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Il lavoratore abbandona il posto di lavoro: può essere licenziato in tronco?

Il caso

Durante l’orario di lavoro il lavoratore Andrea litiga con il proprio datore di lavoro e, nell’impeto della discussione, dichiara di prendersi una settimana di ferie dal giorno dopo. Il datore di lavoro, nell’occasione, prende atto della dichiarazione del lavoratore senza opporsi o chiedere chiarimenti. L’indomani, il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro come aveva preannunciato. Il datore di lavoro gli notifica quindi una disdetta immediata dal rapporto di lavoro per grave inadempimento, segnatamente per abbandono del posto di lavoro.

Di fronte a tale fattispecie si pongono i seguenti quesiti:

  • La disdetta immediata (= licenziamento in tronco) è valida?
  • Quali strumenti ha il lavoratore per contestarla?
  • Che ragioni può far valere il datore di lavoro per difendere il proprio operato?
  • Cosa può chiedere il lavoratore al giudice?

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Si può essere licenziati in Svizzera per comportamenti assunti fuori dell’orario di lavoro?

Ci vogliono vent’anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se pensi a questo, farai le cose in modo diverso. (Warren Buffett)

Hanno destato scalpore i recentissimi fatti accaduti in Ticino, riguardanti una lavoratrice licenziata per aver condiviso in rete un video in cui esprimeva commenti offensivi verso la Svizzera e le forze di polizia elvetiche. I commenti della stampa e dei comuni cittadini in rete sono molteplici. In questa sede, lungi dall’esprimere in alcun modo una valutazione sul caso specifico, si intende piuttosto approfittare del fatto di cronaca per esporre i principi del diritto del lavoro svizzero in materia di licenziamento, con particolare riguardo ai comportamenti assunti dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro.

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Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il contratto di lavoro

 

Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo” (art. 319 cpv. 1 CO)

La definizione del contratto di lavoro è data dal Codice delle obbligazioni svizzero (CO) e prevede, come è noto, un rapporto tra l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa al servizio del datore di lavoro e l’obbligo di quest’ultimo di pagare il salario stabilito a tempo o a cottimo.

Da questo rapporto di obblighi nascono tutta una serie di diritti in capo ad entrambe le parti, generalmente disciplinati dagli ordinamenti giuridici secondo un equilibrio delicato, variabile in funzione soprattutto del grado di tutela che si vuole offrire alla parte debole del rapporto, il lavoratore.

In questo contributo si affronterà la disciplina del rapporto di lavoro dall’ottica del lavoratore, ponendo quindi l’attenzione soprattutto ai suoi diritti ed alle modalità con le quali farli valere. Data la complessità dell’argomento e la necessità di informare puntualmente il lavoratore dei suoi diritti, oltre che per non appesantire eccessivamente la lettura, si dividerà il contributo in tre parti.

La presente e prima parte affronterà l’inizio del rapporto di lavoro. Continua a leggere

Il diritto del lavoro in Svizzera

 

La realtà elvetica è caratterizzata da un diritto del lavoro di tipo liberale, ossia dove non è prevista una tutela forte del lavoratore e quindi un’eccessiva limitazione della libertà imprenditoriale riguardo alla forza lavoro. Fa da contraltare a tale impostazione una forte azione di sostegno sociale al lavoro in difficoltà, laddove gli strumenti pubblici di ausilio al lavoratore risultano efficaci ed efficienti.

Questo sistema si è mostrato, negli anni, positivo, per lo meno all’interno del mercato economico svizzero, dove competitività e crescita sono presenti da anni se non da decenni.

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