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Il diritto del lavoro in Svizzera: statuto normativo e fiscale dei frontalieri

 

Sostituire i frontalieri con altra forza lavoro, qualsiasi sia la nazionalità, per la Svizzera e in particolare per il Ticino non sarebbe affatto semplice e, soprattutto, conveniente”

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Italia, 12 ottobre 2015)

 

Nei contributi precedenti si è esaminata la normativa svizzera del lavoro (link), sia dal punto di vista del lavoratore (link) che del datore di lavoro (link). Non si può, però, avere un’idea completa della vicenda lavorativa svizzera, e soprattutto ticinese, se non si affronta la questione del lavoro frontaliere.

Il lavoratore che ogni giorno, o almeno una volta a settimana, supera il confine per lavorare nel Paese non di residenza (definizione ampia di frontaliere) è oramai da anni una realtà importante dei Cantoni di frontiera (Vallese, Basilea, Ticino, Grigioni, ecc.). Una realtà ancora più specifica è quella del lavoratore italiano residente nella fascia di confine che, sempre ogni giorno o almeno una volta a settimana, si reca in Svizzera per lavorare (definizione ristretta di frontaliere).

A tale categoria di lavoratore si applicano tutte le previsioni normative che sono state esaminate nei contributi precedenti. Tuttavia, proprio la natura di soggetto residente in uno Stato e lavorante in un altro Stato, comporta delle evidenti differenze in materia assicurativa (specie in ambito di disoccupazione), sanitaria e fiscale.

Di seguito verranno esaminate alcune questioni, di certo in modo non esaustivo, ma indicativo e il più possibile completo. Continua a leggere

La notifica di un atto giudiziario italiano in Svizzera

 

La notifica (o notificazione) è quello strumento che consente di accertare in modo formale la consegna di un documento ad un destinatario.

Questa esigenza è riscontrabile soprattutto nei procedimenti giurisdizionali civili, penali, tributari, amministrativi, dove bisogna garantire il rispetto del contradditorio e, quindi, una parte, o la stessa Autorità pubblica, hanno la necessità di dimostrare in modo ufficiale di aver effettuato una comunicazione richiesta dalla legge. Ad esempio, ciò vale per gli atti di avvio del procedimento giudiziario civile (atto di citazione, ricorso, istanza, ecc.), per le comunicazioni processuali (citazione dei testimoni, comunicazione di termini, ecc.) e così via.

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