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Divorzio in Italia: suddivisione tra i coniugi degli averi previdenziali maturati in Svizzera

Il matrimonio non è un contratto ordinario, perché al momento del divorzio
le due parti in causa 
non tornano allo stato in cui si trovavano prima di sposarsi
(Louis de Bonald, politico e scrittore francese, 1754 – 1840)

Se è vero ciò che dice Louis de Bonald, è anche vero che, in caso di divorzio, il diritto matrimoniale ha come fine quello di rendere il più possibile equanime la situazione economica e personale dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio.

E se tale finalità è già di per sé articolata in un divorzio ordinario, tanto più diventa complessa nei casi di divorzi internazionali tra Italia e Svizzera (ossia dove almeno uno dei coniugi è cittadino svizzero o lavora in Svizzera): in questi casi, infatti, interviene il delicato problema dell’applicabilità anche nel divorzio italiano della suddivisione degli averi previdenziali maturati dai coniugi, o da un solo coniuge, in Svizzera nel periodo matrimoniale.

Si tratta di una questione poco affrontata in dottrina e giurisprudenza, ma che ha importanti ripercussioni giuridiche e pratiche, anche solo in considerazione del numero di lavoratori italiani in Svizzera (oltre 120’000 solo in Ticino tra residenti e frontalieri).

Di seguito, una breve disamina degli aspetti più importanti, tenendo presente l’ipotesi di un processo di divorzio celebrato in Italia in cui risulti applicabile la normativa italiana: ad esempio perché i coniugi sono cittadini italiani, o uno di loro vive in Italia, ecc.

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La separazione personale dei coniugi in Svizzera

Il diritto svizzero prevede (art. 159 CC) che, con la celebrazione del matrimonio, i coniugi si assumano una serie di obblighi e doveri:

  • cooperare alla prosperità dell’unione
  • provvedere in comune ai bisogni della prole
  • reciproca assistenza e fedeltà

Come si può notare, nel novero dei doveri coniugali non è compreso il dovere di coabitazione, previsto invece nel diritto italiano (art. 143 CCita). La conseguenza più importante è che, in Svizzera, i coniugi possono liberamente sospendere la coabitazione, con o senza l’avvio di una apposita procedura giudiziaria. Infatti, ai sensi dell’art. 175 CC, un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia: l’interpretazione giurisprudenziale di tale ultimo requisito (“il bene della famiglia”) è piuttosto estensiva e comprende, di fatto, ogni ipotesi di impossibilità di proseguire con la convivenza. Continua a leggere

La separazione personale dei coniugi e il divorzio in Svizzera: aspetti nazionali e transfrontalieri con l’Italia

 

La celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale. I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell’unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà
(art. 159 del Codice civile Svizzero, di seguito CCS).

 

L’art. 159 appena riportato evidenzia la natura del matrimonio, quale atto giuridico che crea l’unione coniugale, fonte dei diritti e dei doveri riconosciuti dall’Ordinamento giuridico a tutela della cellula fondamentale della società.

Tuttavia, come è noto, l’unione coniugale può estinguersi, gli obblighi di cooperazione tra coniugi venire meno, il reciproco impegno all’assistenza ed alla fedeltà non essere più rispettato. In questi casi generalmente tutti gli Ordinamenti giuridici moderni prevedono una disciplina normativa della fase di crisi del matrimonio.

Ciò vale, evidentemente, anche per la Svizzera. In questo Paese la normativa in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio – quindi più in generale di tutte le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali connesse alla cessazione del vincolo matrimoniale – è diversa rispetto a quella italiana, sia a livello sostanziale che a livello procedurale: una delle conseguenze più importanti è il naturale riverbero su tutta una serie di regole ed eccezioni di diritto internazionale qualora si sia in presenza di coniugi di diversa nazionalità.

Con i tre contributi che verranno pubblicati a partire dalla prossima settimana (ogni lunedì) si ha l’intenzione di offrire una panoramica riassuntiva – per tal motivo quindi non esaustiva – delle varie questioni sottese alla disciplina della cessazione del matrimonio, con particolare attenzione alla disciplina di diritto transfrontaliero tra Italia e Svizzera. Continua a leggere