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recupero del credito in Svizzera

Il recupero del credito in Svizzera

Il recupero del credito in Svizzera

Chi ritiene di vantare un credito nei confronti di una persona, sia essa fisica o giuridica (società, enti, ecc.), può far valere il suo diritto in Svizzera attraverso una serie di strumenti molto efficienti che porta, il più delle volte – come si vedrà alla fine – ad un esito positivo del recupero.

 

1. La procedura: dalla domanda di esecuzione al pignoramento/fallimento

La procedura può essere avviata dal creditore sulla base di una sua mera richiesta, che avvia l’esecuzione e che non deve essere motivata. Il debitore che riceve l’intimazione di pagamento, chiamata “precetto esecutivo”, ha un termine di 10 giorni per interporre opposizione: anche in questo caso, non è tenuto a fornire una motivazione.

A fronte dell’opposizione, il creditore ha un anno di tempo per chiederne al giudice il rigetto. La procedura amministrativa prevede due strade:

  1. il creditore può avviare la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione se è in possesso di un titolo chiamato, appunto, di rigetto definitivo (art. 80 LEF). Si tratta delle decisioni giudiziarie esecutive e di tutti quei provvedimenti ad essa equiparati, come le transazioni giudiziali, i riconoscimenti di debito giudiziali, i documenti pubblici esecutivi, le decisioni delle autorità amministrative svizzere, ecc.
  2. il creditore può avviare, altresì, la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione se è in possesso di un riconoscimento di debito del debitore constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 LEF). In questo caso, il debitore può opporre unicamente quelle eccezioni che infirmano il riconoscimento del debito.

Se, invece, il creditore non è in possesso dei sopra descritti due tipi di documenti a sostegno del suo credito, deve avviare una causa giudiziaria secondo le norme ordinarie del codice processuale civile (CPC). Nella sentenza finale, il Giudice, nell’accogliere la domanda attorea, dichiarerà il rigetto definitivo dell’opposizione.

Una volta ottenuta la pronuncia di rigetto dell’opposizione, il creditore chiede all’ufficio di esecuzione di continuare l’esecuzione. La procedura è seguita interamente dall’Ufficio di esecuzione, se il debitore è una persona fisica, o dall’ufficio fallimenti, se il debitore è una persona giuridica o comunque iscritto a Registro di commercio. In quest’ultimo caso, sarà necessario che il fallimento venga prima deciso dal Pretore competente.

Salvo le particolarità delle due diverse procedure di esecuzione, queste si concluderanno con l’individuazione di alcuni o tutti i beni del debitore necessari per soddisfare il credito, con esito positivo o negativo a seconda del grado di solvibilità del debitore.

 

2. Quanto costa recuperare un credito?

Il creditore è tenuto ad anticipare i costi di esecuzione, che di volta in volta gli vengono richiesti dall’Ufficio di esecuzione e che sono parametrati al valore del suo credito (qui si possono verificare le tabelle dei costi di esecuzione). Parimenti è tenuto ad anticipare le spese processuali della procedura di rigetto. Il giudice del rigetto, se accoglie la domanda, porrà poi a carico del debitore l’integralità delle spese esecutive e giudiziarie anticipate dal creditore.

recupero del credito in SvizzeraLa procedura esecutiva presenta numerose insidie, specie se il debitore è soggetto che conosce il diritto, come generalmente capita per le società o che sono patrocinate da avvocati. L’ausilio di un legale è quindi fortemente consigliato.

I compensi dell’avvocato in Svizzera sono regolati in genere secondo il sistema della tariffa oraria, andando da un minimo di Fr. 200.-/h ad un massimo di Fr. 350.-/h, o anche di più se il credito è particolarmente elevato. L’avvocato e il cliente possono altresì concordare un compenso forfetario e anche un compenso a percentuale: in quest’ultimo caso, è sempre previsto un importo fisso minimo a cui si aggiunge una percentuale che, di regola, diminuisce all’aumentare del credito da azionare.

Il giudice dell’esecuzione può riconoscere in favore del creditore una indennità per ripetibili, ossia per le spese di patrocinio che deve affrontare. Si tratta di importi che, generalmente, coprono una parte degli importi effettivamente affrontati dal creditore per l’assistenza di un legale.

 

3. Quali sono le chance di un recupero positivo.

Salvo l’ordinario rischio di insolvenza di una persona o una società, le chance di esito positivo sono generalmente alte in Svizzera. Vi sono una serie di elementi che depongono in tal senso:

  • da un lato, l’intervento in fase esecutiva di un ufficio pubblico con pieni poteri di indagine su tutti i beni del debitore;
  • dall’altro, i tempi processuali fortemente competitivi (2/3 mesi nel caso di procedura amministrativa di rigetto, uno massimo due anni per una causa giudiziaria ordinaria);
  • ancora, l’applicazione severa da parte dei giudici del principio della soccombenza in causa (chi perde paga anche le spese della controparte)

Sono tutti elementi che spingono il debitore nella maggior parte dei casi a trovare un accordo con il creditore o, comunque, a pagare ciò che è dovuto al più tardi prima che intervenga il pignoramento o il fallimento.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento
Codice processuale civile svizzero

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

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