, possono sanare la propria posizione nei confronti dell’Erario pagando le imposte dovute, in tutto o in parte, e le sanzioni, in misura ridotta, potendo contare inoltre sulla non punibilità per alcuni reati fiscali.
Ciò potrà avvenire sino al 30 settembre 2015 per le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014, a condizione che non sia stata o non venga prima avviata un’attività di accertamento fiscale o penale.
La nuova normativa, poi, introduce nel codice penale il reato di autoriciclaggio, prevedendo pene importanti (da 2 a 8 anni e multa da 5mila a 25mila euro) per chi – semplificando – commette o concorre a commettere un delitto e ne impiega il denaro da esso proveniente in attività economiche al fine di occultare la provenienza delittuosa del denaro stesso.
La nuova normativa prevede che le maggiori entrate derivanti da tale sanatoria (si ipotizzano dai 5 ai 10 miliardi di euro per l’Erario) saranno destinate al pagamento dei debiti commerciali dello Stato, agli investimenti pubblici ed alla riduzione fiscale. Inoltre, anche per far fronte all’incremento di attività a carico dell’Agenzia delle entrate conseguente alle procedure previste dalla normativa, è stabilita un’assunzione di personale, nuovo o già nelle graduatorie nel frattempo approvate.
Nei prossimi contributi verranno esaminate approfonditamente le seguenti questioni:
- il funzionamento della procedura di collaborazione volontaria;
- gli effetti della collaborazione volontaria sul piano tributario e penale;
- il caso particolare della Svizzera.
Ai prossimi appuntamenti.
Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)
Riferimenti normativi:
Disegno di legge n. 2247-2248, Senato della Repubblica italiana
Decreto Legge 28 gennaio 2014 n. 4 (convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2014 n. 50)
OCSE, “Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advice”, settembre 2010
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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.
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