Rientro di capitali e autoriciclaggio: gli effetti della collaborazione volontaria sul piano tributario e penale

Dichiarazione-Redditi016

La normativa sul rientro di capitali, approvata al Senato italiano il 4 dicembre scorso, dopo aver delineato il funzionamento della procedura di collaborazione volontaria (per l’approfondimento clicca qui), affronta l’aspetto più importante ed interessante per il cittadino potenzialmente interessato: gli effetti sul piano tributario e penale della voluntary disclosure.

La nuova procedura si distingue subito dalle precedenti (denominate infatti ogni volta “scudo fiscale”), in quanto non si caratterizza per un condono, ma solo per una diminuzione delle sanzioni penali e tributarie, rimanendo quindi pressoché inalterata l’imposizione fiscale precedentemente dovuta.

Anche in questo caso la legge interviene aggiungendo l’articolo 5-quinquies al Decreto Legge n. 167/1990 (convertito poi con modificazioni nella Legge n. 227/1990).

 

1. Le conseguenze penali (art. 5-quinquies, commi 1-3).

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i seguenti delitti previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
  • dichiarazione infedele (art. 4);
  • dichiarazione omessa (art. 5);
  • omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis);
  • omesso versamento di Iva (art. 10-ter).

Per alcuni di questi reati sono previste soglie minime al di sotto delle quali non scatta la punibilità. Si tratta, comunque, di soglie molto basse (ad es. € 30.000.00 di imposta evasa per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante ricorso ad altri artifici), con conseguente incentivo di fatto al ricorso alla procedura di collaborazione volontaria, riferendosi quest’ultima in genere a patrimoni importanti.

Viene esclusa la punibilità anche per i delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). L’esclusione di punibilità viene poi estesa anche al nuovo reato di autoriciclaggio, inserito nel codice penale (art. 648-ter.1 c.p.) dalla presente legge, per le condotte commesse sino alla data del 30 settembre 2015: ossia la data massima entro la quale può essere avviata la procedura di collaborazione volontaria.

Vi è da tenere presente, comunque, che la non punibilità per tutti tali reati è limitata alle condotte relative esclusivamente agli imponibili riguardanti le attività oggetto di voluntary disclosure.

 

2. Le conseguenze tributarie. (art. 5-quinquies, commi 4-9).

Ribadito quanto anticipato precedentemente, ossia che sono dovute integralmente le imposte per i patrimoni dichiarati nella procedura di collaborazione volontaria, quest’ultima produce comunque effetti fortemente riduttivi delle sanzioni amministrative tributarie di volta in volta applicabili. In presenza di specifiche condizioni, infatti, sono previste sanzioni inferiori al minimo edittale per singole fattispecie.

2.1 La prima sanzione amministrativa da tenere in considerazione è quella prevista dall’art. 5, comma 2, del D.L. 167/1990 (omessa compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi), il quale, dopo la novella della Legge n. 97/2013, prevede due tipi di sanzioni:

  • dal 3% al 15% degli importi non dichiarati e detenuti in Stati che hanno stipulato con l’Italia convenzioni sullo scambio di informazioni (secondo il modello OCSE, dunque Stati inseriti nelle White list);
  • dal 6% al 30% degli importi non dichiarati se detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. paradisi fiscali, inseriti nelle Black list)

Dunque, il contribuente che decida di avviare la procedura di collaborazione volontaria si vedrà applicata tale sanzione nella misura del minimo edittale ridotto della metà (dunque 1,5% o 3%):

a)   se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’UE o dello Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia (Paesi rientranti nelle c.d. white list);

b)   se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c)   se, anche al di fuori dei casi precedenti, l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziare italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria (allegando tale dichiarazione controfirmata dall’intermediario estero.

In tutti gli altri casi si applica la sanzione del minimo edittale ridotto di un quarto (dunque 2,25% o 4,5%).

2.2  Per le sanzioni previste in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, ritenute, si applica ogni volta il minimo edittale ridotto di un quarto.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, invece, le sanzioni oscillano, rispettivamente, tra il 120% e il 240% della maggiore imposta accertata nel primo caso e tra il 120% e il 240% dell’imposta accertata nel secondo.

2.3 Da ultimo, va tenuto presente che a tutti tali importi sanzionatori si potrebbe applicare:

  • la riduzione di un terzo delle imposte globalmente calcolate dall’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’istituto dell’acquiescenza (previsto dall’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997);
  • la riduzione alla metà del minimo edittale in considerazione delle “eccezionali circostanze” previste dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997;
  • l’aumento di un terzo della sanzione irrogata se i maggiori redditi sono stati prodotti all’estero e l’aumento della metà se sono stati prodotti in Paesi inseriti nelle Black list (anche tale aspetto verrà meglio esaminato nell’ultimo contributo).

 

3. La situazione specifica del rientro di capitali dai Paesi inseriti nelle Blask list, in particolare la Svizzera, merita un esame approfondito a parte. Si rimanda a tal fine al prossimo contributo.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

 

Riferimenti normativi:
Disegno di legge n. 2247-2248, Senato della Repubblica italiana
Decreto Legge 28 gennaio 2014 n. 4 (convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2014 n. 50)
Legge 6 agosto 2013 n. 97
Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472
Codice penale italiano, art. 648-bis
Codice penale italiano, art. 648-ter

*****

Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *