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Il divorzio in Svizzera, procedura e diritti

 

Il diritto svizzero è di tipo “liberale” con riferimento alla disciplina della cessazione degli effetti del matrimonio. Quest’ultimo istituto resta un valore primario e ciò lo si desume dalla impossibilità di chiedere unilateralmente il divorzio, se non in casi particolarmente gravi.

Tuttavia, l’Ordinamento giuridico elvetico assume una posizione realista nei confronti della crisi della vita comune, concedendo la possibilità ai coniugi di chiedere il divorzio se entrambi d’accordo o prevedendo la possibilità di chiederlo anche unilateralmente laddove la convivenza sia cessata da tempo.

La volontà dei coniugi, dunque, espressa o tacita, assume valore preminente nel sistema svizzero.

Si possono individuare quattro ipotesi:

  1. volontà comune di divorziare e accordo completo sugli effetti
  2. volontà comune di divorziare e accordo parziale / mancanza di accordo sugli effetti
  3. volontà unilaterale di divorziare dopo sufficiente sospensione della vita comune
  4. volontà unilaterale di divorziare per rottura del vincolo coniugale

Esaminiamo quindi ognuna delle quattro possibilità.

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La separazione personale dei coniugi in Svizzera

Il diritto svizzero prevede (art. 159 CC) che, con la celebrazione del matrimonio, i coniugi si assumano una serie di obblighi e doveri:

  • cooperare alla prosperità dell’unione
  • provvedere in comune ai bisogni della prole
  • reciproca assistenza e fedeltà

Come si può notare, nel novero dei doveri coniugali non è compreso il dovere di coabitazione, previsto invece nel diritto italiano (art. 143 CCita). La conseguenza più importante è che, in Svizzera, i coniugi possono liberamente sospendere la coabitazione, con o senza l’avvio di una apposita procedura giudiziaria. Infatti, ai sensi dell’art. 175 CC, un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia: l’interpretazione giurisprudenziale di tale ultimo requisito (“il bene della famiglia”) è piuttosto estensiva e comprende, di fatto, ogni ipotesi di impossibilità di proseguire con la convivenza. Continua a leggere