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Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del datore di lavoro

 

Chi si accinge a diventare un buon capo, deve prima essere stato sotto un capo
(Aristotele)

 

Sin dal primo appuntamento di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero ci si è occupati di approfondire la normativa e la giurisprudenza elvetica, adottando però sempre l’ottica del lavoratore. Ciò accade normalmente, poiché è spesso la parte “debole” del rapporto di lavoro a necessitare di tutela.

Spesso, però, si ignora che il datore di lavoro ha la necessità di comprendere entro quali limiti può muoversi nel rapporto con il dipendente. E questo capita non solo per una finalità meramente economica, ossia di sfruttamento massimo del potenziale lavorativo in termini di minimi costi; capita sempre di più, invece, che il datore di lavoro desideri valorizzare positivamente il proprio dipendente, al fine di garantire un clima di collaborazione e sana produttività nell’azienda, sfruttando in modo leale e positivo gli strumenti normativi.

E’ per tal motivo che, in questo contributo, si offrono alcuni spunti dedicati precipuamente al datore di lavoro svizzero o, eventualmente, a quello estero che intendesse estendere la propria attività nel territorio elvetico. Indispensabile, per questo fine, conoscere quali sono i limiti e le potenzialità del diritto del lavoro svizzero. Continua a leggere

Il diritto del lavoro in Svizzera

 

La realtà elvetica è caratterizzata da un diritto del lavoro di tipo liberale, ossia dove non è prevista una tutela forte del lavoratore e quindi un’eccessiva limitazione della libertà imprenditoriale riguardo alla forza lavoro. Fa da contraltare a tale impostazione una forte azione di sostegno sociale al lavoro in difficoltà, laddove gli strumenti pubblici di ausilio al lavoratore risultano efficaci ed efficienti.

Questo sistema si è mostrato, negli anni, positivo, per lo meno all’interno del mercato economico svizzero, dove competitività e crescita sono presenti da anni se non da decenni.

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La separazione personale dei coniugi e il divorzio in Svizzera: aspetti nazionali e transfrontalieri con l’Italia

 

La celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale. I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell’unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà
(art. 159 del Codice civile Svizzero, di seguito CCS).

 

L’art. 159 appena riportato evidenzia la natura del matrimonio, quale atto giuridico che crea l’unione coniugale, fonte dei diritti e dei doveri riconosciuti dall’Ordinamento giuridico a tutela della cellula fondamentale della società.

Tuttavia, come è noto, l’unione coniugale può estinguersi, gli obblighi di cooperazione tra coniugi venire meno, il reciproco impegno all’assistenza ed alla fedeltà non essere più rispettato. In questi casi generalmente tutti gli Ordinamenti giuridici moderni prevedono una disciplina normativa della fase di crisi del matrimonio.

Ciò vale, evidentemente, anche per la Svizzera. In questo Paese la normativa in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio – quindi più in generale di tutte le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali connesse alla cessazione del vincolo matrimoniale – è diversa rispetto a quella italiana, sia a livello sostanziale che a livello procedurale: una delle conseguenze più importanti è il naturale riverbero su tutta una serie di regole ed eccezioni di diritto internazionale qualora si sia in presenza di coniugi di diversa nazionalità.

Con i tre contributi che verranno pubblicati a partire dalla prossima settimana (ogni lunedì) si ha l’intenzione di offrire una panoramica riassuntiva – per tal motivo quindi non esaustiva – delle varie questioni sottese alla disciplina della cessazione del matrimonio, con particolare attenzione alla disciplina di diritto transfrontaliero tra Italia e Svizzera. Continua a leggere