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Sentenza importante: possibile ottenere, ora, il rimborso dell’IRBA pagata

A gennaio 2020 abbiamo pubblicato un articolo in cui si richiamava una importante sentenza della Corte di Cassazione dell’ottobre 2019 (la n. 27101 del 23.10.2019). Si spiegava che, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011, era (ed è oggi) possibile richiedere al fornitore professionale la restituzione dell’addizionale provinciale, in precedenza addebitata in bolletta.

Nell’articolo si spiegava, soprattutto, come procedere per richiedere concretamente la restituzione dell’addizionale provinciale. Le richieste sono state innumerevoli.

Ora si affaccia una nuova possibilità a cui prestare molta attenzione, in quanto contempla nuovamente un diritto ad ottenere la restituzione di importi pagati e non dovuti: diritto quantomai prezioso in questi tempi di emergenza Coronavirus.

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L’Italia può perseguire i domiciliati in Svizzera per le multe stradali? La risposta è no … ma anche sì

In un precedente contributo si sono descritte le regole di validità delle notifiche in Svizzera delle sanzioni al codice della strada rilevate in Italia. In quella sede, in particolare, si sono indicate le norme cui gli Enti pubblici italiani sono tenuti a rispettare e, al contempo, si sono descritti gli strumenti che il diritto italiano offre ai domiciliati all’estero per contrastare la violazione delle medesime norme.

Tuttavia, date per assodate le regole di validità delle notifiche verso l’estero, molto più spesso viene richiesta la consulenza del nostro studio in merito alla possibilità giuridica che gli enti pubblici italiani procedano direttamente in Svizzera – e secondo gli strumenti esecutivi elvetici – con l’incasso delle sanzioni divenute esecutive.

La risposta, come anticipa il titolo, è no per un verso e sì per un altro. Vediamo meglio come stanno le cose.

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Il recupero del credito in Svizzera

 

 

Anche in Svizzera, come in Italia (cfr. articolo precedente), per poter richiedere l’esecuzione pubblica di un credito è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo.

Tuttavia, a differenza che in Italia, l’azione esecutiva vera e propria può essere avviata dal creditore sulla base di una sua mera richiesta. Il creditore, in particolare, compilando un formulario approvato dal Cantone può fare domanda di esecuzione nei confronti del debitore. Tale domanda va indirizzata all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) del distretto in cui ha domicilio il debitore (o sede, se è una persona giuridica). La domanda di esecuzione interrompe la prescrizione e obbliga l’UEF a far spiccare il precetto esecutivo contro il debitore.

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Il recupero del credito in Italia

1. Per poter procedere al recupero del credito in Italia è necessario essere in possesso di un “titolo esecutivo”, ossia di uno strumento giuridico a cui la legge riconosce espressamente la forza di attivare la procedura esecutiva. E’ titolo esecutivo (cfr. art. 474 del codice di procedura civile italiano, CPC):

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • le cambiali, nonché gli altri titoli di credito (ad esempio assegni) ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Nella maggior parte dei casi, quindi, il creditore che non sia in possesso già di un titolo – ad esempio un assegno o una cambiale – dovrà avviare una causa giudiziaria per ottenere una sentenza definitiva. Ciò comporta il rischio di far passare molto tempo tra il sorgere del credito e la possibilità di avviare la procedura esecutiva, poiché (come è noto) i processi civili in Italia possono durare anche molti anni. Al riguardo, bisogna tener presente che l’ordinamento giuridico italiano conosce uno strumento specifico per ottenere un titolo esecutivo in tempi relativamente brevi: il decreto ingiuntivo. Si tratta di una procedura sommaria che si avvia con ricorso, il quale, se munito di una serie di requisiti (il più importante è la prova scritta del credito), viene accolto dal Giudice: questi ordina quindi al debitore di pagare quanto dovuto al creditore, concedendo un termine breve (40 giorni se il debitore risiede in Italia, di più se all’estero) per o pagare o presentare opposizione. A questo punto:

  • se il debitore intende proporre opposizione, deve farlo avviando una vera e propria causa civile, contestando il credito fatto valere nella procedura sommaria;
  • se il termine per l’opposizione scade senza che il debitore vi abbia interposto opposizione, il decreto ingiuntivo diventa titolo per avviare l’esecuzione.

Peraltro, in presenza di alcune circostanze (prova scritta qualificata, pericolo di pregiudizio nel ritardo, riconoscimento di debito, ecc.), il Giudice può emettere il decreto ingiuntivo autorizzando l’esecuzione provvisoria, quindi senza dover attendere il termine per l’opposizione.

 

2. Una volta in possesso di un titolo esecutivo, questo deve essere notificato al debitore, precedentemente o unitamente all’atto di precetto. Quest’ultimo consiste in un atto che predispone il creditore in cui si intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve essere notificato al debitore tramite l’Ufficio di notificazione presente nel circondario di ogni Tribunale. Il precetto ha una efficacia di 90 giorni, entro i quali deve essere avviata la procedura esecutiva. In caso contrario, dovrà procedersi ad una nuova notifica del precetto. La notificazione del precetto interrompe ogni termine di prescrizione.

3. Una volta notificato il titolo esecutivo ed il precetto, decorso il termine di 10 giorni dalla notifica ed entro 90 giorni dalla presentazione all’Ufficiale giudiziario, può essere avviata la vera e propria procedura esecutiva, chiamata “espropriazione forzata”. Anche in questo caso, è sempre il creditore a dover dare impulso alla procedura (che sarà poi diretta da un Giudice), chiedendo l’esecuzione del pignoramento. Quest’ultimo può avere ad oggetto:

  • beni mobili, e la procedura verrà chiamata “esecuzione mobiliare”;
  • beni immobili, e la procedura verrà chiamata “esecuzione immobiliare”;
  • beni in possesso di terzi, e la procedura verrà chiamata “esecuzione mobiliare presso terzi”

In realtà esistono altre possibilità (esecuzione per consegna di beni mobili, di rilascio di beni immobili, ecc.), ma non verranno affrontati in questa sede. Chiesto il pignoramento, la procedura si conclude o con la vendita dei beni pignorati, ed il creditore verrà soddisfatto sul ricavato, o l’assegnazione dei beni stessi al creditore, con soddisfazione in natura.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Codice di procedura civile italiano

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato per ogni necessità in merito.

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Il recupero del credito in Svizzera