“Il matrimonio non è un contratto ordinario, perché al momento del divorzio
le due parti in causa non tornano allo stato in cui si trovavano prima di sposarsi”
(Louis de Bonald, politico e scrittore francese, 1754 – 1840)
Se è vero ciò che dice Louis de Bonald, è anche vero che, in caso di divorzio, il diritto matrimoniale ha come fine quello di rendere il più possibile equanime la situazione economica e personale dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio.
E se tale finalità è già di per sé articolata in un divorzio ordinario, tanto più diventa complessa nei casi di divorzi internazionali tra Italia e Svizzera (ossia dove almeno uno dei coniugi è cittadino svizzero o lavora in Svizzera): in questi casi, infatti, interviene il delicato problema dell’applicabilità anche nel divorzio italiano della suddivisione degli averi previdenziali maturati dai coniugi, o da un solo coniuge, in Svizzera nel periodo matrimoniale.
Si tratta di una questione poco affrontata in dottrina e giurisprudenza, ma che ha importanti ripercussioni giuridiche e pratiche, anche solo in considerazione del numero di lavoratori italiani in Svizzera (oltre 120’000 solo in Ticino tra residenti e frontalieri).
Di seguito, una breve disamina degli aspetti più importanti, tenendo presente l’ipotesi di un processo di divorzio celebrato in Italia in cui risulti applicabile la normativa italiana: ad esempio perché i coniugi sono cittadini italiani, o uno di loro vive in Italia, ecc.